ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01395

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 635 del 10/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 10/06/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interpellanza 2-01395
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo presentato
Venerdì 10 giugno 2016
modificato
Mercoledì 22 giugno 2016, seduta n. 640

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   a seguito del servizio televisivo di Sky Tg24 dell'8 aprile 2016, è ritornata alla ribalta della cronaca nazionale e locale, la questione inerente lo smaltimento ed il traffico illegale di rifiuti tossici nel comune di Graffignano, in provincia di Viterbo, nei terreni in località Pascolaro e Bivio del Pellegrino;
   l'area finì al centro delle indagini del Corpo Forestale dello Stato già tra il 2006 e il 2007 e, come spiegò l'allora comandante dei nuclei investigativi provinciali di polizia ambientale e forestali (Nipaf) di Viterbo Marco Avanzo, durante il processo contro gli imprenditori imputati, i fratelli Nocchi, essa sarebbe stata interessata dallo sversamento di 20 mila tonnellate di rifiuti sversati, spalmati con le macchine operatrici e ricoperti dalla terra;
   all'epoca dei fatti (2007) il Corpo Forestale dello Stato, metteva sotto sequestro una cava delle società ICI Srl e MCI SrA. situata nel comune di Graffignano (località Bivio del Pellegrino e Località Pascolaro) a causa degli esiti di indagini avviate mesi prima che facevano supporre a carico della società un comportamento fraudolento teso a sversare illecitamente rifiuti pericolosi in terreni agricoli anziché conferirli per il trattamento secondo le norme europee e nazionali, a ditte specializzate;
   Nocchi Paolo è il legale rappresentante della ICI srl della Nocchi Luciano socio accomandante della Fratelli Nocchi sas, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della ICI srl e gestore di fatto dei siti nella disponibilità dei Nocchi in Graffignano – Località Bivio del Pellegrino e località Pascolaro e Nocchi Roberto è il legale rappresentante della fratelli Nocchi sas ed amministratore unico della Petrol Trans srl;
   in base ai risultati delle relazioni effettuate sia da ARPALAZIO, ARPA Toscana, che dalla consulenza tecnica ex articolo 359 codice di procedura penale svolta dal Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari su richiesta del Corpo Forestale dello Stato e poi della Procura della Repubblica tribunale di Viterbo, si evince un forte tasso di inquinamento tale da necessitare un'urgente opera di bonifica;
   la vicenda giudiziaria di cui il procedimento penale n. 4250-06 del pubblico ministero dottor Stefano D'Arma, della Procura della Repubblica, tribunale di Viterbo, come spesso accade in analoghi processi per traffico illecito di rifiuti, è caduta in prescrizione, visto che i tempi delle indagini, delle analisi e del processo raramente restano contenuti nel termine massimo dei sette anni e mezzo, quindi pur essendo abbondantemente documentati gli scempi ed i rischi per la salute pubblica e per l'ambiente, non sono state individuate le responsabilità tantomeno i colpevoli della devastazione;
   in provincia di Viterbo risultano altre vicende inerenti il traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi nonché la gestione dei fanghi illecitamente smaltiti come quella riguardante la cava in località Cinelli nel comune di Vetralla (VT);
   che si concludono troppo spesso con un nulla di fatto per lo scadere dei termini previsti dalla prescrizione;
   a dieci anni dalle indagini, non solo nulla è stato fatto per caratterizzare e bonificare i terreni in località Bivio del Pellegrino e Località Pascolaro, ma addirittura, a pochi metri da questi sono in atto delle coltivazioni benché il presidente di Agriconsulting Spa Federico Grazioli, amministratore dei terreni confinanti col Pascolaro, abbia dichiarato alla stampa che «è tutto fermo»;
   l'ex comandante del Nipaf di Viterbo dottor Marco Avanzo, ora responsabile della 1a divisione del Cfs, dichiarava che fino a poco tempo fa nei terreni limitrofi alle aree inquinate si coltivavano anche i pomodori;
