ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01747

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 773 del 04/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 04/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI 04/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/04/2017
Stato iter:
07/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/04/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/04/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/04/2017

SVOLTO IL 07/04/2017

CONCLUSO IL 07/04/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01747
presentato da
CATALANO Ivan
testo presentato
Martedì 4 aprile 2017
modificato
Venerdì 7 aprile 2017, seduta n. 776

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   attualmente, numerosi Internet Service Provider italiani non rilasciano ai propri clienti le credenziali di registrazione/autenticazione come i dati di registrazione VoIP, ID e gli ulteriori parametri di configurazione, così imponendo, contrattualmente o di fatto, l'utilizzo obbligatorio dei loro apparati di proprietà e annullando la libertà dell'utente di scegliere il proprio router;
   con l'interpellanza urgente n. 2-01600 presentata dal primo firmatario del presente atto si è chiesto al Governo di esprimere i propri orientamenti in merito alla questione;
   in sede di risposta, il Governo ha sottolineato che è in vigore il regolamento (UE) 2015/2020, che garantisce la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente, ha esplicitato la propria volontà di garantire un accesso privo di barriere a internet e, infine, ha riferito di un'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in corso sul tema;
   pur soddisfatto della risposta, il primo firmatario del presente atto rileva il permanere di due questioni, per la cui risoluzione l'intervento del Governo risulta determinante;
   vi è, prima di tutto, un'incertezza circa l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/2020, posto che dalla normativa europea, comprensiva anche della direttiva 2008/63/CE (richiamata dalla prima sul punto), nonché dalle linee guida del Body of European Regulators for Electronic Communications (Berec), non si ricava in modo univoco se router e modem rientrino fra i terminali degli utenti, per i quali l'articolo 3 del Regolamento garantisce libertà di scelta agli utenti stessi, ovvero fra i terminali di rete, per i quali tale garanzia non sussiste;
   per quanto noto agli interpellanti, fra i vari ordinamenti dell'Unione europea solo quello della Repubblica federale tedesca, in forza della proposta di legge citata nell'atto di sindacato ispettivo di cui sopra, divenuta legge ed entrata in vigore il 1o agosto 2016, ha preso espressa posizione sul tema, prevedendo che modem e router rientrino fra i terminali degli utenti, rimessi alla libera scelta degli stessi;
   secondariamente, anche qualora all'esito dell'attività di vigilanza in corso presso l'Agcom fossero effettivamente riscontrate delle violazioni del regolamento (UE) 2015/2020, l'Autorità non potrebbe provvedere direttamente a sanzionare le imprese responsabili, ma unicamente a diffidarle;
   solo in seguito, qualora le imprese responsabili non provvedessero ad adeguarsi, l'Agcom potrebbe irrogare le relative sanzioni, le quali, in ragione della loro cornice edittale (da 120.000 euro ad 2.500.000 euro), risultano prive di efficacia dissuasiva nei confronti dei grandi player del settore degli Internet Service Providers, anche alla luce della possibilità per gli stessi di oblarle ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, corrispondendo il doppio del minimo edittale, ossia 240.000 euro;
   al fine di una efficace regolazione del settore, si palesa quindi necessario dotare l'Agcom, nel rispetto del principio di legalità che informa anche il sistema sanzionatorio amministrativo, di poteri specifici per punire le violazioni in materia, prevedendo sanzioni pecuniarie irrogabili senza previa diffida, eventualmente calcolate come una percentuale del fatturato del soggetto responsabile;
   inoltre, al fine di dare completezza alla disciplina in materia di apparati terminali, appare necessario fornire una definizione espressa del concetto di apparato terminale dell'utente, comprensiva anche di router e modem, sul modello di quanto previsto nella citata legislazione della Repubblica federale tedesca –:
   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel più breve tempo possibile, volte a modificare la disciplina di cui in premessa e risolvere le criticità sopra esposte.
(2-01747) «Catalano, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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