ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/02045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 897 del 05/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELLEGRINO SERENA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 05/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 05/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza urgente 2-02045
presentato da
PELLEGRINO Serena
testo di
Martedì 5 dicembre 2017, seduta n. 897

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   accade non di frequente che, per motivi diversi, le aziende corrispondano all'Inail un premio superiore al dovuto e che spesso commettano lo stesso errore materiale e/o di interpretazione per anni;

   i maggiori premi eventualmente pagati dalle aziende sono riconducibili in massima parte a due ordini di fattispecie: 1) erroneo inquadramento e/o erronea classificazione; 2) erronea imputazione di dati salariali alle diverse voci di rischio – mancata regolazione passiva;

   alcune cooperative del Friuli-Venezia Giulia che sono incorse in alcuni di tali errori hanno avanzato richiesta di rimborso delle eccedenze per «regolazione passiva», ma l'Inail ha rigettato le richieste, a giudizio degli interpellanti, senza valide motivazioni giuridiche o tecniche, a volte ricorrendo all'istituto del silenzio-rigetto;

   a seguito di chiarimenti richiesti dal Presidente di Legacoopsociali, il direttore regionale dell'Inail del Friuli-Venezia Giulia ha risposto che in base all'articolo 17 delle Modalità di applicazione della tariffa (decreto ministeriale 12 dicembre 2000) l'errata imputazione delle retribuzioni imponibili sulle diverse voci di tariffa da parte del datore di lavoro non consentirebbe di rettificare la tassazione discendente da tale errata denuncia;

   tuttavia, tale affermazione del direttore appare agli interpellanti in contraddizione con la Carta dei servizi dell'Inps, la quale a pagina 32, nella tabella relativa ai rimborsi ai datori di lavoro per somme versate in eccesso stabilisce che: «Eventuali conguagli a favore del datore di lavoro, derivanti dall'autoliquidazione annuale dei premi per la regolazione dell'anno precedente possono essere detratti dalla rata anticipata di premio dovuta per l'anno in corso. Se risulta un ulteriore conguaglio di premi o comunque sono state versate somme superiori al dovuto (eccedenze) il datore di lavoro può richiedere il rimborso all'Inail, entro il termine di prescrizione decennale. L'Inail effettua il rimborso di quanto dovuto entro 60 giorni dalla richiesta, salvo i controlli che intenda disporre». La Carta dei servizi prevede il rimborso delle eccedenze senza fare riferimento ad una erronea classificazione;

   il premio corrisposto all'Inail in misura superiore a quanto dovuto altro non è che un premio calcolato su di un rischio (classificazione) diverso e superiore a quello reale;

   in buona sostanza, l'Istituto riceve maggiori premi senza maggiori rischi ovvero ne ricava un ingiustificato arricchimento;

   la disciplina introdotta dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000, che prevede la irretroattività delle rettifiche a favore delle aziende, qualora l'errore sia addebitabile al datore di lavoro, è in contrasto evidente con le norme del codice civile (articolo 2033) e determina un privilegio a favore dell'Istituto, il quale, dal maggior premio incassato, ricava in qualsiasi caso un arricchimento senza causa;

   basti pensare, ad esempio, che la dichiarazione dei redditi è emendabile, e le maggiori tasse pagate da un cittadino sono ripetibili nei termini della prescrizione, trattandosi di una dichiarazione di scienza (Corte di Cassazione Sezioni Unite 25 ottobre 2002 n. 15063), mentre per l'Inail, in presenza di una medesima dichiarazioni di scienza, si vuoi ritenere giustificato il rigetto di qualsiasi richiesta di rimborso, come pure ammettono alcune sentenze della Corte di Cassazione. In pratica, è come se si affermasse che il cittadino ha diritto a sbagliare la dichiarazione dei redditi, mentre lo stesso diritto sarebbe negato alle aziende — di qualunque tipo – che sbaglino la dichiarazione Inail;

   ciò appare contrario alla funzione pubblicistica di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori svolta dall'Istituto, che non può in alcun modo atteggiarsi a finalità di tipo speculativo, che per altro – ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile – non sarebbero legittime neanche se si trattasse di una mera società di assicurazione privata;

   ciò a maggior ragione, in quanto il maggior premio corrisposto dal datore di lavoro non comporta neppur un miglior beneficio o una maggiore tutela per le lavoratrici ed i lavoratori;

   la prevista irretroattività, pertanto, appare di dubbia legittimità, oltre che moralmente inaccettabile, perché, nei fatti, nega il diritto all'errore da parte delle aziende;

   il rigetto delle richieste di rimborso per regolazione passiva (circolare n. 37 del 1997) sulla base della fattispecie di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale, il cui titolo è «Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro», appare peraltro errato. Infatti, nel caso di specie non si è assolutamente in presenza di una riclassificazione, regolata dall'articolo 17, che quindi non può ritenersi che introduca «il principio generale della irretroattività del provvedimento di rettifica», come invece affermato dal direttore regionale;

   di fronte al diniego dei rimborsi, le aziende sarebbero costrette a ricorrere al giudice, ma considerati i tempi ed i costi di un'azione giudiziaria il primo effetto è che molte aziende rinuncino ai loro diritti: soprattutto quelle piccole e medie;

   all'opposto, esiste una soluzione semplice che può essere attuata dal Ministero per tutelare le aziende oneste al punto da pagare più del giusto. Con proprio atto, come quello che è in corso di adozione recante le nuove tariffe Inail, può prevedere che i rimborsi per eccedenza o regolazione passiva non rientrino nella fattispecie prevista e regolata dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, ma vadano decisi sulla base della legge 8 agosto 1995, n. 335, e delle circolari n. 32 del 1996 e n. 37 del 1997. In altri termini, quale che sia la disposizione normativa richiamata, il Ministero dovrebbe cancellare o «sterilizzare» gli articoli 16 e 17 del richiamato decreto ministeriale, riaffermando la regola prevista dal codice civile in caso di indebito oggettivo;

   infine, non mancano negli ultimi anni esempi di richieste di rimborsi per eccedenza o regolazione passiva che sono stati accolti dall'Inail. Questo evidenzia un'ulteriore ingiustizia derivante dall'applicazione non uniforme di una prassi, a giudizio degli interpellanti, infondata in diritto e moralmente sbagliata –:

   se non intenda assumere iniziative per abrogare o rivedere gli articoli 16 e 17 del richiamato decreto ministeriale 12 dicembre 2000, riaffermando la regola prevista dal codice civile, in caso di indebito oggettivo, anche per i casi di eccedenza o regolazione passiva nei confronti dell'Inail, provvedendo ai rimborsi anche per il passato.
(2-02045) «Pellegrino, Marcon».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

premio d'assicurazione

rimborso

diritto del lavoro