   nella relazione pratica AS/07-29 dell'intervento della sezione provinciale di Viterbo dell'Arpa Lazio con il Cfs-Nipaf del 7-8 novembre 2007, tra i «considerando che» si legge: «la zona interessata dal materiale contenente presumibilmente idrocarburi e/o oli pesanti, ricade nelle vicinanze dell'autostrada A1 e della linea ferroviaria; la stessa è attraversata da strade di scorrimento locale; la stessa viene utilizzata come zona di caccia e di pesca; durante gli scavi si è riscontrata una falda acquifera superficiale a circa 2.5 m; nelle vicinanze scorre il fiume Tevere; il terreno viene utilizzato per le coltivazioni agricole; si ritiene necessaria un'opera tempestiva di ripristino ambientale con bonifica atta a non estendere la contaminazione all'ambiente circostante e a non provocare danni all'uomo. In via precauzionale i verbalizzanti ritengono necessaria un'indagine anche alle acque citate»;
   da un punto di vista della sicurezza alimentare preoccupa quanto riportato alle pagine 7 ed 8 della suddetta relazione: «sono stati inoltre eseguiti alcuni carotaggi in località Pascolaro su terreni di proprietà dell'Azienda Agricola “Il Casettone” limitrofi a quelli dell'ICI srl nell'area ex laghetto. Tali terreni, per quanto appreso dal CFS, erano gestiti dalla ICI Srl. Tramite carotatrice (cubaggio circa 0.3 m3) è stato eseguito nell'area dell'ex laghetto un campionamento di materiale solido palabile alla profondità di circa due metri che risultava visivamente diverso da quello di superficie. Nel terreno di proprietà dell'azienda su cui erano in svolgimento attività di aratura, è stata riscontrata in superficie la presenza di materiale di colore scuro che emanava un odore pungente. In questo punto sono stati eseguiti degli scavi e, già ad una profondità di 80 cm, si è riscontrata la presenza di materiale nero che emanava un odore riconducibile ad idrocarburi. Tale materiale si presentava almeno fino alla profondità di tre metri. Durante le operazioni di scavo si avvertiva nell'aria un odore pungente ed un principio di irritazione agli occhi. Per questo motivo le operazioni di scavo non sono state protratte ulteriormente e si è provveduto al repentino interramento del materiale con uno strato di circa 20 cm di materiale visivamente terroso. Dopo questa operazione si percepiva ugualmente l'odore pungente nella zona circostante. Per quanto sopra, a scopo precauzionale, l'area veniva sottoposta a sequestro da CFS;
   al capitolo 6 della «Relazione di Consulenza Tecnica» ex articolo 359 codice di procedura penale della Procura della Repubblica, Tribunale di Viterbo, nell'ambito del P.P. n. 4205-06 RGNR Mod21, redatta dal professor Francesco Fracassi, dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari, sono descritte le risultanze delle analisi chimiche dei campioni che l'ARPA Lazio ed Umbria hanno prelevato dai siti ICI di Bivio del Pellegrino e contrada Paspolaro, e dalla MCI di Alviano; i campionamenti sono stati effettuati il 6 giugno 2007 dal professor Fracassi, per l'ottenimento di indicazioni preliminari, l'8 novembre 2007 dall'ARPA La, il 9 ed il 16 novembre 2007 dall'ARPA Umbria; le analisi di quest'ultimi prelievi sono state condotte dall'ARPA Toscana e dall'ARPA Puglia;
   le analisi dei campioni del sito ICI di Bivio del Pellegrino hanno evidenziato che i rifiuti fangosi sono contaminati da oli minerali (idrocarburi totali), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e PCB (policlorobifenili che presentano caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche paragonabili alle diossine) con una elevata concentrazione, superiore a 1.000mg/l di idrocarburi totali; infatti si rilevano 4.603mg/l nel campione 1 e 1.365mg/l nel campione 2;
   le analisi dei campioni del sito ICI di Contrada Pascolare dall'ARPA Puglia e dell'ARPA Puglia e a confermano che nel sito sono stati interrati rifiuti fangosi; I-6 dimostrano i tenori di pH e la percentuale di SO, non compatibile col semplice terreno, e in modo particolare nel campione 6A si riscontrano alte concentrazioni di idrocarburi (175mg/kg), di cromo (846 mg/kg), di nichel (2.337mg/kg), di rame (1.204mg/kg) e di zinco (2.674mg/kg), mentre nel 9B si supera la CSC per gli idrocarburi, 158mg/kg contro il limite previsto di 60mg/kg;
   le analisi dei campioni del sito MCI srl di Alviano eseguiti da ARPA Toscana su disposizione del NIPAFCFS di Viterbo rilevano la probabile presenza di fanghi la cui attività di recupero è autorizzata ai sensi del punto 12.16 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 purché la somma di arsenico, cadmio e mercurio sia inferiore ad Ippm, mentre sia nel verbale n. 8/07 che nel n. 10/07 è di 8,4 ppm, il che non consentirebbe più il recupero da parte della MCI;
