ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 21 del 22/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: RABINO MARIANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/05/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 10/07/2013

SOLLECITO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00078
presentato da
RABINO Mariano
testo di
Mercoledì 22 maggio 2013, seduta n. 21

   RABINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» ha consentito la commercializzazione dei sacchetti monouso biodegradabili e compostabili, secondo la norma UNI EN 13432, e di quelli riutilizzabili, purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata, rinviando ad un successivo decreto l'individuazione di eventuali ed ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione;
   il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 18 marzo 2013 di attuazione del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge, che ha individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci secondo quanto disposto dalla direttiva europea 94/62/CE, recepita dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
   con la direttiva 2013/2/UE del 7 febbraio 2013 la Commissione europea ha cercato di sopperire, senza troppa fortuna, alle difficoltà interpretative riguardanti la definizione di «imballaggi» nella parte relativa agli esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1, della succitata direttiva 94/62/CE;
   tuttavia, appare tuttora chiara la natura dei sacchetti monouso messi a disposizione od utilizzati per l'acquisto di ortofrutta;
   si è registrata, inoltre, una tendenza da parte della grande distribuzione a considerare i sacchetti in questione come imballaggi, con funzione involgente e non già, a giudizio dell'interrogante, come sacchetti monouso –:
   se non ritengano di chiarire in maniera univoca e definitiva la natura dei contenitori monouso messi a disposizione od utilizzati per l'acquisto di ortofrutta, nel senso di ricomprenderli nella categoria di sacchetti monouso secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale citato.
(3-00078)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0002

EUROVOC :

imballaggio

riciclaggio dei rifiuti

norma europea