ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: COLONNESE VEGA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/06/2016
Stato iter:
01/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/07/2016
Resoconto GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 01/07/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 01/07/2016
Resoconto COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/07/2016

SVOLTO IL 01/07/2016

CONCLUSO IL 01/07/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01410
presentato da
COLONNESE Vega
testo presentato
Martedì 28 giugno 2016
modificato
Venerdì 1 luglio 2016, seduta n. 646

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n.  161, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis», ha disposto l'abrogazione, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del servizio sanitario nazionale, delle disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale (rispettivamente, articoli 7 e 4 del decreto legislativo n.  66 del 2003), conseguentemente il medesimo articolo 14 ha previsto la conseguente abrogazione anche delle disposizioni contrattuali;
   il succitato articolo 14 prevede inoltre che, per fare fronte alle esigenze derivanti dalle abrogazioni citate, le regioni garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, attuando a tal fine appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari;
   al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il succitato articolo 14 prevede altresì che i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero dei personale del servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso;
   la nuova regolamentazione sulla durata del riposo minimo giornaliero e sul tempo di lavoro massimo settimanale conseguente all'abrogazione citata è connessa alla procedura di infrazione n.  2011/4185 aperta dalla Commissione europea;
   con una lettera al Governo italiano, la Commissione europea ha ripreso l'Italia sull'applicazione dell'orario di lavoro e chiesto alle autorità italiane «di essere informata sull'attuazione della direttiva nel settore sanitario in tutto il territorio italiano»; in particolare la Commissione europea, nella lettera inviata all'Italia, chiede informazioni relativamente al rapporto tra riposi, guardie e reperibilità, alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e al periodo di riferimento in cui effettuare il calcolo medio, alla modalità di calcolo delle ore di lavoro prestate in libera professione a favore dell'azienda sanitaria;
   secondo la Fems (la Federazione dei medici europei) e l'Anaao Assomed dopo le numerose segnalazioni di medici e dirigenti sanitari, il nostro Paese, «fatica ad adeguare l'orario di lavoro alla normativa europea, emergendo in modo eclatante come i modelli di organizzazione in varie realtà ospedaliere disattendano l'applicazione della legge n.  161 del 30 ottobre 2014, entrata in vigore dal 25 novembre 2015, sulla durata del riposo minimo giornaliero e sul tempo di lavoro massimo settimanale»;
   secondo l'Anaao Assomed «servono almeno seimila medici per coprire le carenze di dotazione organica che attualmente impediscono una corretta applicazione della normativa europea e senza un confronto in sede contrattuale, come previsto dall'articolo 14 comma 3 della legge 161/2014, per disciplinare le eventuali deroghe al riposo giornaliero, il rischio che il procedimento di infrazione venga riavviato è elevatissimo. Non solo, di fronte ad una diffusa e persistente disapplicazione della normativa europea in materia di organizzazione dei lavoro, sarà inevitabile aprire il contenzioso anche presso le Direzioni territoriali dei Lavoro»;
   si ricorda, che proprio per garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, il comma 541 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, lettera b) ha disposto che, entro il 29 febbraio 2016, le regioni e le province autonome, definissero un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente, l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle norme vigenti (che hanno recepito quelle dell'Unione europea) in materia di articolazione dell'orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili;
   il Movimento 5 stelle, già durante l'esame della legge di stabilità 2016, ritenendo inconsistente l'impegno puramente formale dell'Esecutivo, che non aveva stanziato un solo euro, aveva proposto una copertura da 300 milioni di euro per l'assunzione di 3 mila medici e 3 mila infermieri, su tutto il territorio nazionale; ovviamente la proposta non è stata presa in considerazione;
   con circolare del 25 febbraio 2016 il Ministero della salute forniva alle regioni le indicazioni operative per dare attuazione ai commi 541, lettera b), 542 e 543 della legge 28 dicembre 2015, n.  208 (stabilità 2016), e le invitava a trasmettere attraverso il sistema documentale SiVeAS ed entro il 29 febbraio 2016, nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni, vigenti in materia del costo del personale, il piano di definizione dei fabbisogno del personale di cui al citato comma 541, lettera b), dando evidenza del fabbisogno di personale necessario all'applicazione della legge n.  161 del 2014, con particolare riferimento alle aree dell'emergenza urgenza e della terapia intensiva, e del fabbisogno di personale correlato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e di emergenza urgenza effettuata ai sensi dal decreto ministeriale n.  70 del 2015;
   con la medesima circolare si invitavano altresì le regioni a trasmettere, attraverso il sistema documentale SiVeAS ed entro i medesimi termini succitati, informazioni, anche negative, circa l'eventuale ricorso alle forme di lavoro flessibili anche se già attivate, rammentando che l'eventuale ricorso alle predette forme flessibili deve essere comunicato «tempestivamente» con il medesimo canale di trasmissione;
   le informazioni richieste dalla circolare del Ministero della salute sono necessarie per poter dare attuazione al comma 543 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, relativo cioè ai concorsi per procedere a nuove assunzioni – di cui il 50 per cento dei posti riservabile a personale già in servizio;
   evidentemente anche la scadenza del 29 febbraio 2016 è state totalmente disattesa e nulla su assunzioni in sanità è scritto nel documento di economia e finanza, da poco, esaminato alle Camere; quindi, il nostro Paese deve subire ancora una volta il richiamo dell'Unione europea, «bacchettato» per il mancato adeguamento alla normativa europea sull'orario del personale medico ospedaliere;
   il «rimprovero» subito è solo l'ultimo esempio di una miriade di inadempienze da parte del Governo e del Ministero della salute. Solo per citare i provvedimenti più importanti che, nonostante le mille promesse, sono tuttora fermi si ricorda: i nuovi Lea, il già vecchio patto per la salute, il patto per la sanità digitale, l'aggiornamento del nomenclatore tariffario e non da ultimo l'impegno preso e non mantenuto della mozione del Movimento 5 stelle sullo sblocco del turn over, approvata alla Camera nel giugno 2015 anche con i voti della maggioranza –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di dover informare circa lo stato della trasmissione dei piani di definizione dei fabbisogno del personale da parte delle regioni e rendere pubblici i documenti trasmessi dalle regioni medesime, e così rendersi garante della sicurezza delle cure e della continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della corretta applicazione della normativa europea, nonché rispondere adeguatamente ai moniti della Commissione europea.
(2-01410) «Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Cecconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

riposo

applicazione del diritto comunitario