ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01285
presentato da
ROMANO Paolo Nicolò
testo di
Giovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 577

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.): «1. ... un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (FSTA), avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
    a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
    b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
   2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
   3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative»;

   per alimentare il suddetto fondo, come previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004, dopo appena un mese, con l'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti e successive modificazioni e integrazioni viene disposto l'aumento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (originariamente istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004) di euro 3,00 a passeggero. Si stabilisce inoltre che tale incremento sarà in vigore fino al 31 dicembre 2015;
   il fondo, come previsto al sopracitato comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004, è regolato e gestito direttamente dagli operatori del settore del trasporto aereo. Con un accordo siglato il 28 luglio 2005 gli operatori definiscono i criteri di accesso e le modalità di gestione, tutti facenti capo ad un comitato amministratore composto da 16 esperti designati pariteticamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali/associazioni professionali comparativamente più rappresentative, con il compito di deliberare sugli aventi diritto, dirimere i ricorsi, predispone i bilanci annuali e vigilare sulla corretta applicazione degli accordi. Il Fondo, avvalendosi delle strutture dell'I.N.P.S., provvede pertanto in via ordinaria:
    a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
    b) all'erogazione di specifici trattamenti, a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà concessi ai sensi della legge n. 236 del 1993, o da sospensione temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità;
   in particolare, tali ultimi trattamenti saranno erogati:
    1) a favore dei lavoratori dipendenti dai vettori aerei o dalle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie alle quali è stato esteso, con effetto dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità;
    2) a favore dei lavoratori dipendenti dalle altre imprese del settore del trasporto aereo non rientranti, in quanto prive di un collegamento societario con il vettore aereo, nel campo di applicazione del provvedimento di estensione di cui al citato articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
   con la sua istituzione tale fondo viene immediatamente fatto oggetto di numerose critiche, poiché, più che favorire la rioccupabilità dei lavoratori del comparto aereo attraverso il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, si è caratterizzato per erogare prestazioni integrative alla cassa integrazione guadagni straordinaria, alla mobilità e ai contratti di solidarietà, considerate «eccessivamente favorevoli» se non veri e propri superprivilegi di casta. Infatti il fondo garantiva un trattamento economico complessivamente pari all'80 per cento della retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro, per di più elevata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi crisi, ad una durata di 48 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria, rispetto ai 24 mesi ordinari, e a 36 mesi di mobilità rispetto ai 24 mesi ordinari per complessivi sette anni di trattamento. Prestazioni, pagate di fatto da un tributo quale l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, che ha ingenerato non poche perplessità nell'opinione pubblica;
   la legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, cosiddetta legge del lavoro «Fornero», all'articolo 3, comma 44, ha disposto la riconversione del suddetto «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo» (FSTA), la cui operatività era garantita fino al 31 dicembre 2015, in «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale» al fine di uniformarlo ai fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Tali fondi di solidarietà bilaterali, istituiti sulla base di accordi e contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, sono finanziati esclusivamente tramite contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella misura rispettiva di 2/3 e 1/3 e le cui aliquote sono fissate tramite lo stesso decreto che dispone l'istituzione presso l'INPS;
   sempre la soprarichiamata legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, comma 47, ha reso permanente e non più temporaneo l'incremento di tre euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco che, in vista della soppressione del FSTA e sua riconversione in Fondo di solidarietà bilaterale, dal 1o gennaio 2016 sono direttamente incamerate nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS per sostenere in sintesi le casse in perdita e gli «assegni sociali» che gravano sulla fiscalità generale;
   in contrasto con le disposizioni del Governo Monti, di cui Elsa Fornero è stata Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Governo Letta all'articolo 13, commi da 21 a 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, Destinazione Italia, ha, viceversa, prorogato la validità del FSTA di ulteriori tre anni (2016, 2017, 2018) rifinanziandolo mediante un ulteriore corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco che è stato fissato recentemente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018 (decreto ministeriale 29 ottobre 2015, Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS);
   pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 dicembre 2015 il tanto atteso decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco le organizzazioni sindacali/associazioni professionali del comparto aereo attendono l'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che formalizzi la nascita del nuovo fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che rispecchia in parte, secondo gli accordi raggiunti tra parti sociali e Governo, le medesime prestazioni integrative/aggiuntive da riconoscere, almeno per i prossimi 3 anni, a coloro collocati in mobilità nel periodo 1o luglio 2014/30 giugno 2016. Decreto che tarda ad essere emanato pur con la Consistente disponibilità patrimoniale (residuo della attività degli anni passati) e una previsione di entrate nel 2016 assicurate dal recente provvedimento emanato dal Governo (2,50 euro a passeggero) che si aggira intorno ai 200 milioni di euro;
   come detto in premessa numerose sono le critiche piovute su un fondo regolato dagli stessi diretti interessati che, nato per favorire la ricollocazione del personale del comparto aereo, ha finito per favorire non poche situazioni di intollerabile privilegio, con prestazioni anche di 30 mila euro lordi mensili nei casi più eclatanti quando per la totalità dei lavoratori l'importo massimo riconosciuto è pari a euro 1.167,91 lordi al mese. Preme ricordare in merito la forte presa di posizione di Tito Boeri, presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che ha sostenuto pubblicamente che le prestazioni sociali erogate dal fondo, pari a circa 220 milioni di euro all'anno, rappresentano più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il sostegno di inclusione attiva (SIA) –:
   quali siano le ragioni che ostano all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la riconversione del «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo» in «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale»;
   quante delle ingenti somme erogate complessivamente, in tutti questi anni, dal FSTA siano state impiegate per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale e quale sia stata la loro efficacia ai fini della ricollocazione professionale dei partecipanti;
   quanti ex lavoratori del comparto aereo, in particolare in esubero da Alitalia nel 2008 che hanno goduto per ben 7 anni di tali prestazioni integrative/aggiuntive, abbiano trovato effettiva ricollocazione e quanti, viceversa, continuino ancora a persistere in condizioni di non occupazione;
   quante somme siano annualmente erogate a copertura delle prestazioni integrative e se non si ritenga opportuno porre un limite accettabile agli assegni erogati così da evitare che per il privilegio di pochi si danneggi l'immagine di un'intera categoria professionale, nonché favorire l'utilizzo di tali risorse per un effettivo rilancio dell'occupazione nel settore del trasporto aereo.
(2-01285) «Paolo Nicolò Romano, Di Battista, Nicola Bianchi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Dell'Orco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

orario di lavoro

riqualificazione professionale