ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 470 del 28/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/07/2015
Stato iter:
18/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/09/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/09/2015
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 18/09/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/09/2015

SVOLTO IL 18/09/2015

CONCLUSO IL 18/09/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01048
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 28 luglio 2015
modificato
Venerdì 18 settembre 2015, seduta n. 485

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 dispone che «Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'articolo 39, legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato articolo 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico»;
   i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università sono disciplinati dal decreto legislativo n. 517 del 1999 ed era previsto un periodo sperimentale di quattro anni;
   l'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede che «Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni»; mentre il successivo comma 18 recita: «I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari (...)»;
   il comma 13 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 prevede la possibilità di predisporre lo schema-tipo delle convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, schema al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;
   il combinato disposto del periodo sperimentale, mai iniziato, e della mancata attuazione della citata disposizione, ha creato disparità tra le regioni sulla modalità di stipula delle convenzioni tra università-facoltà di medicina e Servizio sanitario nazionale per quanto attiene alla attribuzione dell'attività assistenziale per il personale universitario medico operante nelle aziende ospedaliere universitarie, determinando evidenti disparità nell'attribuzione degli incarichi assistenziali, nella retribuzione economica e nel monte orario, nonché della possibilità di espletamento delle funzioni previste dallo stato giuridico universitario, didattica, ricerca ed attività assistenziale ad esse contigua –:
   se non ritengano di procedere rapidamente, d'intesa con le regioni, alla predisposizione dello schema-tipo delle convenzioni cui devono attenersi università e regioni come previsto dall'articolo 6, comma 13, della legge n. 240 del 2010;
   se non ritengano di adottare, altresì, iniziative, anche di rango normativo se occorre, in cui venga ribadita la centralità delle università nella formazione pre e post laurea dei laureati in medicina e nelle professioni sanitarie.
(2-01048) «Gigli, Dellai».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

servizio sanitario nazionale

istituto ospedaliero