ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01937

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 853 del 19/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: LABOCCETTA AMEDEO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/09/2017
Stato iter:
22/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2017
Resoconto LABOCCETTA AMEDEO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 22/09/2017
Resoconto LABOCCETTA AMEDEO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2017

SVOLTO IL 22/09/2017

CONCLUSO IL 22/09/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01937
presentato da
LABOCCETTA Amedeo
testo di
Martedì 19 settembre 2017, seduta n. 853

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e relativi allegati si è provveduto all'individuazione dei nuovi Lea – livelli essenziali di assistenza – che il servizio nazionale sanitario è tenuto a garantire;

   l'articolo 17 di tale decreto stabilisce che il Servizio sanitario nazionale garantisce, tra le altre prestazioni, alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell'invalidità, le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;

   gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva erogabili dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sono elencati nel nomenclatore allegato, sub 5;

   l'elenco 2A del nomenclatore titolato «ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato» alla classe 22 (ausili per comunicazione e informazione) indica gli ausili per l'udito (22.6), suddivisi nelle seguenti macro-tipologie: «apparecchi acustici ad occhiale», «apparecchi acustici retroauricolari», con relativi accessori prescrivibili («accessori per applicazione via aerea» e «accessori per applicazione via ossea»), «apparecchi acustici connessi a dispositivi impiantati»;

   le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, contenute nell'allegato 12, prevedono che «nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. I capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte dei professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi»;

   è previsto infine, al comma 3, che «la remunerazione del servizio di messa in uso è fissata nell'ambito delle convenzioni, dei contratti o dei capitolati di gara»;

   l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni operato, modifica sostanzialmente la classificazione dei dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e di quelli di serie la cui applicazione richiede l'intervento di un tecnico;

   in precedenza le protesi, ortesi e ausili tecnici erano suddivisi in tre distinti elenchi:

   l'elenco n. 1 conteneva i dispositivi costruiti su misura e quelli di serie (tra cui gli apparecchi acustici) la cui applicazione richiedeva «modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso»; nello stesso elenco erano contenuti, altresì «i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti»;

   l'elenco n. 2 del nomenclatore conteneva i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato;

   l'elenco n. 3 conteneva gli apparecchi acquistati direttamente dalle Asl ed assegnati in uso con procedure indicate;

   la scelta operata dal Governo, a parere degli interpellanti, non tiene conto del fatto che gli apparecchi acustici sono dispositivi medici ad altissima personalizzazione destinati al paziente al quale sono prescritti, hanno una struttura tecnologicamente complessa e, pertanto, vengono singolarmente individuati, adattati («predisposti») e «personalizzati» per le specifiche problematiche audiologiche e gli stili di vita dell'assistito motivo per cui fino ad oggi non sono stati vincolati ad acquisto tramite gare pubbliche;

   non si è tenuto in conto poi che questo cambiamento provocherebbe gravi danni al sistema, alle imprese e al trattamento dei soggetti che soffrono di sordità;

   lo stesso sistema di fornitura delineato svilisce il ruolo dell'audioprotesista che è invece fondamentale nel percorso terapeutico di scelta e di collaudo dell'apparecchio acustico, laddove l'acquisizione del dispositivo tramite gare pubbliche renderebbe più complessa la sua fornitura ma, soprattutto, non garantirebbe una terapia adatta alle specifiche, uniche e personali, esigenze dell'assistito;

   l'audioprotesista è operatore sanitario in possesso di diploma universitario abilitante che svolge la propria attività nella fornitura, nell'adattamento e nel controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi, ai sensi della legge n. 42 del 1999, con autonomia professionale distinta da quella dei medici ai quali invece essa è addirittura preclusa;

   non pare che tale scelta permetta di ottenere risparmi evidenti per il Servizio sanitario nazionale; essi infatti non vengono quantificati, con il rischio di incorrere in sprechi di apparecchi non appropriati, acquisiti a mezzo di gare, con l'ulteriore costo per demolirli perché non utilizzati;

   nemmeno appaiono essere stati analizzati gli effetti che le modifiche apportate produrranno sul settore audio-protesico, costituito maggiormente da piccole e medie aziende; circa 2200 sono i centri acustici accreditati, nei quali operano 3400 tecnici audioprotesisti, in un comparto che occupa più di 10000 persone –:

   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno assumere iniziative volte a ripristinare il sistema tariffario previgente al posto delle pubbliche procedure previste dal decreto richiamato in premessa, per l'acquisto di dispositivi audio protesici che, per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali dell'utenza, necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo, condotto da una équipe multidisciplinare, nonché di un adeguato training all'uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti e del percorso individualizzato cui devono fare fronte.
(2-01937) «Laboccetta, Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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