   la Ici non ha alcuna possibilità tecnica al recupero dei rifiuti fangosi/conferendoli perciò a terzi, tra questi la MCI srl; dalla differenza dei fanghi in ingresso e in uscita al 31 dicembre 2006 e di quelli del 2007, risulta un deposito, 11.084 tonnellate che però a seguito del verbale di sopralluogo per i campionamenti del 6 giugno 2007, presso il sito di Bivio del Pellegrino, è pari a soli 1.430 metri cubi ovvero 1.800 tonnellate, mancando perciò all'appello 9.284 tonnellate di fanghi ovvero di una quanto ingente di rifiuti a volte contaminati con sostanze pericolose;
   con il parere dell'Istituto superiore di sanità n. 20606 del 23 giugno 2009 – che integra il parere dell'ISS n. 0036565 del 5 luglio 2006 e che chiarisce alcuni passaggi in riferimento ai valori soglia degli idrocarburi presenti nei rifiuti, viene confermato che, per la pericolosità/non pericolosità del rifiuto, si deve far riferimento al tenore nello specifico idrocarburo; in caso di presenza di idrocarburi minerali con concentrazioni superiori a 1.000 mg/kg s.s. si deve procedere alla ricerca di IPA marker. Il valore limite degli stessi è individuato in 1.000 mg/kg per singolo marker acr eccezione del Dibenzo[a] pirene e Dibenzo[ah] antracene la cui concentrazione limite è misurata in 100 mg/kg;
   i forestali, tornati sul posto con la troupe di SkyTg24, hanno ripetuto le analisi e nei campi accanto a quelli sequestrati nel 2006 rilevando concentrazioni di stagno, antimonio e cadmio superiori al limite consentito, commissario Capo Forestale Renato Sciunnach Responsabile della Oilisione 1a NICAF che dichiarava «Coltivare vicino a un'area come questa è potenzialmente molto rischioso»;
   mercoledì 18 maggio 2016 è stato approvato in conferenza dei servizi presso la prefettura di Viterbo il piano di caratterizzazione proposto, dal professor Vincenzo Piscopo della Tuscia e integrato dalle richieste dell'Arpa, Lazio, finalizzato alla bonifica dei 140 ettari interessati dagli sversamenti illeciti nel comprensorio graffignanese, il cui costo nei 10 anni di «latitanza» delle istituzioni, è lievitato a 250 mila euro;
   località Pascolaro, i rifiuti sono stati sepolti a notevole profondità, perciò per la caratterizzazione di cui al punto precedente sono previsti degli scavi e sondaggi anche profondi al fine di valutare quali tipologie di sostanze siano state interrate e il livello di contaminazione delle acque, previo censimento dei pozzi fornito dalla provincia di Viterbo –:
   se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare ai sensi dell'articolo 301 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuare il principio di precauzione, accertare l'esistenza, nonché l'eventuale reale entità del danno ambientale ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni dovuto alla contaminazione delle falde acquifere profonde e superficiali in modo particolare di quelle che alimentano l'adiacente fiume Tevere nonché dei terreni interessati dall'attività, presumibilmente illecità, svolta nel sedime di cava, interessando altresì le aree limitrofe;
   se il Governo intenda determinare con urgenza ai sensi dell'articolo 306 decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni le misure per il ripristino ambientale considerando prioritari i rischi per la salute umana;
   se, alla luce di quanto sopraesposto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga doveroso, in caso di inadempimento e/o impossibilità nelle individuazione dell'operatore responsabile, esercitare la facoltà di cui all'articolo 305, comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 adottando il Ministro stesso le misure di ripristino necessarie, approvando la nota spese, con diritto di rivalsa esercitabile nei termini di legge verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse;
   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare al fine di scongiurare ogni tipo di contaminazione della filiera agro-alimentare da parte delle sostanze inquinanti presenti nei terreni di cui in premessa ovvero quali iniziative normative intendano predisporre al fine di vietare ogni attività agro-silvopastorale e venatoria, nelle zone inquinate e nelle eventuali fasce di rispetto, miranti alla salvaguardia della salute umana;
   se i Ministri interrogati intendano valutare se sussistano i presupposti per rivalersi in sede civile per il risarcimento del danno nei confronti del responsabile o dei responsabili dell'inquinamento che per legge è sempre tenuto alla bonifica dell'intero sito.
(2-01395) «Massimiliano Bernini, Benedetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sostanza pericolosa

protezione del consumatore

traffico illecito