Legislatura: 17Seduta di annuncio: 44 del 02/07/2013
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2013 PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 02/07/2013
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 02/07/2013
NICCHI, AIELLO e PIAZZONI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
il fondo di credito per i nuovi nati è stato istituito con decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e gestito dal dipartimento per le politiche della famiglia;
tale fondo è una misura di sostegno al reddito, che tiene conto del fatto che l'arrivo in famiglia di un figlio porta con sé nuove esigenze e nuove spese;
nello specifico, il fondo, è destinato ai figli nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014, senza limitazioni di reddito, i cui genitori possono chiedere un finanziamento fino a 5.000 euro da restituire entro 5 anni;
il finanziamento, erogato sotto forma di prestito personale, deve essere richiesto con domanda alle banche o ad altri intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, mentre lo Stato, tramite il fondo, funge da garante, avendo preso l'impegno con le banche di saldare eventuali insoluti da parte del debitore;
ciononostante, come emerso anche durante la trasmissione radiofonica di radio 3, primapagina–filo diretto, con in studio Giovanni Sabbatucci, le banche applicherebbero restrizioni all'accesso al finanziamento e nello specifico, tra le altre, quelle di: avere un reddito annuo non inferiore a 15.000 euro; avere una busta paga e un contratto stabile e ben retribuito; avere un conto corrente attivo da almeno trenta giorni;
sono condizioni, quelle appena menzionate, che generalmente i potenzialmente interessati a questo prestito che compromettono la riuscita dell'iniziativa;
in definitiva, nonostante la garanzia dello Stato rimane alle banche e agli altri intermediari finanziari la facoltà di richiedere ulteriori garanzie per la concessione del finanziamento –:
se il Governo non ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza per rimuovere queste restrizioni all'accesso al finanziamento poste dagli istituti di credito, per garantire l'effettivo accesso al credito così come previsto dalla misura di sostegno al reddito. (3-00157)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2008 0185
EUROVOC :fanciullo
garanzia di credito
politica familiare
politica di sostegno
banca