ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00235

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 26/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00235
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   OLIVERIO, ROBERTA AGOSTINI, ANTEZZA, CARRA, CENNI, COVA, COVELLO, LODOLINI, MONGIELLO, PALMA, VALIANTE e ZANIN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il made in Italy agroalimentare, rappresentato dai prodotti e dai servizi offerti dalle imprese agricole, è un importante un valore aggiunto per il sistema economico nazionale. L'agricoltura italiana, oltre ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, svolge un ruolo insostituibile per la tutela della biodiversità, per il presidio dei territori, per la protezione dell'ambiente e per lo sviluppo delle zone rurali;
   in tale contesto, sono noti i rischi e le incertezze, sotto il profilo ambientale, sanitario ed economico, connessi all'impiego in agricoltura di organismi geneticamente modificati soprattutto in relazione al modello produttivo agricolo nazionale che privilegia e punta decisamente su produzioni di qualità elevata e tipiche, apprezzate e ricercate a livello internazionale e, proprio per tale motivo, oggetto di fenomeni contraffazione e di pirateria agroalimentare a fini speculativi;
   ad esempio si segnala come, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) in un recente studio pubblicato individua gli impatti della coltivazione del mais MON810 sulle popolazioni di lepidotteri e sugli imenotteri parassitoidi; mentre, l'Istituto federale di tecnologia di Zurigo ha dimostrato i danni derivanti dalla coltivazione di OGM sulle larve di coccinella;
   la normativa comunitaria non assicura ancora agli Stati membri un'adeguata flessibilità per consentire agli stessi di vietare la coltivazione di OGM in considerazione di particolari esigenze regionali e locali, disciplinando solo gli aspetti ambientali e sanitari connessi all'autorizzazione all'immissione in commercio, all'emissione deliberata, all'etichettatura e agli aspetti economici, relativi alla coesistenza tra coltivazioni transgeniche e convenzionali;
   gli Stati membri, però, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003 del 22 settembre 2003, Regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, possono adottare le misure cautelari provvisorie previste dagli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del 28 gennaio 2002, nel caso in cui sia accertato che prodotti autorizzati in conformità al Regolamento possono causare un grave rischio per la salute o per l'ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell'Autorità, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un'autorizzazione;
   inoltre, agli Stati è riconosciuta la possibilità – ai sensi dell'articolo 26-bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE ed alle condizioni ivi stabilite – di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti;
   la Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza della, IX Sezione, 8 maggio 2013, causa C-542/12, pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, ha affermato che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 dei regolamento (CE) n. 1829/2003 e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio;
   con la medesima ordinanza la Corte di Giustizia ha affermato altresì che l'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture;
   a fronte di tale ordinanza lo scorso 15 giugno un agricoltore di Vivaro (PN) ha seminato, su un terreno di circa 6.000 metri quadrati, mais geneticamente modificato MON810 senza consentire agli agenti del Corpo forestale di effettuare i controlli necessari ad accertare la regolarità delle operazioni di semina, a causa del rifiuto, da parte dei titolari del terreno, di dare accesso ai luoghi e consentire il prelievo dei campioni di prodotto;
   il 12 luglio 2013 il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali hanno firmato un apposito decreto per vietare la coltivazione di varietà di mais MON 810 provenienti da sementi geneticamente modificate, nelle more dell'adozione di misure comunitarie ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del regolamento n. 178 del 2002;
   l'adozione del decreto sul divieto di coltivazione OGM MON810 rende illegittime le operazioni effettuate, anche considerata l'incidenza dello stesso sull'articolo 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, 224, ai sensi del quale è sanzionata l'emissione nell'ambiente in violazione di provvedimenti che dispongono la sospensione o l'interruzione definitiva dell'emissione o prescrivono modifiche alle modalità dell'emissione;
   il Parlamento è intervenuto sulla questione approvando una risoluzione ed una mozione con cui il Governo si è impegnato – oltre al perseguimento di un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati – ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali –:
   quali iniziative, siano state assunte per assicurare l'effettività del divieto di coltivazione di OGM disposto nel decreto ministeriale adottato il 12 luglio 2013, con particolare riferimento alla illegittima coltivazione di sementi OGM avvenuta in Friuli Venezia Giulia e quali misure siano state adottate per tutelare l'ambiente ed i territori limitrofi da possibili danni e contaminazioni;
   come intendano garantire l'applicazione, si caso di specie, dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 224 del 2003, che, in attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, punisce con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda fino a 51.700 euro l'emissione che sia stata effettuata in violazione dei provvedimenti che dispongono la sospensione o l'interruzione dell'emissione o prescrivono modifiche alle modalità dell'emissione medesima;
   se intendano attivare le procedure previste per il risarcimento del danno ambientale, previste dalla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, che, in conformità alla direttiva 2004/35 CE inserisce l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM tra le attività potenzialmente pericolose per l'ambiente. (3-00235)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organismo geneticamente modificato

direttiva CE