ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01784

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 788 del 03/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 03/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 03/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01784
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 788

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   il promontorio più rilevante del compendio naturalistico di Capo Caccia – comune di Alghero – è stato letteralmente sventrato con un'incessante opera di demolizione eseguita con mezzi meccanici di imponente portata per realizzare quella che l'interpellante ritiene un'inutile strada che non ha nessun interesse pubblico e tantomeno costituiva soluzione esclusiva, considerato che la strada esistente e storicamente fruibile è franata in due punti solo per l'incuria e l'abbandono in cui è stata lasciata dagli enti preposti alla sua manutenzione;
   occorre valutare eventuali danni gravi contro l'ambiente e il paesaggio, oltre che il grave rischio di instabilità geologica generato da tale intervento, considerata la delicatezza statica dello stesso compendio rilevata nello stesso piano di gestione dell'area;
   chi ha rilasciato le necessarie autorizzazioni ambientali, che ciò sia avvenuto, per la realizzazione dell'intervento ha del tutto ignorato i vincoli di quell'area tutelata da un vincolo paesaggistico integrale e ha trascurato che la stessa fascia dei metri 300 dalla battigia marina è sottoposta ad un sistema di tutele integrali;
   si tratta di un'area ad elevatissima sensibilità ambientale inquadrata nella zona di protezione speciale – ZPS ITB013044 e nel sito di importanza comunitaria – SIC «Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio», ai sensi della direttiva n.92/43/CEE, e nel parco naturale regionale «Porto Conte» e nell'area marina protetta «Capo Caccia – Isola Piana»;
   la strada preesistente risulta da anni in totale stato di abbandono senza alcun tipo di manutenzione e i due crolli, tecnicamente e paesaggisticamente rimediabili, sono frutto di una mancata cura dell'assetto viario di quell'area;
   è fin troppo evidente che lo stato di abbandono e la mancata manutenzione non possono essere il presupposto per aprire trincee e nuovi varchi con la demolizione di imponenti porzioni del compendio naturalistico-ambientale;
   va segnalato che il reato ex articolo 733-bis codice penale introdotto con il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 da rilevanza nel titolo II del libro III del codice penale all'interesse dello Stato al mantenimento dello stato di conservazione di un habitat;
   il nuovo articolo del codice penale tutela l'interesse della collettività a godere ed usufruire delle aree protette ed, in particolare, degli habitat considerati nella loro piena integrità ed incontaminatezza;
   l'illecito penale si consuma anche quando viene alterato lo stato di conservazione dell’habitat;
   emerge, secondo l'interrogante, in tutta evidenza nel sito di Capo Caccia un intervento immotivato e non funzionale ad alcun interesse pubblico che ha determinato la distruzione o il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto; 
   la strada di accesso esisteva e non è stata mantenuta;
   da anni il faro è gestito automaticamente dal presidio di La Maddalena;
   gli interventi di manutenzione della struttura sono stati sempre eseguiti, nonostante i due tratti di strada risultano interrotti da anni;
   da anni la struttura del faro non è abitata e l'amministrazione militare ha sostanzialmente derubricato la struttura alla sola gestione automatizzata;
   è vietato l'accesso a qualsiasi privato cittadino e nessuna fruizione del compendio è consentita alla collettività;
   il ripristino della strada esistente non solo era possibile tecnicamente ma era assolutamente necessario considerato che il nuovo tracciato rischia di gravare staticamente sul precedente tracciato, aggravando le condizioni di staticità e determinando il pericolo di crollo del preesistente;
   il compendio di Capo Caccia oggetto dell'intervento che ha comportato evidenti segni di distruzione e demolizione di una porzione rilevante del promontorio, e considerata la sua unicità e omogeneità dell'intero bene sottoposto a tutela, è sottoposto ad ulteriore tutela dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4, recante Istituzione del parco naturale regionale «Porto Conte»;
   al Titolo V (norme di tutela e sanzioni) della richiamata normativa regionale è previsto all'articolo 26:
    «Divieti: nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat»;
   il compendio rientra nel decreto ministeriale 20 settembre 2002 con l'istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Caccia – Isola Piana» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002) –:
   se non intendano promuovere urgenti interventi tesi a valutare l'esistenza di qualsivoglia danno, distruzione o deturpamento del compendio indicato in questione e se non si configurino gravi reiterate violazioni delle norme di tutela integrale tali da dover con urgenza assumere iniziative per sospendere i lavori in corso e valutare immediate soluzioni di ripristino e attenuazione del danno cagionato all'area;
   se non ritengano di dover segnalare, in tutte le sedi competenti, tale grave nocumento ad un sito sottoposto a massima tutela da normative statali e comunitarie, posto che gli interventi per assicurarne il rispetto rientrano nelle competenze esclusive del Governo.
(2-01784) «Pili».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

zona protetta

codice penale