ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01230

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 551 del 20/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2016
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2016
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 20/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/01/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/01/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 01/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01230
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   secondo indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa, il Consiglio dei ministri sarebbe in procinto di approvare, nella seduta in programma il 20 gennaio 2016, dieci decreti attuativi della legge n. 124 del 2015 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
   tra le notizie trapelate, assumerebbe particolare rilevanza quella relativa alle limitazioni presenti nel testo alle funzioni giurisdizionali e di controllo esercitate dalla Corte dei conti;
   in particolare, secondo anche quanto rilevato dall'associazione dei magistrati contabili, la normativa prevede, tre le altre cose, che sia i consigli di amministrazione sia i sindaci siano chiamati a rispondere di danno erariale unicamente di fronte al giudice ordinario;
   secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, infatti, i responsabili degli illeciti sarebbero «soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali»;
   tra le altre previsioni, che limiterebbero le attività di controllo e vigilanza sulla gestione contabile delle società partecipate, ci sarebbe il vincolo che ad attivare i ricorsi possano essere unicamente gli enti pubblici soci;
   questo stato di cose, se risultasse vero, rappresenterebbe un gravissimo ostacolo all'azione della magistratura contabile, volta a perseguire illeciti, a recuperare risorse della collettività distratte dalla loro originaria finalità pubblica e a riconoscere il danno erariale, in una fase, tra l'altro, in cui dovrebbero essere rafforzate le misure di contenimento e ottimizzazione della spesa;
   quanto prefigurato da alcuni organi di stampa, in merito alla riforma delle partecipate pubbliche, si configurerebbe complessivamente come un vero e proprio arretramento dello Stato nell'adozione di azioni incisive volte a perseguire illegalità e corruzione, nonché nell'introduzione di misure efficaci di prevenzione e deterrenza di sprechi e cattiva gestione, del denaro pubblico;
   secondo le indiscrezioni trapelate, il testo proposto in materia di riforma delle società pubbliche includerebbe la previsione in merito all'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di competenze e funzioni di vigilanza sulle società a partecipazione pubblica, oggi esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   a parere dell'interrogante, la citata previsione attribuirebbe un potere eccessivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, determinando il rischio di una compromissione dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte degli organismi competenti;
   a rafforzare ulteriormente il rischio di una concentrazione di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle società partecipate, ci sarebbe il potere di nomina, attribuito al Governo, degli amministratori unici delle partecipate statali, in un contesto, tra l'altro, in cui vengono cancellati i consigli di amministrazione;
   quest'ultima circostanza potrebbe porre il Governo in una situazione di conflitto d'interessi, in cui l'organo preposto al controllo nomina l'organo da controllare –:
   se quanto esposto in premessa risponda al vero;
   quali siano le motivazioni che avrebbe portato il Governo a definire il testo della riforma delle partecipate pubbliche di cui in premessa, con particolare riferimento alla nuova normativa in materia di danno erariale;
   quali iniziative intenda adottare per rafforzare le azioni di prevenzione e controllo degli illeciti contabili nelle partecipate pubbliche nonché per rafforzare e dare maggiore speditezza alle misure di recupero delle risorse pubbliche distratte dalla loro legittima finalità e per il riconoscimento del danno erariale;
   se non ritenga che l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di una serie di competenze in materia di controllo sulle partecipate pubbliche, unitamente al potere di nomina governativa degli amministratori unici, determini una situazione di eccessivo controllo da parte del Governo, oltre a delineare una situazione di conflitto d'interessi.
(2-01230) «Vallascas, Fraccaro, Da Villa, Cancelleri, Dell'Orco, Pesco, Nicola Bianchi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

rischio sanitario

ente pubblico