ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01767

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 784 del 26/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 26/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/04/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/04/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI delegato in data 12/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01767
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   a norma del combinato disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 804 del 1948 (ripristino Corpo forestale dello Stato), dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 36 del 2004 (nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e dell'articolo 57, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, il personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna (CFVA) che riveste la qualifica di ufficiale e agente polizia giudiziaria, dalla data del 17 gennaio 2017 risulta privo di tale qualifica per quanto concerne la tutela ambientale, intesa come polizia ambientale;
   fino al 31 dicembre 2016 l'operatività del personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale nelle materie proprie del Corpo forestale dello Stato, era pacificamente confermata dall'esistenza stessa dell'amministrazione forestale statale che, per omologia, veniva sostituita in Sardegna dall'amministrazione forestale regionale;
   diverse sentenze della Corte di cassazione hanno legittimato per anni i vari atti di polizia giudiziaria eseguiti dal personale regionale senza discriminare l'attribuzione delle qualifiche tra personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo forestale di vigilanza ambientale (sent. n. 4491 del 19 giugno 2000 – sent. n. 3220 del 21 dicembre 2011);
   fino al 31 dicembre 2016 era evidente e ragionevole ritenere che l'amministrazione forestale della Sardegna esercitasse a mezzo del suo personale le funzioni di polizia giudiziaria in materia di polizia ambientale, in quanto al contrario avrebbe privato vaste parti del territorio statale di essenziali presidi di polizia giudiziaria;
   lo scenario cambia nel momento in cui dal 1o gennaio 2017, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, lettera a), della legge n. 124 del 2015 attuato con il decreto legislativo n. 177 del 2016, il Corpo forestale dello Stato cessa di esistere e le sue funzioni in materia di tutela dell'ambiente con buona parte del personale transitano nei ruoli della nuova polizia ambientale statale in seno all'Arma dei carabinieri, con collocazione nel neonato comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare, presente su tutto il territorio nazionale (a differenza del Corpo forestale dello Stato), mentre il coordinamento antincendio boschivo passa in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la polizia marittima in seno alla Guardia di finanza per ciò che riguarda il mare territoriale;
   risulta annullato il parallelismo tra Corpo forestale dello Stato e Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna;
   non esiste più alcun riferimento normativo, né parallelismo o omologia che sostenga e rafforzi l'attività di polizia giudiziaria del Corpo forestale regionale nella materia ambientale che risulterebbe, quindi, di competenza esclusiva dello Stato come previsto dal comma 2, lettera s), dell'articolo 117;
   l'articolo 8 della legge 124 del 2015 elimina teoricamente sovrapposizioni tra funzioni e strutture, ma non affronta e non risolve le questioni relative all'esistenza sui territori regionali, come nel caso della Sardegna, di Corpi forestali regionali ben organizzati e strutturalmente già preposti a svolgere a pieno i compiti anche di polizia giudiziaria;
   non è stata in alcun modo affrontata la questione relativa alla regione Sardegna dove rischiano la sovrapposizione strutture e funzioni esercitate dal personale delle stazioni forestali, delle basi navali e dei nuclei di polizia giudiziaria ambientale del Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna;
   devono essere valutati i diritti acquisiti dal personale Corpo forestale di vigilanza ambientale, salvaguardando le professionalità maturate fino ad oggi, l'unitarietà delle funzioni esercitate anche con consenso della magistratura, per dare continuità all'attività di polizia ambientale prevedendo la possibilità di riconoscere agli appartenenti al Corpo le qualifiche di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57, comma 2, del Codice di procedura penale facendo sì che la Polizia ambientale in Sardegna sia riconosciuta esclusivamente o prioritariamente nel Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna;
   il mancato accesso al sistema di indagine (SDI) per il Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna impedisce una spedita attività di contrasto alla criminalità, in particolare quella organizzata che lucra molto dagli illeciti ambientali ed agroalimentari;
   la Sardegna non potrà avere un'idonea difesa dai peggiori illeciti ambientali ed agroalimentari se non si potrà operare con le prerogative di polizia ambientale statale;
   un sistema integrato, con eventuale transito volontario di personale Corpo forestale di vigilanza ambientale verso l'Arma dei carabinieri e l'esistenza di un Corpo forestale di vigilanza ambientale con mansioni legate strettamente alle competenze regionali può assicurare una più che idonea protezione del territorio –:
   se non si ritenga di dover intervenire, anche attraverso iniziative normative, onde evitare il disimpegno forzoso di una risorsa fondamentale come il Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna;
   se non si ritenga di dover tempestivamente, anche attraverso iniziative normative urgenti, prima dell'imminente stagione antincendi, riconoscere formalmente al personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna la qualifica a norma dell'articolo 57, comma 2, del Codice di procedura penale affinché non vi siano più dubbi sulle competenze, al fine di tutelare gli operatori Corpo forestale di vigilanza ambientale che da anni, seppur specializzati in campo ambientale e forestale, svolgono attività di polizia giudiziaria, evitando così pregiudizio a tutte le azioni di contrasto alla criminalità ambientale già in essere e quelle future, a partire dalla lotta agli incendi.
(2-01767) «Pili».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

guardia forestale

politica forestale

protezione dell'ambiente