ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01779

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 787 del 02/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 02/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NUTI RICCARDO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 02/05/2017
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 02/05/2017
LO MONTE CARMELO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 02/05/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/05/2017
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 02/05/2017
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2017
DI VITA GIULIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 03/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/05/2017
Stato iter:
05/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/05/2017
Resoconto MANNINO CLAUDIA MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/05/2017
Resoconto MANNINO CLAUDIA MISTO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/05/2017

DISCUSSIONE IL 05/05/2017

SVOLTO IL 05/05/2017

CONCLUSO IL 05/05/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01779
presentato da
MANNINO Claudia
testo presentato
Martedì 2 maggio 2017
modificato
Venerdì 5 maggio 2017, seduta n. 790

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   con una prima sentenza, nel 2007, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti; nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti»;
   nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, la Corte è arrivata alla conclusione che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato poi che l'inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. Essa considera quindi opportuno infliggere una penalità decrescente, il cui importo è ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma, conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. La Corte ha condannato quindi l'Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007. La penalità è calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo sono detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma;
   le 200 discariche oggetto della sentenza del 2 dicembre 2014 sono ubicate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; l'Italia ha pagato 40 milioni di euro come multa forfettaria e 39.800.000, 33.400.000, 27.800.000 euro come multe relative al primo, secondo e terzo semestre successivo alla sentenza;
   la legge 28 dicembre 2015, n.  208 all'articolo 1, comma 813, riporta: «All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di, giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse”»;
   il procedimento di cui al punto precedente è stato attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 1o aprile 2016, recante «procedure di infrazione P.I. 2003/2077. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE, del 2 dicembre 2014, resa nella causa C - 196/13 relativa alla condanna della Repubblica Italiana per inadempimento e mancata esecuzione della direttiva in materia – sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 TFUE – azione di rivalsa nei confronti degli enti responsabili», nella parte in cui considera il Comune «ente responsabile»;
   il Tar del Lazio, pochi giorni fa, con una serie di sentenze con le quali ha accolto i ricorsi proposti dalla regione Friuli Venezia Giulia e dai comuni di Leonforte, Paternò, Siculiana, Racalmuto e della Spezia, ha disposto che nessuna azione di rivalsa dovrà essere esperita dallo Stato su regioni e comuni dopo la condanna milionaria inflitta al nostro Paese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per non essersi adeguato alla direttiva rifiuti sulle discariche «abusive» situate nel territorio italiano. Tale giudizio è giustificato poiché con chiara evidenza il corpus normativo in materia richiede lo svolgimento di una fase propedeutica a quella dell'esercizio dell'azione di rivalsa, vale a dire l'individuazione delle relative responsabilità, che postulano il mancato esercizio del potere di provvedere, e che possono astrattamente sussistere sia in capo allo Stato sia in capo alle regioni sia in capo agli enti locali –:
   a che punto sia il procedimento di rivalsa – ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 23 dicembre 2015, n.  208 – nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, anche alla luce delle recenti sentenze del Tar Lazio richiamate in premessa.
(2-01779) «Mannino, Nuti, Schullian, Lo Monte, Palese, Pisicchio, Lupo, Di Vita».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

deposito dei rifiuti

gestione dei rifiuti