ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00320

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 79 del 18/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: LIBRANDI GIANFRANCO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 18/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00320
presentato da
LIBRANDI Gianfranco
testo di
Mercoledì 18 settembre 2013, seduta n. 79

   LIBRANDI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il sequestro dei beni, dei conti correnti e delle partecipazioni azionarie delle 13 imprese del gruppo Riva, tra le quali 7 stabilimenti produttivi distribuiti in tutta Italia, disposto dal giudice delle indagini preliminari della procura di Taranto, in applicazione dell'articolo 2359 del codice civile sul coordinamento e il controllo delle società, ha causato il ricorso del gruppo stesso allo strumento della cassa integrazione per circa 1.400 addetti;
   il procuratore generale della Repubblica di Taranto, dottor Franco Sebastio, ha evidenziato con una propria nota che il sequestro non prevede alcun divieto d'uso dei beni né pregiudica la continuità produttiva delle imprese oggetto di sequestro, in virtù dell'affidamento dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario nominato (il dottore commercialista Mario Tagarelli, già presidente provinciale dell'ordine dei commercialisti di Taranto);
   Riva Acciaio afferma, invece, che tali dichiarazioni del procuratore generale «non trovano purtroppo riscontro nel provvedimento del gip di Taranto di cui ha ricevuto notifica il 9 settembre 2013. Tale provvedimento sottrae infatti alla disponibilità di Riva Acciaio tutti i beni, senza disporre alcuna facoltà d'uso a beneficio dell'azienda; come è noto, in assenza di un espresso provvedimento di concessione della facoltà d'uso, il sequestro preventivo penale impedisce all'azienda ogni utilizzo, in qualsiasi modo o forma, dei beni oggetto di sequestro»; peraltro, aggiunge Riva, «in conseguenza del nuovo atto di sequestro, le banche finanziatrici di Riva Acciaio, che erano tornate a riattivare i fidi, ne hanno immediatamente disposto il congelamento totale o la revoca»; quindi «il blocco degli impianti e dei conti correnti impedisce alla società di svolgere (...) non solo la normale attività produttiva, ma anche operazioni minimali, quali pagare le utenze o gli spedizionieri per la consegna dei materiali già venduti»;
   è opportuno, in una vicenda come quella dell'Ilva, contemperare l'esigenza della bonifica ambientale e del ripristino di standard produttivi compatibili con la salute e la sicurezza dei cittadini con la salvaguardia di un comparto industriale di primaria importanza per l'Italia, già soggetto ad una pressante competizione globale, e con la salvaguardia dell'occupazione e del reddito di migliaia di lavoratori;
   tale equilibrio tra esigenze è stato certamente alla base del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, approvato dal Governo Monti e convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con il quale si è permessa – tra le altre cose – l'operatività dell'acciaieria Ilva di Taranto nel mentre si intraprendevano i lavori di bonifica degli impianti della stessa;
   il principio della «continuità produttiva» di un complesso industriale così articolato come il gruppo Riva, operante in un settore di rilevanza strategica nazionale, non può essere inteso in senso formale, con la semplice identificazione per via giudiziaria di un amministratore esterno; una eccessiva compressione del diritto di proprietà degli azionisti compromette l'accesso al credito delle imprese, i rapporti con fornitori e clienti, l'operatività e la capacità di competere sul mercato;
   sebbene la legge n. 232 del 2012 limiti la sua portata agli «stabilimenti industriali di interesse strategico» (nel caso dell'Ilva, quello di Taranto), sono evidenti le implicazioni negative per lo stesso stabilimento e, più in generale, per l'intera operatività del gruppo, derivanti dal sequestro di beni, conti e partecipazioni di società collegate o controllate (come identificate proprio dall'articolo 2359 del codice civile sulle società controllate e collegate, sulla base del quale il gip di Taranto ha proceduto al sequestro delle 13 imprese del gruppo Riva);
   nell'assoluto rispetto delle prerogative e dell'indipendenza della magistratura, cui è demandato il compito fondamentale dell'individuazione delle cause e delle responsabilità nella vicenda, è responsabilità delle istituzioni politiche salvaguardare i diritti dei lavoratori e tutelare gli interessi dell'industria nazionale –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori coinvolti nella vicenda giudiziaria che ha interessato il gruppo Riva, per tutelare in senso non solo formale l'operatività, la continuità produttiva e l'economicità delle imprese soggette ai provvedimenti di sequestro da parte della magistratura;
   se non sia opportuno valutare, anche attraverso il ricorso a un'iniziativa normativa, un'estensione delle disposizioni del decreto-legge n. 207 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012 alle aziende facenti parte dei gruppi industriali cui appartengono gli «stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», come identificati dall'articolo 1 della suddetta legge. (3-00320)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0207

GEO-POLITICO:

TARANTO,TARANTO - Prov,PUGLIA

EUROVOC :

politica occupazionale

sequestro di beni

credito industriale

diritto del lavoro

inchiesta giudiziaria

cassa integrazione

conservazione del posto di lavoro