ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 51 del 11/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00199
presentato da
MONGIELLO Colomba
testo di
Giovedì 11 luglio 2013, seduta n. 51

   MONGIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   sul Quotidiano energia dell'8 luglio 2013, è riportato un articolo recante il seguente titolo e relativa nota introduttiva: «Materia prima gas, ecco l'incentivo per rinegoziare i ToP. L'Autorità fissa la componente Cpr a 0,35 cent €/mc (dal 1° ottobre 2013): stima di 50 milioni di euro annui in bolletta. Le nuove modalità di fatturazione. Circa 50 milioni di euro annui. Questa la prima stima, ancora approssimativa, di quanto peserà in bolletta «l'incentivo» per rinegoziare i contratti di approvvigionamento take or pay introdotto dalla riforma della materia prima gas. Va peraltro tenuto conto del fatto che il decreto Fare (salvo ripensamenti) prevede un ridimensionamento della maggior tutela, confinata ora ai soli clienti domestici. Che quindi saranno i soli a dover pagare l'onere, usufruendo però per contro dei tagli alla bolletta consentiti dalla riforma (-7 per cento atteso su base annuale)»;
   in effetti la predetta Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con la propria Deliberazione 4 luglio 2013, n. 293/2013/R/COM, recante modalità di esposizione transitoria dei corrispettivi relativi alle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas a partire dal 1o ottobre 2013 e modalità di applicazione della componente Cpr, enuncia, tra l'altro, che:
    «dal 1o ottobre sarà applicata la componente Cpr a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo;
    con specifico riferimento alla componente CPR, la deliberazione 196/2013/R/gas ha previsto l'applicazione della suddetta componente ai soli clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela;
    tale componente, il cui gettito sarà gestito mediante un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), è stata istituitita per garantire la copertura del meccanismo finalizzato ad incentivare la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo;
    nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti circa l'applicazione della componente CPR quale componente aggiuntiva della tariffa relativa al servizio di distribuzione e misura;
    in relazione alle modalità di applicazione della componente Cpr ai clienti del servizio di tutela, molti operatori hanno espresso l'orientamento in base al quale, per ragioni di semplicità operativa e di opportunità, la componente CPR debba essere applicata nell'ambito delle condizioni di vendita, al fine di evitare l'instaurarsi di ulteriori flussi informativi tra venditori e distributori legati alla necessità da parte di quest'ultimo di conoscere il regime di vendita in cui è fornito un cliente per poter procedere alla fatturazione del servizio di distribuzione e misura;
    l'applicazione della componente Cpr quale componente aggiuntiva della tariffa relativa al servizio di distribuzione e misura implicherebbe pertanto la differenziazione di detta tariffa tra cliente del servizio di tutela e clienti del mercato libero;
    l'applicazione della componente Cpr quale componente aggiuntiva dei corrispettivi di vendita rende, per converso, necessario attivare gli opportuni rapporti tra venditori e la Cassa, al fine di garantire il versamento dei relativi ammontari»;
   la relazione tecnica fornita dal Governo per l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si limita a specificare che la norma «consente di ampliare l'apertura del mercato del gas naturale dal lato della domanda prevedendo la limitazione del cosiddetto mercato tutelato ai soli clienti domestici. Essa consentirà di favorire il passaggio al mercato libero dei clienti non domestici connessi alle reti di distribuzione, con la possibilità di stipulare contratti a prezzi inferiori agli attuali. Di tale possibilità potranno avvalersi anche le utenze gas delle amministrazioni pubbliche centrali e locali connesse a teli reti, con potenziali benefici per le relative spese per l'acquisto di forniture. Tale norma non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto viene semplicemente estesa ad ulteriori fattispecie la applicabilità degli incentivi gravanti su un fondo già esistente presso la Cassa conguaglio GPL, la cui alimentazione, a carico delle imprese petrolifere e dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, è stata già disposta con precedenti normative»;
   al contrario di quanto sembra evincersi dalle predette disposizioni, la norma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 69/2013, si traduce con un incremento dei costi in bolletta per gli utenti domestici di oltre 50 milioni di euro per il 2013/2014 ed altri oneri per gli anni successivi –:
   se possa confermare che l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, comporterà un incremento dei costi sul consumo del gas da parte degli utenti domestici per oltre 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° ottobre 2013;
   ove ciò fosse accertato, quali iniziative anche normative intenda assumere per evitare che sia applicato tale costo aggiuntivo per i consumatori domestici con servizio di maggior tutela. (3-00199)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del consumatore

commercializzazione

consumo d'energia

liberalizzazione del mercato

prezzo ridotto

gas

contratto