ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01695

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 753 del 06/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 06/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/03/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 17/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01695
presentato da
PILI Mauro
testo di
Lunedì 6 marzo 2017, seduta n. 753

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   il codice dei beni culturali, all'articolo 10, dispone che:
    «1. sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 [...] h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico»;
    nella parte seconda del codice richiamato, all'articolo 13 è disciplinata la dichiarazione dell'interesse culturale:
     «1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. 2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica;»
   nelle successive modificazioni, tale sussistenza appare evidente nelle dichiarazioni proposte dall'Unesco rispetto alle aree, ai patrimoni, materiali e immateriali, dichiarati patrimonio dell'Umanità;
   appare evidente dunque che l'intero compendio minerario dell'Iglesiente, con particolare riferimento alla città di Iglesias rientri a pieno titolo tra i beni considerati beni culturali, con le conseguenti implicazioni di tutela e valorizzazione;
   nella fattispecie si segnala, con la necessaria preoccupazione e con articolata denuncia che, a giudizio dell'interpellante non sono state adottate tutte le misure necessarie per la tutela e la protezione di questo immenso patrimonio culturale, archeologico, architettonico e ambientale paesaggistico;
   sin dal 1994 numerosi interventi sono stati intrapresi per la tutela e il recupero di tale immenso patrimonio, con la realizzazione di circuiti museali, scientifici e culturali;
   dal 2006 ad oggi nessun intervento è stato finanziato e tanto meno avviato per salvaguardare il patrimonio suddetto;
   l'interrogante ha compiuto nei giorni scorsi un approfondito sopralluogo nelle aree della miniera di Monteponi, nel comune di Iglesias, villaggio minerario di grande rilievo storico e architettonico, scientifico e archeologico;
   lo scenario è raccapricciante considerati gli innumerevoli crolli che stanno devastando l'intero paesaggio e lo stesso patrimonio archeologico;
   per quanto consta all'interrogante si tratta di un vero e proprio disastro senza precedenti con il crollo di decine di facciate e coperture, con la distruzione non solo degli edifici di rilievo storico, avendo non meno di 100 anni di vita, ma anche architettonico;
   l'articolo 160 del codice dei beni culturali dispone l'ordine di reintegrazione;
   in particolar modo con tale articolo è disposto che: 1. se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del capo III del Titolo I della parte seconda del suddetto codice, il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. 2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati. 3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. 5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato;
   il capo III protezione e conservazione dispone misure di protezione; l'articolo 20 disciplina gli interventi vietati:
    1. i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione –:
   se non ritenga il Governo di dover valutare per quanto di competenza e con somma urgenza i danni ulteriori e gravi accorsi al patrimonio minerario con particolare riferimento a quello della città di Iglesias, del compendio di Monteponi e dell'area dell'impianto elettrolisi;
   se e quale uso sia stato fatto del finanziamento statale relativo al recupero e realizzazione nell'area ex elettrolisi di un centro congressi polifunzionale;
   se non ritenga di assumere iniziative per approfondire l'entità e le cause di tali danni per procedere ad un intervento per garantire una piena tutela del patrimonio archeologico in questione.
(2-01695) «Pili».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

bene culturale

archeologia