ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01979

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 873 del 18/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Data firma: 18/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01979
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   a seguito dell'approvazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stato risolto ogni dubbio circa la non vigenza delle norme introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14 del 2009;

   ciò nonostante, risulta all'interpellante che diversi comuni, attraverso un'interpretazione estensiva delle norme originarie della legge n. 21 del 1992, continuino a sanzionare i conducenti Ncc per comportamenti de facto corrispondenti a quelli vietati dalle disposizioni sospese;

   inoltre, nel frattempo, la sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale di Roma ha rilevato come neppure le norme originarie, a suo tempo sostituite da quelle dell'articolo 29, comma 1-quater, sarebbero più vigore, come afferma l'ordinanza – depositata in data 26 maggio 2017 – di accoglimento totale del reclamo proposto da Uber con procedimento R.G. 25857/17;

   secondo la sezione specializzata, a seguito della sospensione delle norme di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, non potrebbe tornare in vigore la legge n. 21 del 1992 nella sua formulazione precedente, in quanto, in base ai princìpi di successione delle leggi nel tempo, i tre articoli sostituiti per effetto dell'articolo 29, comma 1-quater, sarebbero stati abrogati e non sarebbero più applicabili le norme originarie della legge n. 21 del 1992 in tema di stazionamento in rimessa, obbligo di acquisizione del servizio in rimessa, e divieto di stazionamento su suolo pubblico;

   come già esposto con l'interrogazione 5-10462, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 85 del codice della strada difettano di proporzionalità e di differenziazione;

   inoltre, tali disposizioni prevedono una sanzione accessoria, il fermo amministrativo, significativamente più afflittiva della sanzione principale e tale da determinare danni irrimediabili, ivi compreso il possibile arresto dell'attività, anche nel caso in cui, a seguito di ricorso, sia poi accertata l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio;

   l'articolo 1, comma 179, della legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede che «il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata (...) un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea»;

   è stata recentemente diffusa una bozza di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40;

   il contenuto di tale bozza, pur contenendo opportune innovazioni rispetto alla disciplina previgente, presenta tuttora criticità che lo rendono inidoneo a superare le incertezze normative, le inefficienze e il contenzioso giudiziario nel settore del trasporto pubblico non di linea;

   in particolare, l'obbligo di compilazione di un foglio di servizio configura uno sproporzionato appesantimento burocratico in assenza di dematerializzazione, dematerializzazione che viene meramente demandata a un futuro, eventuale e ulteriore decreto, con una norma priva di qualsiasi vincolatività;

   il foglio di servizio rappresenta uno strumento rigido che, sia nel caso di imprecisioni nella compilazione (per esempio, per una grafia ritenuta non chiara dall'agente accertatore), sia nel non infrequente caso in cui il cliente chieda, poco prima o durante il servizio, anche solo modeste variazioni di tragitto o di orario (per esempio per un ritardo), espone il conducente a possibili contestazioni, che, anche per (supposte) violazioni minime o meramente formali comunque conducono al fermo amministrativo;

   inoltre, la bozza mantiene il riferimento alla rimessa quale destinazione della prenotazione, riferimento che, pur essendo previsto dalla legge e quindi comprensibilmente non superabile con norme secondarie, risulta obsoleto e inevitabilmente ambiguo alla luce dell'attuale sviluppo delle comunicazioni informatiche, per definizione prive dei, limiti geografici di quelle analogiche;

   le disposizioni della bozza, ivi comprese quelle sul foglio di servizio, sono tali da acuire la problematica relativa ai danni derivanti dal fermo amministrativo ex articolo 85, commi 4 e 4-bis, dell'articolo 85 del codice della strada, anche a fronte di provvedimenti sanzionatori poi dichiarati illegittimi dalla magistratura o annullati in sede di autotutela dall'amministrazione –:

   come il Governo intenda agire per l'esercizio della delega di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, e se ritenga possibile pervenire alla definizione del relativo decreto legislativo entro il termine originariamente previsto, ovvero se sia allo studio un'iniziativa normativa per la proroga dello stesso termine;

   se il Governo non ritiene di assumere iniziative normative parallelamente o anche prima dell'emanazione del suddetto decreto legislativo, al fine di correggere le citate criticità dell'articolo 85 del codice della strada e garantire un migliore coordinamento tra i relativi commi 4 e 4-bis.
(2-01979) «Catalano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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