ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01665

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 743 del 16/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/02/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01665
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Giovedì 16 febbraio 2017, seduta n. 743

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la legge n. 76 del 2016 ha introdotto norme volte alla regolamentazione delle unioni civili e per la disciplina delle convivenze;
   l'articolo 1, comma 10, della citata legge, ha previsto che «mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile»;
   il comma 28 della medesima legge ha quindi delegato il Governo ad emanare decreti attuativi anche ai fini dell'adeguamento alle previsioni della suddetta legge delle disposizioni vigenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 2016 (cosiddetto decreto ponte), sono state quindi stabilite le disposizioni transitorie necessarie a consentire la sottoscrizione di unioni civili, in attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi. Tra questi, il decreto legislativo n. 5 del 2017, reca le modifiche al regolamento di stato civile;
   essendo chiaro e completo il contenuto normativo dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 il «decreto ponte» si limitava a riprodurlo, circoscrivendo proprio intervento al mero completamento della disciplina consistente nell'annotazione del cognome scelto sull'atto di nascita degli uniti civilmente;
   il decreto legislativo n. 5 del 2017, al contrario, ha novellato il regolamento di stato civile con una disposizione che va, a giudizio dell'interrogante, contro il dettato normativo del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 76 del 2016, assimilando la scelta di «assumere» un cognome per l'unione civile alla previsione di cui all'articolo 143-bis del codice civile, che nel matrimonio consente alla moglie di «aggiungere» al proprio il cognome del marito;
   per scelta del legislatore, l'unione civile è stata introdotta nel nostro ordinamento in alternativa al matrimonio e si è anche previsto la non applicabilità, per analogia, delle disposizioni relative al matrimonio laddove non espressamente richiamate dalla legge n. 76 del 2016. In più, nel caso del cognome, il legislatore ha introdotto una regola del tutto nuova e peculiare rispetto a quella vigente nel matrimonio, consentendo alle parti dell'unione civile l'assunzione di un cognome comune;
   appare paradossale che, mentre per anni si è perseguito caparbiamente l'obiettivo di differenziare la regolamentazione giuridica delle famiglie formate da persone dello stesso sesso rispetto alle altre famiglie, e di impedire alle prime l'accesso al matrimonio, quando il legislatore ha creato effettivamente regole diverse, ci si è preoccupati di assimilare i due istituti sul punto del cognome, ignorando il dettato della nuova legge;
   la scelta operata dal decreto legislativo n. 5 del 2017, pertanto, appare all'interrogante di dubbia costituzionalità per contrarietà alla legge n. 76, nonché per abnorme intervento su un punto che appare al di fuori della delega legislativa;
   il decreto legislativo n. 5 del 2017 contiene anche una norma di diritto intertemporale, la quale prevede che chi ha scelto di modificare il proprio cognome a seguito di una unione civile contratta durante la vigenza del «decreto ponte», abbia nuovamente modificato il proprio cognome con una scelta di imperio e un intervento classificato, ai sensi del regolamento di stato civile, come correzione di «errore»;
   quanto disposto rispetto alla «correzione» del cognome liberamente e volutamente assunto secundum legem rappresenta, secondo l'interrogante, una palese violazione di diritti fondamentali: sia quello al nome delle due persone unite civilmente, sia quello al nome degli eventuali figli già nati o che sono nati in costanza dell'unione. Le cronache riportate dai giornali testimoniano di diverse persone che sono venute a trovarsi in questa situazione e che non intendono rinunciare al cognome assunto;
   peraltro, nessun peso o responsabilità può essere imputata alle indicazioni recate nei pareri che le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso sullo schema di decreto legislativo –:
   se non si ritenga urgente assumere iniziative per modificare il decreto legislativo n. 5 del 2017, per assicurare la conformità alla legge n. 76 del 2016 e garantire alle coppie unite civilmente la scelta del cognome dell'unione.
(2-01665) «Nicchi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

unione civile

matrimonio