ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01314

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 590 del 15/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRUSONE LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2016
Stato iter:
18/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/03/2016
Resoconto DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/03/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 18/03/2016
Resoconto FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/03/2016

SVOLTO IL 18/03/2016

CONCLUSO IL 18/03/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01314
presentato da
FRUSONE Luca
testo presentato
Martedì 15 marzo 2016
modificato
Venerdì 18 marzo 2016, seduta n. 593

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nella provincia di Frosinone la gestione del servizio idrico integrato è gestito dalla società Acea Ato 5, controllata quasi per la sua interezza dalla holding Acea spa;
   tale gestione ha creato innumerevoli disagi ai cittadini e in molti sono ora in stato di contestazione con il gestore, senza considerare i diversi ricorsi che pendono davanti alla giustizia amministrativa per diverse voci che compongono la tariffa, prime fra tutte quelle relative ai conguagli degli anni passati;
   con decreto del 22 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2016 (16A01974), il Ministro Padoan ha disposto che «ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 spa – Gruppo Acea spa, in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche; (...) è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 spa – Gruppo Acea spa nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale - Frosinone»;
   come si evince dalle premesse del decreto ministeriale, l'autorizzazione è stata concessa ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999;
   la richiamata disposizione, modificata nel 2006 ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), prevede che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, il comma 3-bis attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Mentre il successivo comma 3-ter chiarisce che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   sebbene ammessa per legge, gli interpellanti rilevano anzitutto l'inopportunità dell'autorizzazione concessa dal Ministero. La concessa autorizzazione rischia di aprire la strada a nuovi affidamenti ai concessionari della riscossione, anche per crediti di natura privatistica (e per di più gestiti da privati), aggravando l'utenza di ulteriori costi e oneri relativo ad un servizio che potrebbe essere gestito direttamente dal gestore del servizio idrico. Al riguardo, si evidenza che è la stessa legge (articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006) ad attribuire al gestore del servizio idrico la riscossione della tariffa («La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. ...»), prevedendo solo come residuale la possibilità di affidarla a concessionari iscritti nell'apposito albo dei cui all'articolo dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   inoltre, sarebbero ravvisabili anche profili di illegittimità nelle richiamate disposizioni se si considera l'interpretazione resa incidentalmente dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 335 del 2008 con la quale, attribuendo alla tariffa la natura di corrispettivo contrattuale («... si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza»), ha ritenuto inapplicabili «quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche (anche se non esclusive) dei prelievi tributari»; quasi a voler escludere, o in ogni a caso a limitare, la riscossione mediante ruolo di corrispettivi di natura privatistica. A parere degli interpellanti, dunque, la riscossione mediante ruolo deve, pertanto, considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;
   la scelta di autorizzare la riscossione mediante ruolo si pone poi in contrasto con la decisione del Governo di prorogare solo fino al 30 giugno 2016 la possibilità per gli enti locali di affidare il servizio di riscossione al concessionario Equitalia e alle società da essa partecipate, nell'ottica appunto di limitare tale modalità di riscossione (che andrebbe affidata direttamente all'amministrazione competente) ed ottimizzare i costi di gestione;
   inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che in caso di emanazione dell'autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo (quale quella rilasciata nel caso in esame), la società interessata procede all'iscrizione a ruolo «dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639». La norma, dunque, pone come condizione alla riscossione a mezzo ruolo la preventiva costituzione di un valido titolo esecutivo (rappresentato nella specie dall'ingiunzione fiscale). Ciò presuppone una preventiva verifica da parte del Ministero in ordine alla concrete capacità del gestore di assolvere le attività richieste dalla norma, al fine di non compromettere la legittimità della procedura di riscossione autorizzata;
   si evidenzia infine che la holding Acea spa detiene le seguenti quote di partecipazione societaria: il 94 per cento della società a Acea Ato5, il 45 per cento della società Acque spa e circa il 97 per cento della società ACEA Ato2, tutte società che già avevano pubblicato un bando per la riscossione coattiva delle tariffe del servizio idrico integrato, ovvero delle relative morosità;
   alla luce dei fatti, potrebbe ad avviso degli interpellanti profilarsi un abuso di posizione dominante e un cartello ad opera dello stesso socio presente nelle tre società citate in premessa –:
   se non ritenga opportuno revocare l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, che andrebbe a gravare l'utenza di ulteriori costi e oneri, e in considerazione del contenzioso già pendente al riguardo;
   se, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, abbia valutato la sussistenza in capo al gestore dei requisiti tecnici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 (poste come condizioni di legittimità della riscossione a mezzo ruolo) e, in caso affermativo, secondo quali parametri e modalità;
   se, preventivamente all'autorizzazione, abbia valutato l'impatto finanziario che deriverebbe in capo al gestore a seguito dell'affidamento del servizio di riscossione ad un concessionario abilitato e, in caso affermativo, secondo quali parametri sia stata valutata l'economicità della procedura di riscossione a mezzo ruolo rispetto alle procedure vigenti;
   se intenda assumere un'immediata iniziativa normativa che limiti la possibilità per i soggetti privati, anche a partecipazione pubblica, di far uso delle procedure di riscossione descritte in premessa a tutela dei consumatori e degli utenti.
(2-01314) «Frusone, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

conseguenza economica

gara d'appalto