ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01943

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 854 del 20/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIBILIA CARLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/09/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/09/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01943
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Mercoledì 20 settembre 2017, seduta n. 854

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   dal 1° luglio 2017 la riscossione dei tributi è demandata alla nuova Agenzia delle entrate-riscossione;

   gli organi di gestione del nuovo ente sono il presidente, che coincide con il direttore dell'Agenzia delle entrate (attualmente l'avvocato Ernesto Maria Ruffini), e il comitato di gestione, composto dallo stesso presidente e da due dire enti dell'Agenzia delle entrate. In buona sostanza, il nuovo ente strumentale è di fatto gestito esclusivamente dall'Agenzia delle entrate. Di fronte a un tale contesto organizzativo, è lecito dunque chiedersi come mai non si sia deciso di accentrare le funzioni della riscossione direttamente in seno all'Agenzia delle entrate;

   la descritta organizzazione, ad avviso dell'interpellante, limita, se non esclude del tutto, l'autonomia del nuovo ente. Sotto tale profilo, la previsione statutaria (articolo 17) di rimettere la disciplina del rapporto tra Agenzia delle entrate-riscossione e Agenzia delle entrate ad apposite convenzioni si configura, considerata la comunanza degli organi di gestione, come un «contratto con se stesso». Mentre integra, secondo l'interpellante, un vero e proprio conflitto di interessi il «controllo interno» tra i due enti, considerato che il controllore e il controllato coincidono;

   il nuovo ente è tenuto, come previsto dallo statuto, oltre allo svolgimento delle attività tipiche di riscossione, anche allo svolgimento delle attività strumentali alle attività della stessa Agenzia delle entrate. Per tale motivo, a parere dell'interpellante sarebbe stato ancor più opportuno scindere i centri di responsabilità e di controllo;

   limiti all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa delle ente, a esclusivo danno dei cittadini, derivano anche dall'assetto patrimoniale. La sua gestione finanziaria è ispirata al principio della parità tra costi e ricavi di esercizio, ovvero allo scopo di lucro: l'articolo 11 dello statuto prevede infatti che, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e garantire l'equilibrio economico finanziario dell'attività, il servizio è remunerato attraverso gli oneri di riscossione vigenti, ovverosia gli «aggi di riscossione» già attribuiti ad Equitalia e che, stando alle dichiarazioni rese dal Governo, rappresentavano il presupposto per rivedere il sistema di riscossione e abolire Equitalia;

   tale ultimo aspetto invece, oltre a dimostrare che nulla è cambiato rispetto al «sistema Equitalia», costituisce, ad avviso dell'interpellante, l'ennesima beffa per i contribuenti che continueranno a vedersi addebitati ingenti costi di riscossione non parametrati, in termini di ragionevolezza e congruità, all'effettivo costo del servizio (Corte costituzionale con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993). Inoltre, alimenterà la necessità dell'ente di reperire le risorse necessarie al suo funzionamento proprio dall'attività di riscossione, all'uopo potenziata dall'accesso alle banche dati sui rapporti di lavoro, pensioni e conti correnti, al fine di individuare i beni da pignorare. In tal modo, a parere dell'interpellante, con il passaggio della riscossione da Equitalia all'Agenzia delle entrate-riscossione si è messa in atto una stretta ancor più incisiva dell'esecuzione esattoriale. È oltremodo agevolata, infatti, la possibilità di pignorare i conti correnti con un ordine rivolto direttamente alla banca, senza passare in tribunale, e per di più in un contesto caratterizzato dall'affievolimento delle misure di tutela del contribuente (si pensi alla drastica limitazione, disposta con il decreto legislativo n. 175 del 2015, dei casi di accesso alla speciale proceduta di accesso alla sospensione amministrativa dei ruoli);

   quanto poi alle modalità di assunzione di personale da parte del nuovo ente, caratterizzate dal trasferimento automatico del personale di Equitalia, emerge con evidenza che la scelta del Governo di puntare sulla figura dell'ente pubblico economico è stata dettata dall'intento di realizzare una mera trasformazione della società per azioni Equitalia, senza apportare in realtà alcun concreto cambiamento, mettendo in tal modo a rischio sia la stessa occupazione dei dipendenti sia la legittimità dell'azione amministrativa. Nonostante il Ministero dell'economia e delle finanze continui a sottovalutare tale aspetto, come si desume dalla recente risposta fornita all'interrogazione n. 5-12022 (dove ha escluso la necessità del pubblico concorso), non sono pochi infatti i profili di criticità, già oggetto di contenziosi pendenti e di un potenziale giudizio di costituzionalità: la natura sostanziale di pubblica amministrazione del nuovo ente, che imporrebbe lo svolgimento di una selezione pubblica del personale (diversamente, si impone il problema di riflettere sulla riforma della normativa sul pubblico impiego); la possibilità attribuita ai dipendenti di accedere a tutte le banche dati pubbliche, pur essendo essi assoggettati a una disciplina del rapporto di lavoro di natura privatistica; la possibilità degli stessi dipendenti di accedere a tutte le pubbliche amministrazioni come previsto dall'articolo 21 del regolamento di gestione del nuovo ente –:

   se intendano assumere iniziative per:

    a) risolvere quello che appare all'interpellante un conflitto di interesse nel controllo interno tra Agenzia delle entrate-riscossione e Agenzia delle entrate;

    b) eliminare i costi di riscossione ancora addebitabili ai contribuenti;

    c) escludere o quantomeno limitare l'accesso, dei dipendenti assoggettati a disciplina del rapporto di lavoro di tipo privatistico dal nuovo ente, alle banche dati pubbliche;

    d) rimuovere il potenziale rischio di incostituzionalità della norma in materia di assunzione di personale e distacco dei suddetti dipendenti presso le pubbliche amministrazioni
(2-01943) «Sibilia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso all'occupazione

revisione della legge

moralita' della vita economica