ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01765

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/04/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/04/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01765
presentato da
BRUNETTA Renato
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   in un precedente atto di sindacato ispettivo (interpellanza urgente n. 2-01685 presentata dall'interpellante in data 28 febbraio 2017, alla quale ha risposto in data 10 marzo il Sottosegretario alla Giustizia onorevole Gennaro Migliore) era stata sollevata la questione della violazione del diritto di difesa contenuto in un provvedimento del Decano della Rota Romana, che avrebbe reso in via generale non più delibabili le sentenze canoniche dichiarative la nullità del matrimonio concordatario per violazione dell'articolo 8, n. 2, lettera b) dell'Accordo di Villa Madama, dell'articolo 24 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
   il giorno precedente la discussione dell'interpellanza, l'articolo di un autorevole vaticanista de La Stampa, Andrea Tornielli, chiariva come fosse stato posto rimedio. Nell'articolo si leggeva difatti che il Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin avrebbe fatto pervenire, sin dal 18 febbraio 2017, al Decano della Rota una lettera in cui comunicava «che il Santo Padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato». Per diretto incarico del Pontefice, che così facendo, secondo l'interpellante, sconfessava apertamente il Decano della Rota, era dunque chiesto di «voler modificare la prassi attuale» consentendo alle parti che lo desiderano di scegliersi un patrono di fiducia;
   la notizia era ripresa anche nella risposta del Sottosegretario Migliore, così quasi dichiarando risolti i dubbi giuridici sollevati. L'interpellante replicava domandando al Governo di chiedere contezza alla Santa Sede sia dell'effettiva normativa vigente, sia del numero di sentenze già delibate in regime di lesione del diritto di difesa;
   nei giorni successivi, alcun mandato di fiducia era però accettato in Rota. Risposte del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (si veda la lettera del 2 marzo 2017, protocollo n. 15822/2017) a una richiesta di chiarimento in merito, consultabile sul sito internet del medesimo dicastero, e i decreti della Segnatura Apostolica del 7 marzo 2017 citati dal dottor Tornielli provavano che a quelle date (ben successive al 18 febbraio) non fosse stato ancora preso alcun provvedimento presso la Rota Romana. La circostanza sembra provata infine da un articolo di Renato Farina su Libero del 17 marzo 2017 dal sagace titolo «A capo della Sacra Rota c’è un anti Papa», che attesta che a quella data alcunché fosse ancora mutato;
   solo in data 28 marzo 2017, risulta all'interpellante che nella bacheca della Rota appariva una «ordinanza», non pubblicata da alcun organo ufficiale della Santa Sede, né consultabile, nella quale era posta una disciplina che parzialmente modificava quanto stabilito dal precedente discutibile decreto del Decano del dicembre 2015. In essa, per quando consta all'interpellante, pur accennando al diritto di difesa di fiducia, lo si gravava delle spese processuali rispetto al patrocinio di ufficio comunque concesso dall'organo giudicante anche agli abbienti, ma si concludeva, dopo l'estensione in lingua italiana, con le seguenti, parole; «norma utcumque servata de supremae animarum salutis consilio»; inciso che legittimerebbe ancora, a giudizio dell'interpellante, la totale discrezionalità del Decano in materia di difesa delle parti;
   secondo l'interpellante il decreto del Decano del dicembre 2015; che ha leso il diritto di difesa, ha radicalmente impedito il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, e ciò è avvenuto non già in casi particolari da eccepire da parte del giudice della delibazione, ma in via generale ed astratta;
   la promulgazione della norma, come recita la nota definizione della legge di S. Tommaso, è essenza, della norma stessa (promulgatur dice l'Aquinate), e non già mero corollario per la conoscibilità (si veda Summa Theologiae, Prima Secundae, q. 90, articolo 4);
   ad oggi, la Santa Sede non ha comunicato alcuna risposta ufficiale, né il Governo risulterebbe averla richiesta come domandato dall'interpellante nella sopracitata interpellanza, e la presunta lettera della Segreteria di Stato al Decano della Rota del 18 febbraio 2017 non è stata pubblicata da alcuno nella sua interezza, ne è consultabile in alcun modo;
   un articolo giornalistico del dottor Tornielli non può costituire rassicurazione della revoca di disposizioni normative, anch'esse caratterizzate, ad avviso dell'interpellante da dubbia, promulgazione e pubblicazione;
   anche illustre dottrina canonistica (si veda al proposito lo studio della professoressa Geraldina Boni, professore ordinario di diritto canonico presso l'Università di Bologna) ha gravemente censurato quanto sopra, in materia di rispetto del diritto di difesa, ed ha espressamente eccepito la non delibabilità delle sentenze di nullità sotto molteplici ulteriori e rilevantissimi profili tecnici cui non si può non rinviare (http://www.statoechiese.it);
   in tale confusione ed incertezza normativa, e soprattutto conoscitiva, sorge il sospetto che si voglia celare una normativa in contrasto con il Concordato, in quanto non pubblicata ne conoscibile, e che dunque è improrogabile richiedere una volta per tutte la comunicazione da parte della Santa Sede delle norme generali ed astratte legittimamente pubblicate e con le quali è tutelato, sempre in via generale ed astratta, il rispetto del Concordato, ovvero ne è provata la sua violazione –:
   se il Governo intenda richiedere alla Santa Sede la trasmissione ufficiale della normativa effettivamente e definitivamente vigente in materia sia di patrocinio di fiducia, sia di patrocinio di ufficio nelle cause rotali;
   se risultino al Governo, iniziative per un mutamento di orientamento da parte dei competenti organi della Santa Sede rispetto alle questioni enunciate in premessa;
   come sia garantito, con ogni possibile intervento di competenza, il rispetto pieno del Concordato, della Costituzione, e della Convenzione dei diritti dell'uomo in materia di delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale.
(2-01765) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Carta dei diritti dell'uomo

diritti della difesa

diritti umani