ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00354

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 89 del 02/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 02/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 02/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/10/2013
Stato iter:
23/10/2013
Fasi iter:

RITIRATO IL 23/10/2013

CONCLUSO IL 23/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00354
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 2 ottobre 2013, seduta n. 89

   SOTTANELLI e ANTIMO CESARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6 del decreto ministeriale 8 ottobre 2012, attuativo dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 (spending review), specificando le entità numeriche delle categorie di lavoratori salvaguardati, ha fissato in 40 mila quella riguardante i licenziamenti avvenuti sulla base di accordi governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, che prevedono la collocazione in mobilità finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici;
   con il citato decreto ministeriale dell'8 ottobre 2012 hanno trovato legittima definizione le regole per la salvaguardia di altri lavoratori, i cui rispettivi procedimenti di tutela hanno preso avvio soltanto pochi mesi fa;
   successivamente, l'Inps ha precisato, con circolare n. 4678, che saranno le stesse sedi territoriali a riesaminare le posizioni dei lavoratori in mobilità, di quelli a carico dei fondi di solidarietà, degli autorizzati alla contribuzione volontaria (lettere da a) a d) dell'articolo 2, comma 1, decreto ministeriale 1o giugno 2012), vagliando dunque tutti i requisiti considerati necessari all'inclusione nella salvaguardia prevista dalla legge n. 135 del 2012;
   i cessati le cui domande di beneficio hanno ricevuto l'accoglienza delle commissioni istituite presso le direzioni territoriali del lavoro, e che tuttavia sono rimasti esclusi dal primo gruppo comprensivo dei 65 mila, sono così tenuti a presentare domanda secondo quanto previsto per il secondo scaglione dei 55 mila;
   ciò nonostante rimane ancora sconosciuto il numero dei lavoratori, all'interno dei primi 65 mila, che è stato escluso, pur esibendo qualità valide ed equipollenti. Né l'Inps né il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono al riguardo delucidazioni dettagliate e precise. Così come non si annoverano chiarimenti riguardo lo stato evolutivo delle procedure di invio delle missive di conferma dell'avvenuta ammissione alla salvaguardia per i 65 mila iniziali;
   il messaggio numero 4678 diffuso dall'Istituto, allega inoltre alcune indicazioni circa le procedure da seguire per la salvaguardia dei 55 mila: per ciò che concerne i lavoratori oggetto di accordi stipulati in sede governativa, per la gestione delle eccedenze occupazionali con ammortizzatori sociali, il cui contingente numerico è di 40.000 unità, si mette in evidenza come già entro il 20 febbraio 2013 le aziende avrebbero dovuto trasmettere all'Inps l'elenco dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, mentre entro il 31 marzo 2013 per quelli licenziati o da licenziare entro nell'anno 2013. La disposizione dell'istituto di previdenza sembra tuttavia andare contro a quanto recentemente previsto in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale con una sua nota dell'8 marzo 2013 ha precisato che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 8 ottobre 2012, per la presentazione degli elenchi dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, non risulta operante, atteso che l’iter di perfezionamento del decreto stesso (registrazione alla Corte dei conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si è concluso il 21 gennaio 2013, per il decorso dei necessari tempi tecnici. Pertanto l'unico termine da osservare per le comunicazione relative ai licenziamenti intimati entro il 31 dicembre 2012, non può che essere assimilato a quello del 31 marzo 2013 sopra indicato;
   per quei lavoratori che sono in carico ai fondi di solidarietà, nei confronti dei quali con messaggio n. 3771 l'Inps ha comunicato l'esaurimento dei posti in disponibilità, salvo verifiche in corso, si preannuncia che potranno essere valutate anche le domande previdenti la pensione in deroga con decorrenza dopo il 31 dicembre 2019. In conclusione, precisa l'Inps, per le categorie di lavoratori che sono chiamati a perfezionare la decorrenza della pensione entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 dicembre 2011, la nuova data di limite prevista è il 6 gennaio 2015;
   da quanto elencato nelle premesse sopraesposte, si deduce quanto le norme e le procedure per usufruire della salvaguardia siano complesse, richiedano adempimenti piuttosto macchinosi e implichino una dilatazione dei tempi –:
   quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di assicurare ai suddetti lavoratori una definizione della reale situazione pensionistica e dei relativi tempi di assegnazione;
   se non ritenga opportuno provvedere tempestivamente a sanare il disagio, di migliaia di esodati, fornendo indicazioni più semplici e chiare, per quanti attendono ancora comunicazioni concrete e date indicative del previsto inizio di erogazione della pensione, ad oggi ulteriormente rimandato. (3-00354)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2012 0135

EUROVOC :

licenziamento

pensionato