ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01300

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 582 del 03/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: VITO ELIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01300
presentato da
VITO Elio
testo di
Giovedì 3 marzo 2016, seduta n. 582

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   nell'anno 1990, con l'emanazione della legge 15 dicembre 1990 n. 395, il corpo di polizia penitenziaria, in seguito alla smilitarizzazione assume la nuova attuale denominazione;
   nel corpo di polizia penitenziaria confluiscono gli appartenenti e le dotazioni dell'ex corpo degli agenti di custodia comprese le ex-vigilatrici penitenziarie;
   i compiti istituzionali sono descritti nell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che stabilisce che il corpo di polizia penitenziaria, sia amministrato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;
   il corpo di polizia penitenziaria svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale. Espleta inoltre, attività di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, partecipa al mantenimento dell'ordine pubblico, svolge attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche al di fuori dell'ambiente penitenziario, al pari delle altre forze di polizia, svolge attività di tutela e scorta di personalità istituzionali (Ministro della giustizia, Sottosegretari di Stato e magistrati) del Ministero della giustizia. Di recente, in quanto forza di polizia a competenza generale, la polizia penitenziaria è entrata a far parte anche della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) e dell'Interpol;
   in, tale quadro attuale di polizia nazionale, la polizia penitenziaria è stata oggetto di progetti di modifica, ai, fini della sua crescita, in sede di «Stati generali dell'esecuzione penale», istituiti con decreto ministeriale 8 maggio 2015 (integrato dal decreto ministeriale 9 giugno 2015) e, in particolare, attraverso, il Tavolo 15. Dalla lettura di tale progetto, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia con relativi allegati ed integrazioni, si apprende che si tratta di un progetto che pone definitivamente fine al corpo di polizia penitenziaria quale forza di polizia nazionale che ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, dell'articolo 16, comma 2 della legge 121 del 1981 e dell'articolo 19 della legge 183 del 2010 riveste le medesime funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza delle altre forze di polizia nazionali;
   il progetto 2 del tavolo 15 degli Stati generali prevede infatti la soppressione del corpo di polizia penitenziaria e la sua confluenza nel «Corpo di Giustizia dello Stato», unitamente alle altre variegate figure professionali del D.A.P. (educatori ed assistenti sociali). In tal modo viene soppresso un corpo di polizia dello Stato e nasce un calderone onnicomprensivo;
   dalla bozza collegata ai lavori del Tavolo 15 si evince la perdita delle funzioni generali di polizia giudiziaria: «L'alta specializzazione e la finalizzazione alle funzioni di giustizia... comporterà, correlativamente una incompatibilità con funzioni ed iniziative di polizia giudiziaria (comportando, tra l'altro, l'immediato scioglie lento del nucleo investigativo centrale e l'uscita della polizia penitenziaria dalla D.I.A.) un divieto assoluto di rapporti non autorizzati con i servizi di sicurezza (ergo l'impossibilità a concorrere all'attività di sicurezza delle altre forze di polizia, a differenza di queste ultime che invece potranno concorrere nell'espletamento delle funzioni del «Corpo di Giustizia»). Residueranno esclusivamente le funzioni di polizia giudiziaria per reati connessi allo svolgimento della funzione, attribuite dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali (il che significa l'equiparazione delle funzioni di P.G. della polizia penitenziaria a quelle dell'attuale polizia locale, limitata nell'ambito penitenziario e durante il servizio»;
   oltre all'ovvio pregiudizio per lo Stato, che in tal modo si priverebbe di 39.000 unità (donne e uomini) di polizia penitenziaria, che attualmente, in quanto ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) garantiscono, a costo zero la sicurezza generale dello Stato anche al di fuori dell'orario di servizio, si ledono i diritti del personale che d'imperio perderebbe lo status acquisito tramite pubblico concorso;
   peraltro il fatto di istituire un unico corpo, in cui far confluire quali ruoli tecnici, le altre figure non di polizia del D.A.P. (assistenti sociali ed educatori), comporterebbe ulteriori anacronistici costi per l'erario dello Stato, rivelandosi come una riforma non solo infondata in diritto ma anche inefficace ed anti economica, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
   pertanto, posta l'opportunità di ampliamento delle funzioni di polizia extra-murarie della polizia penitenziaria nell'ottica di restituire al legittimo detentore della materia della esecuzione penale, non soltanto la totalità delle funzioni collegate all'esecuzione penale stessa, ma anche quelle di sicurezza collegate al Ministero della giustizia (tra queste la vigilanza dei palazzi di giustizia, le scorte a tutti i magistrati ed a tutti i collaboratori di giustizia –:
   si chiede se e quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare il pregiudizio per la sicurezza del Paese e per 39.000 donne e uomini del corpo di polizia penitenziaria, posto che l'attuazione del disegno sul «Corpo di Giustizia» comporterà, a giudizio dell'interpellante, fondato ed inevitabile pregiudizio tanto all'uno, quanto agli altri, per le cessate funzioni generali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; in tal caso, con quali modalità verrà consentito il transito del personale richiedente di polizia penitenziaria in altre forze di polizia, analogamente a quanto avvenuto in occasione dello scioglimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti custodia nel 1990, e, da ultimo, con il Corpo forestale dello Stato, i cui appartenenti hanno ottenuto ex lege, il diritto di transitare in altra forza di polizia nonostante la permanenza delle stesse funzioni.
(2-01300) «Vito».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

polizia

sicurezza del lavoro

esecuzione della sentenza