ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 686 del 05/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01492
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Mercoledì 5 ottobre 2016, seduta n. 686

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   i commi 180-185 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015 assegnano al Governo una maxidelega per emanare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, decreti legislativi relativi a 9 ambiti tematici sulla scuola per riordino, la semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
   il comma 181 contiene la delega per il riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione mediante redazione di un nuovo testo unico che oltre a contenere le disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 racchiuda anche le altre fonti normative in materia d'istruzione; la riorganizzazione delle norme per materie omogenee; l'adeguamento del dettato normativo al quadro nazionale e dell'Unione europea; l'indicazione chiara delle leggi abrogate. Il nuovo Testo unico oltre al riordino e al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge potrà prevedere integrazioni e modifiche innovative per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
   un nuovo Testo unico in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione è necessario ed improrogabile in quanto è dal 1994 che il governo non provvede ad una rivisitazione sistematica della normativa scolastica in vigore e la scuola, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerosi provvedimenti e dispositivi, a volte anche in contraddizione tra di loro, che necessitano di una decisa semplificazione;
   i compilatori del nuovo testo unico dovranno fare i conti non solo con la grande quantità di disposizioni, ma anche e soprattutto con il lavoro di interpretazione, che costituisce il prerequisito per l'inserimento delle disposizioni all'interno di qualsiasi testo unico, atto la cui funzione non è solo quella di riunire in un unico volume tutte le norme di un determinato settore, ma anche quella di armonizzarle e di scartare le norme non più in vigore;
   nei testi unici, peraltro, viene di solito inserita una disposizione che preclude la possibilità di far prevalere norme di settore non inserite nel Testo unico stesso a meno che la legge non preveda espressamente l'abrogazione della disposizione contenuta nel Testo unico, anche se non necessariamente in contrasto;
   il rischio che si corre con l'avvento del nuovo testo unico, dunque, è quello di cancellare norme importanti che, nel corso degli anni, hanno informato la prassi delle istituzioni scolastiche. Si pensi, per esempio, alle disposizioni che regolano le competenze e le funzioni degli organi collegiali della scuola. Alcune di queste ancora regolate dai regi decreti degli anni ’20 con i quali fu introdotta la «riforma Gentile». Come per esempio, la norma che prevede la prevalenza del voto del presidente del consiglio di classe in caso di parità. Oppure quella che regola il processo di assegnazione dei voti di scrutinio;
   c’è poi tutto l'impianto della contrattazione collettiva, introdotta anche nella scuola, dal decreto legislativo n. 29 del 1993, seguito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 il cosiddetto testo unico del pubblico impiego. In questo caso il rischio che si corre è quello di introdurre modifiche unilaterali negli obblighi di lavoro. Che potrebbero addirittura precludere la riapertura dei tavoli negoziali. Pure necessaria per effetto della recente pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che bloccano per il futuro il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il peggioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti, infatti, qualora fosse introdotto per legge, direttamente nel testo unico, andrebbe a scontrarsi con una disposizione contenuta nella legge n. 15 del 2009: la norma che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le leggi. Che però fa salve le deroghe introdotte con il contratto di lavoro vigente;
   poi c’è la questione delle sanzioni disciplinari. Questione particolarmente delicata perché nel testo unico del 1994 (il decreto legislativo n. 297 del 1994) vi sono norme, tuttora in vigore, in aperto contrasto con quelle contenute nel «decreto Brunetta». Si tratta in particolare della disciplina sostanziale che regola le sanzioni del personale docente, più pesanti di quelle previste per il resto del pubblico impiego. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, non sono applicabili dai dirigenti scolastici (ma il Ministero è di diverso avviso). In questo caso il contrasto potrebbe essere risolto essenzialmente in tre modi. Il primo è la delegificazione della materia e relativa restituzione al tavolo negoziale. Il secondo, è il recepimento «decreto Brunetta» con relativa cancellazione della disciplina sostanziale delle sanzioni attualmente in vigore. Il terzo è la riscrittura totale dell'intera materia, con l'introduzione di nuovi istituti validi solo per i docenti;
   la scuola italiana sta vivendo nell'incertezza normativa più assoluta, dove pezzi di contratto e di testo unico in materia d'istruzione si stanno perdendo per strada –:
   in quali tempi sia prevista l'approvazione del nuovo testo unico e in che modo si intenda ovviare alle problematiche.
(2-01492) «Centemero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione scolastica

contrattazione collettiva

contratto