ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00342

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 24/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00342
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Martedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

   ZANETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   in data 9 aprile 2013 si sono tenute, tra le altre, tre udienze avanti alla Corte di Cassazione aventi per oggetto la medesima questione di diritto tributario: la detraibilità o meno dell'IVA assolta «a monte» di operazioni attive effettuate in regime di reverse charge, per le quali è stata omessa l'emissione dell'autofattura;
   da queste udienze sono scaturite altrettante sentenze, di cui una (n. 20771 dell'11 settembre 2013) ha concluso che l'omessa emissione dell'autofattura determina la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta «a monte», con la conseguenza che il contribuente sarà costretto a versare l'imposta «a valle» relativa all'omessa autofattura, oltre alle sanzioni conseguenti; un'altra (n. 20486 del 6 settembre 2013) ha concluso che l'omessa emissione della autofattura non determina la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta «a monte», altrimenti si violerebbe il principio della neutralità dell'imposta;
   le due udienze da cui sono scaturite le due sentenze citate; oltre che essere state tenute lo stesso giorno, hanno anche presentato la perfetta identità del collegio giudicante, composto per entrambe dal dottor Adamo Mario (Presidente), dottor Valitutti Antonio, dottor Meloni Marina, dottor Perrino Angelina Maria e dottor Conti Roberto Giovanni;
   a queste due sentenze, ne va poi aggiunta una terza, emessa sempre nello stesso giorno (n. 20774 dell'11 settembre 2013), a cura del medesimo collegio giudicante, avente per oggetto la medesima fattispecie delle due precedenti ed addirittura lo stesso contribuente di una della due (la sentenza n. 20771): ebbene, gli stessi giudici, lo stesso giorno, per la stessa società e per la stessa fattispecie hanno emesso due sentenze diverse (favorevole al contribuente la n. 20771, favorevole agli uffici la n. 20774); l'unica cosa che cambiava era il periodo di imposta cui si riferiva la violazione;
   è noto che le operazioni soggette ad autofatturazione implicano che il cliente, in qualità di soggetto sul quale è traslato l'obbligo d'imposta, debba emettere un documento (autofattura) da annotare, nei termini di legge, nel registro delle fatture emesse e, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, in quello degli acquisti. In assenza di limiti, oggettivi o soggettivi, all'esercizio della detrazione, l'operazione risulta fiscalmente neutrale in quanto l'imposta «a debito» è esattamente pari a quella «a credito». La Corte di giustizia, con la sentenza Ecotrade (cause C-95/07 e C-96/07), ha stabilito che la neutralità impositiva deve essere salvaguardata anche in caso di omesso reverse charge. L'autofattura, se non emessa non è neppure registrata, ma la violazione commessa si riferisce ad un obbligo formale. Come puntualizzato più volte anche dalla Corte di cassazione (sent. n. 20486/2013 e n. 8038/2013; sent. 17588/2010; sent. n. 10819/2010), il sistema del reverse charge determina la «compensazione» del tributo dovuto con il credito derivante dal diritto di detrazione maturato, per cui l'infrazione non ha natura sostanziale. Non solo. Ad ulteriore dimostrazione del carattere esclusivamente formale della violazione, la stessa Agenzia delle entrate, recependo i princìpi della sentenza Ecotrade, ha escluso che l'Ufficio possa negare il diritto di detrazione dell'imposta «a credito» solo perché è scaduto il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 56/2009);
   ritornando alle sentenze dell'11 settembre, la n. 20771, riferita all'anno 1999, nega la detrazione, mentre la n. 20774, riguardante gli anni 2000 e 2001, la ammette, nonostante, come già sottolineato, non solo la fattispecie e la medesima, ma anche la società accertata, così come il collegio giudicante; a cambiare sono solo i periodi d'imposta oggetto di accertamento. La prima pronuncia nega la detrazione in considerazione della mancata annotazione dell'autofattura nel registro IVA degli acquisti. La seconda pronuncia, invece, riconosce la detrazione perché dalla decisione dei giudici d'appello è emerso che il costo sostenuto dalla società è stato contabilizzato. La società, in tutti e tre gli anni, ha annotato le fatture estere nel libro giornale. Ma, ai fini IVA, il documento oggetto di registrazione nelle ipotesi di reverse charge è l'autofattura, che, per essere rilevante agli effetti dell'IVA, deve essere annotata nel registro degli acquisti e non nel libro giornale. Questo errore, benché favorevole al contribuente, fa giustizia solo in parte. Se non commesso avrebbe verosimilmente portato giudici di legittimità a replicare la conclusione raggiunta nella sentenza n. 20771, che si pone in contrasto con il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte UE;
   si è quindi in presenza di tre sentenze, aventi per oggetto la medesima fattispecie (due addirittura il medesimo contribuente), frutto di udienze tenutesi lo stesso giorno e a cura del medesimo collegio giudicante, che hanno però dato luogo a dispositivi diametralmente opposti nelle conclusioni: uno favorevole al contribuente, due favorevoli agli uffici finanziari (di cui uno relativo al medesimo contribuente cui altro dispositivo ha dato invece torto);
   a giudizio dell'interrogante occorre salvaguardare quella certezza del diritto che viene inevitabilmente meno in presenza dei livelli ingiustificati dell'alea del giudizio che sempre più spesso caratterizzano i giudicati della Corte di cassazione in materia tributaria –:
   quali iniziative di competenza, anche normative e in materia di formazione, intenda intraprendere, ferma restando l'autonomia della magistratura, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni come quella segnalata in premessa. (3-00342)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

IVA

fiscalita'