ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 676 del 20/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/09/2016
Stato iter:
22/09/2016
Fasi iter:

RITIRATO IL 22/09/2016

CONCLUSO IL 22/09/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01471
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Martedì 20 settembre 2016, seduta n. 676

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   non vi è ancora un'univoca interpretazione sulla obbligatorietà dell'iscrizione dei professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996;
   già a partire dall'anno 2009, l'Inps ha avviato la cosiddetta operazione Poseidone andando a verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi nel 2004 e la corrispondente iscrizione ad una gestione previdenziale professionale;
   nello svolgimento dell'attività di accertamento dell'Istituto, in particolare nella verifica incrociata con le dichiarazioni reddituali (cosiddetta operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati iscritti d'ufficio anche professionisti appartenenti ad albi professionali dotati di una propria Cassa previdenziale, sono emerse problematiche di applicazione tra quanto disciplinato dai regolamenti delle Casse previdenziali stesse, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, e quanto previsto dalla normativa generale contenuta nella legge n. 335 del 1995 e nel relativo decreto attuativo decreto ministeriale n. 281 del 1996;
   l'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prevede che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi»;
   per risolvere i dubbi interpretativi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata il legislatore è già intervenuto con l'articolo 18 comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011, prevedendo che «L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11»;
   in particolare per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l'iscrizione ad Inarcassa è contenuta nell'articolo 21 della legge n. 6 del 1981 e negli articoli 7 e 23 dello statuto della Cassa;
   in virtù dei princìpi contenuti nella legge n. 335 del 1995, anche il professionista – ingegnere o architetto – non dipendente, che esercita in modo non esclusivo e continuativo la libera professione è soggetto esclusivamente ad una contribuzione previdenziale presso la relativa cassa previdenziale: Inarcassa. Se il professionista esercita in modo non esclusivo la libera professione ed è anche dipendente, ad esempio docente, il proprio datore di lavoro corrisponde all'ex Inpdap i relativi contributi previdenziali (l'Inpdap dal 1o gennaio 2012 è confluita nella «super Inps»);
   tuttavia, accade che l'Inps iscrive d'ufficio nella gestione separata Inps i professionisti ingegneri e architetti liberi professionisti che svolgono anche un'attività di lavoro dipendente ed invia provvedimenti di riscossione con la richiesta di pagamento di contributi omessi, applicando pesantissime sanzioni, in quanto essendo percettori di reddito professionale non avevano versato alcun contributo previdenziale su tale entrata;
   molti sono i professionisti ingegneri e architetti nonché dipendenti che hanno impugnato tali avvisi: la magistratura del lavoro adita con numerose pronunce di merito ha annullato gli avvisi di addebito emessi a titolo di omissione di contributi dovuti alla gestione separata dichiarando insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e di versamento dei contributi a carico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti nonché dipendenti, poiché l'iscrizione alla gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria «esclusivamente» per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi (come invece lo sono gli ingegneri ed architetti che sono iscritti al rispettivo albo) ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo, quale che ne sia la tipologia e natura, agli enti di previdenza per i liberi professionisti (come invece accade per gli ingegneri e architetti che sono tenuti a versare contributi a Inarcasse sul reddito prodotto): secondo le pronunce della magistratura, i presupposti necessari per l'iscrizione alla gestione separata non ricorrono, dunque, per gli architetti e ingegneri che sono anche dipendenti, poiché sono iscritti ad un apposito albo professionale ed in relazione all'attività che svolgono sono tenuti già al versamento contributivo in favore di un ente di diritto privato (Inarcassa) compreso tra quelli di cui al comma 11 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011 (tribunale di Avellino, sentenza n. 1108/2015; tribunale di Genova, sentenza n. 1327/2014; corte di appello di Genova, sentenza n. 322/2015; tribunale di Rieti, sentenza n. 339/2013; corte di appello di Torino, sentenza del 27 novembre 2014; tribunale di Venezia, sentenza n. 498/2015; tribunale di Palmi, sentenza n. 783/2015; tribunale di Napoli, sentenza del 7 novembre 2013; tribunale di Milano, sentenza del 19 febbraio 2014; tribunale di Milano, sentenza n. 1417/2015); in questo periodo di grande crisi dell'edilizia che coinvolge anche i professionisti ingegneri e architetti già sofferenti per una congiuntura economica assai critica, questo contributo alle casse dell'Inps risulta insostenibile anche per il costo delle spese legali da sostenere, oltre che non dovuto come confermato dalle pronunce della magistratura di merito;
   è evidente, a parere degli interpellanti, che le pretese creditorie portate dall'Inps sono frutto di una non conforme interpretazione delle norme da parte dell'Inps che numerose pronunce di merito hanno censurato –:
   se sia corretto che l'Inps iscriva alla gestione separata tutti i professionisti, ingegneri ed architetti, che esercitano la libera professione e che risultano già provvisti di una altra posizione di previdenza o di un rapporto di lavoro;
   quali urgenti iniziative, alla luce del problema descritto, il Governo intenda assumere per sospendere e annullare i provvedimenti di riscossione emessi dall'Inps e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire una corretta interpretazione dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011 e di risolvere in tempi brevi il contenzioso crescente tra l'Inps e i professionisti interessati, sui quali non possono gravare gli effetti di una non conforme interpretazione della normativa e di differenti valutazioni da parte delle istituzioni interessate.
(2-01471) «Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Colonnese, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, D'Ambrosio, De Lorenzis, Della Valle, Dell'Orco, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Fico, Fraccaro, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ingegnere

associazione professionale

organizzazione della professione