ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01037

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 462 del 15/07/2015
Trasformazioni
Trasformato il 15/06/2016 in 4/13510
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/07/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 05/08/2015
Stato iter:
15/06/2016
Fasi iter:

TRASFORMA IL 15/06/2016

TRASFORMATO IL 15/06/2016

CONCLUSO IL 15/06/2016

Atto Camera

Interpellanza 2-01037
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso:
   le disposizioni della legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 19 maggio 2015, n. 6 «Ordinamento del personale della Provincia», salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, trovano applicazione per il personale della provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della provincia;
   il comma 3 dell'articolo 3 della legge menzionata prevede, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, che l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse e che non costituisce assegnazione di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse. Tale normativa, senza peraltro specificarne il rango, regolerebbe delle ipotesi di assegnazione di personale a mansioni di rango superiore, concretando una modificazione temporanea del contenuto della prestazione lavorativa;
   il comma 4, articolo 3 della legge recita: «La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio di personale degli enti di cui all'articolo 1 a società o enti privati, per effetto di norme di legge, di regolamento o norme contrattuali, che attribuiscono agli stessi le funzioni o parte delle funzioni esercitate dagli enti di appartenenza. In tali casi vengono sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto»;
   il capo V della legge rubricato «Diritti sindacali» interviene sui diritti sindacali e sui rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile come la contrattazione collettiva in merito a partecipazione sindacale, diritti e rappresentatività sindacale, regolamentazione di assemblee, organi, congedi e permessi sindacali ed esercizio del diritto di sciopero;
   la sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2012 riconosce che sia il diritto del lavoro, per ciò che riguarda i rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavoratore, che il diritto sindacale, cioè quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni di lavoratori o imprenditori che nelle economie di mercato disciplinano la dinamica del conflitto di interessi e quindi del rapporto intersoggettivo, derivante dall'ineguale distribuzione dei poteri nei processi produttivi, rientrerebbero nella disciplina dell'ordinamento civile e come tali appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del riformato articolo 117 della nostra Costituzione;
   la legge della provincia autonoma di Bolzano del 19 maggio 2015, n. 6, introduce, a giudizio dell'interpellante, una regionalizzazione del diritto del lavoro e sindacale, intervenendo in materia di competenza esclusiva dello Stato, in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione –:
   se il Governo intenda deliberare l'impugnativa della legge della provincia autonoma di Bolzano, 19 maggio 2015, n. 6 «Ordinamento del personale della provincia», con particolare riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 e del Capo V, per contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.
(2-01037) «Fraccaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere legislativo

sindacato

diritto del lavoro