ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 470 del 28/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2015
SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2015
Stato iter:
31/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/07/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2015
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/07/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 29/07/2015

DISCUSSIONE IL 31/07/2015

SVOLTO IL 31/07/2015

CONCLUSO IL 31/07/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01049
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 28 luglio 2015
modificato
Venerdì 31 luglio 2015, seduta n. 473

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   le sentenze della Corte di cassazione n. 14225 e n. 14226 pubblicate l'8 luglio 2015 escludono l'applicabilità dell'esenzione dall'Ici ad una scuola pubblica paritaria non lucrativa in ragione della presunta natura commerciale delle modalità con la quale la medesima svolge le sue pubbliche funzioni;
   pur vertendosi in materia relativa all'Ici per avvisi di liquidazioni afferenti gli anni 2004-2009, la suprema Corte di cassazione ha scelto di utilizzare, a fini della motivazione della decisione, la normativa intervenuta nel 2012 da parte del Governo pro tempore Monti per superare i sollevati dubbi di non conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato della disciplina delle esenzioni in materia di imposta comunale sugli immobili;
   la Corte di cassazione fa menzione dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che aveva esteso l'esenzione limitatamente alle attività, seppure fiscalmente commerciali, ma svolte con modalità non commerciali. Non viene invece richiamato dalla Corte di cassazione il decreto ministeriale n. 200 del 2012 con il quale è stato precisato quando un'attività didattica, anche di natura fiscalmente commerciale, è svolta con modalità non commerciali; l'articolo 4 del citato decreto dispone infatti che lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
    a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
    b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
    c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso;
   inoltre, nel modello di istruzioni delle dichiarazioni dei redditi derivanti da attività fiscalmente commerciali degli enti non commerciali, ciò viene specificato con chiarezza mediante il rinvio al seguente indirizzo web http://hubmiur.pubblica. istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/scuola-non-statale-/imutasi ai fini della determinazione del costo medio per studente (che non è ancora il costo standard, ma ne è il progenitore) per stabilire la modalità non commerciale dell'attività didattica. In sostanza, si stabilisce che se il corrispettivo medio è inferiore o uguale al costo medio per studente significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e quindi non è assoggettabile ad imposizione Imu;
   le scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale integrato dell'istruzione pubblica certamente operano nell'ambito del no profit, atteso semmai che lo spazio concorrenziale è interesse delle scuole private operanti a fini di lucro. Le scuole pubbliche paritarie fanno servizio pubblico e lo fanno spesso proprio laddove il pubblico statale non arriva. Lo fanno per bambini ricchi e bambini poveri. Per bambini cattolici, valdesi, ebrei e musulmani. Lo fanno per tutti i bambini;
   oggi circa un milione di studenti risulta iscritto presso uno degli oltre 13 mila istituti scolastici paritari;
   di qui la necessità, tornando al caso di specie, che vi sia una corretta pronuncia da parte della commissione tributaria regionale della Toscana cui la Corte di cassazione ha rinviato il giudizio e che dovrà decidere definitivamente la vicenda tutta da valutarsi nell'ambito della visione europea;
   in verità, è proprio la visione europea, esplicitata in ben due risoluzioni del Parlamento europeo del 1984 e del 2012 in materia di libertà di scelta educativa, che indica la soluzione di fondo: in un quadro giuridico nazionale appropriato, le scuole che non sono gestite dallo Stato possono favorire lo sviluppo di un'educazione di qualità, e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle famiglie. Per questo gli Stati sono tenuti ad accordare alle scuole (paritarie) le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
   ciò può avvenire, nel rispetto degli articoli 33 e 118, ultimo comma, della Costituzione, in forma analoga a quanto già si verifica in Italia per il Servizio sanitario nazionale, mediante l'individuazione del costo standard in materia di servizi pubblici essenziali quale appunto è quello dell'istruzione e con la conseguente determinazione e attribuzione della quota capitaria (ora prevista della delega di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»), per studente da conferirsi a tutti gli istituti scolastici pubblici e quindi anche a quelli paritari –:
   quali iniziative urgenti, se necessario anche di tipo normativo, intenda adottare al fine di evitare interpretazioni non aderenti al chiaro dettato normativo in materia fiscale citato in premessa e per accelerare la determinazione e l'attribuzione della quota capitaria prevista della delega di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, al fine di adeguare il sistema nazionale dell'istruzione alle citate risoluzioni del Parlamento europeo, oltre che per evitare conseguenze negative sul piano della tenuta dei conti pubblici, derivanti dal dover eventualmente far fronte all'ingresso di circa un milione di studenti, attualmente iscritti nel sistema scolastico paritario ove, anche per effetto di pronunce giudiziali, le scuole paritarie si trovassero costrette a chiudere o a richiedere il pagamento di rette molto più alte rispetto agli attuali costi medi per studente individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
(2-01049) «Gigli, Rubinato, Sberna, Dellai, Rotta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione PE

domanda e offerta

diritto comunitario