ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 32 del 12/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 02/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/07/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00119
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Mercoledì 12 giugno 2013, seduta n. 32

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 maggio 2013, ha adottato due delibere in merito alla richiesta di collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 23-bis, 1o comma del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato con legge 27 dicembre 2006 n. 296, da parte dei magistrati ordinari dottor Domenico Carcano e dottor Renato Finocchi Ghersi;
   il Ministero della giustizia il 10 maggio 2013 ha presentato per i due magistrati in questione un'istanza con la quale è stata richiesta l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo per assumere il primo l'incarico di Capo dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia ed il secondo quello di capo di gabinetto dello stesso Ministero;
   il 22 maggio 2013 entrambi i magistrati hanno presentato, in riferimento all'assunzione dei suddetti incarichi, un'istanza con la quale si richiede il collocamento in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero della giustizia nella quale si conferma la volontà di avvalersi della loro collaborazione anche in posizione di aspettativa;
   la disciplina che regola il collocamento in posizione di fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato è contenuta nella legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e nello specifico all'articolo 1, comma 66, che così recita: «Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'Ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei 180 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo»;
   il testo della norma fa riferimento esplicito a tutti gli incarichi che a vario titolo sottraggono il magistrato alle sue funzioni naturali e contempla dunque anche tutti quegli incarichi che pur non formalmente riconoscibili nel «fuori ruolo» lo erano di fatto, come ad esempio la messa in aspettativa senza assegni;
   tanto è stata chiara la volontà del legislatore che questi inserisce nella norma l'obbligo per tutti gli altri incarichi di contestuale messa in fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, spingendosi addirittura a prevedere che «gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei 180 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo»;
   la circolare che il Csm emanava lo scorso 11 marzo 2013 (protocollo P5017/2013, «Destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie») inequivocabilmente, a parere dell'interrogante, recepiva il dettato normativo, come dimostrato al primo punto in cui si dice «Le seguenti disposizioni si applicano allo stabile esclusivo e continuativo svolgimento di funzioni in posizione di fuori ruolo organico, ad eccezione degli incarichi di membri di governo, delle cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, degli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate» (...) «Le medesime disposizioni si applicano anche all'aspettativa prevista dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ove compatibili»;
   al terzo punto della medesima circolare, in relazione agli elementi di cui il Csm deve tener conto in merito alla valutazione della «sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia» al punto d) si dice esplicitamente: «della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto allo durata complessiva della carriera»;
   il principio secondo cui nella carriera di un magistrato non vi possono essere più di dieci anni di funzioni non giudiziarie viene esplicitamente normato al comma 68, articolo 1, della legge n. 190 del 2012, in cui si dice che: «salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza»;
   a quanto risulta all'interrogante sia il dottor Carcano che il dottor Finocchi Ghersi non potrebbero essere collocati in posizione di fuori ruolo per evidenti limiti di legge (il primo è stato in fuori ruolo 15 anni ed il secondo 11);
   nell'approvazione delle due delibere riguardanti i magistrati Carcano e Finocchi Ghersi, il Csm, oltre a non tener conto – a parere dell'interrogante – degli elementi pur indicati come oggetto di valutazione nella circolare dell'11 marzo (e cioè la durata della permanenza fuori ruolo e gli incarichi già svolti in rapporto alla durata complessiva della carriera), reinterpreta la disciplina vigente violandone di fatto i principi sostanziali, da un lato sostenendo che il comma 66 non esclude l'applicabilità del diverso istituto dell'aspettativa anche se testualmente parla di «collocamento fuori ruolo» e dall'altro ritenendo inapplicabile il limite di dieci anni per i fuori ruolo all'istituto dell'aspettativa;
   in una nota diffusa dalle agenzie lo scorso 6 giugno il Csm precisa che «alla messa in aspettativa, consegue necessariamente il collocamento fuori ruolo come previsto dalla legge e disposto dalla delibera del Csm. I due magistrati non svolgeranno quindi alcun doppio incarico»; tuttavia la legge recita testualmente che «tutti gli incarichi (...) devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo», dunque contestuale e non conseguente. In ogni caso tale collocamento «necessariamente conseguente» a giudizio dell'interrogante e in base alla legge vigente, non avrebbe potuto essere autorizzato in quanto i due magistrati hanno ampiamente superato il limite temporale previsto dal comma 68;
   a parere dell'interrogante, dunque, la nomina dei due magistrati in questione configura ad avviso dell'interrogante, una palese violazione dei commi 66, 68 e 72 della legge n. 190 del 2012, che anche a prescindere dalla valutazione del Csm, il Governo non può non tenere in conto;
   il 31 ottobre 2012 nella seduta n. 712 della Camera dei deputati l'interrogante ha presentato un ordine del giorno (9/4434-B12) al disegno di legge S. 2156 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (poi legge n. 190 del 6 novembre 2012), cofirmato dal collega Reguzzoni, accolto dal Governo ed approvato all'unanimità dall'Aula che impegnava il Governo a costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, nella quale fossero raccolti e classificati in maniera dettagliata i magistrati amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato in posizione di fuori ruolo; contestualmente l'ordine del giorno prevedeva anche il deposito di copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, da trasmettere alle Commissioni competenti;
   ad oggi, a distanza di quasi otto mesi dall'approvazione della suddetta legge, non risulta che il Governo abbia ottemperato ad alcuno degli impegni indicati nell'ordine del giorno in questione –:
   a prescindere da quanto deliberato in merito dal Csm, se il Ministro non intenda revocare l'assegnazione degli incarichi da svolgere presso il suo Ministero ai magistrati Carcano e Finocchi Ghersi, poiché attribuiti secondo l'interrogante in palese violazione della legge n. 190 del 2012;
   come il Ministro giustifichi il ritardo nella predisposizione della banca dati sui fuori ruolo, oggetto di un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera, e quali iniziative si intendano assumere affinché ne venga data immediata attuazione. (3-00119)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ( CSM )

EUROVOC :

assegnazione ad altro incarico

magistrato

revisione della legge

ente pubblico