Legislatura: 17Seduta di annuncio: 21 del 22/05/2013
Primo firmatario: RABINO MARIANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/05/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/05/2013
SOLLECITO IL 10/07/2013
SOLLECITO IL 22/06/2016
RABINO. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» ha consentito la commercializzazione dei sacchetti monouso biodegradabili e compostabili, secondo la norma UNI EN 13432, e di quelli riutilizzabili, purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata, rinviando ad un successivo decreto l'individuazione di eventuali ed ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione;
il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 18 marzo 2013 di attuazione del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge, che ha individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci secondo quanto disposto dalla direttiva europea 94/62/CE, recepita dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
con la direttiva 2013/2/UE del 7 febbraio 2013 la Commissione europea ha cercato di sopperire, senza troppa fortuna, alle difficoltà interpretative riguardanti la definizione di «imballaggi» nella parte relativa agli esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1, della succitata direttiva 94/62/CE;
tuttavia, appare tuttora chiara la natura dei sacchetti monouso messi a disposizione od utilizzati per l'acquisto di ortofrutta;
si è registrata, inoltre, una tendenza da parte della grande distribuzione a considerare i sacchetti in questione come imballaggi, con funzione involgente e non già, a giudizio dell'interrogante, come sacchetti monouso –:
se non ritengano di chiarire in maniera univoca e definitiva la natura dei contenitori monouso messi a disposizione od utilizzati per l'acquisto di ortofrutta, nel senso di ricomprenderli nella categoria di sacchetti monouso secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale citato.
(3-00078)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2012 0002
EUROVOC :imballaggio
riciclaggio dei rifiuti
norma europea