ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARTI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALTIERI TRIFONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 02/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01022
presentato da
MARTI Roberto
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per sapere – premesso che:
   l'Europa ha distinto fin dal 1975 (dir. 1975/368/CE e dir. 1992/51/CE) la professione di guida turistica (tourist guide), alla quale riconosce caratteristiche di «specificità di area», da quella di accompagnatore (tour manager), che assiste il gruppo nel corso del viaggio;
   tramite il C.E.N. (Comitato europeo di normalizzazione) sono state approvate le definizioni a livello europeo delle due professioni (Norma Europea EN 13809 del 2003);
   «la Guida Turistica guida i visitatori nella lingua da loro scelta ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un territorio. Possiede normalmente una qualificazione specifica per un determinato territorio (area-specific qualification). Tale qualificazione è rilasciata e/o riconosciuta dall'autorità competente del Paese visitato»;
   «l'Accompagnatore Turistico conduce e supervisiona lo svolgimento del viaggio per conto del tour operator, assicurando il compimento del programma, e fornisce informazioni pratiche sui luoghi visitati»;
   la professione che varca i confini e che è transfrontaliera è quella dell'accompagnatore che conduce il gruppo nel corso del viaggio da un Paese ad un altro, non quella della guida che è una professione stanziale. Quando una guida accompagna un gruppo all'estero non sta più svolgendo il ruolo di una guida che, per definizione, è specializzata sul patrimonio di un territorio specifico, ma sta svolgendo il ruolo proprio dell'accompagnatore;
   fuori dal proprio territorio, la guida perde la sua competenza. Per nessun'altra professione, la competenza è legata ad un, territorio come per la guida turistica;
   la guida turistica conosce i beni materiali ed immateriali di un territorio; è il rappresentante di una comunità, di una cultura locale, è il suo ambasciatore, è un mediatore inter-culturale, contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, alla sensibilizzazione per il suo rispetto conservazione, favorisce la promozione del suo territorio come destinazione turistica e dei suoi prodotti tipici. Tale ruolo è riconosciuto dal C.E.N. (Norma Europea EN 15565 del 2008);
   la guida turistica, inoltre, illustra e promuove tutti i siti, anche quelli meno conosciuti del patrimonio culturale italiano;
   con la legge n. 97 del 2013, articolo 3, il patrimonio è illustrato da guide specializzate in patrimoni di altri territori. Una delle conseguenze principali dalla situazione succitata è quella di avere, nei confronti dei turisti, visite guidate di basso profilo e solo nei monumenti maggiormente visitati. Le visite sono generiche e superficiali e privano il visitatore-consumatore di servizi di qualità e del diritto ad una corretta divulgazione del patrimonio culturale italiano. Con tale legge, le guide turistiche italiane perdono la loro qualificazione, ma anche le regioni perdono le loro guide qualificate;
   l'articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013 interviene a seguito della procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) da parte di leggi regionali; tale procedura è stata attivata al fine di consentire la libera prestazione di servizi da parte delle guide turistiche di altri Stati membri su tutto il territorio nazionale;
   ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, i cittadini comunitari che abbiano ottenuto l'abilitazione in un altro Stato membro per operare in regime di libera prestazione di servizi, non necessitano, invece, di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione che per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   la professione di guida turistica è regolamentata dalla disciplina prevista dalla direttiva «professioni» (2005/36/CE) recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 206 del 2007 che regolamenta il diritto di stabilimento (che prevede il riconoscimento del titolo europeo e prove compensative) e la prestazione temporanea (che non prevede la verifica delle competenze);
   la Commissione europea (nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo) ha descritto la situazione con le seguenti parole: «La Commissione ha potuto constatare che all'origine dei problemi di libera circolazione vi è, il più delle volte, la confusione tra due professioni diverse ma complementari: le guide turistiche e gli accompagnatori. Questo profilo (degli Accompagnatori) non deve essere confuso con quello della Guida. La volontà di certe Associazioni di avere accesso ad una professione diversa rappresenta una questione che, evidentemente, va oltre le garanzie previste dall'attuale ordinamento comunitario in vigore» (Bruxelles, 3 febbraio 2000 COM 2000-17, § 273, 275, 281);
   nel comunicato del MiBACT, in data 12 marzo 2015, sono riportate le seguenti parole: «in base alle regole europee come gli stranieri possono venire a esercitare la professione in Italia, così gli italiani possono esercitare la loro professione all'estero»;
   la qualificazione professionale che le guide italiane hanno conseguito in anni di studio non è tuttavia utilizzabile in altri Paesi europei;
   non si tiene conto del fatto che, se si accompagna un gruppo all'estero, non si stanno svolgendo le mansioni della guida che, per definizione, è stanziale e specializzata su un patrimonio limitato, ma si stanno svolgendo le mansioni dell'accompagnatore che è una figura viaggiante, senza limiti territoriali. Tale confusione è voluta dai tour operator stranieri che vogliono far effettuare tutte le visite guidate ai capo-gruppo stranieri;
   in Italia l'esercizio della professione è regolamentato e vi si accede tramite esami volti ad accertare le competenze al fine del rilascio dell'abilitazione che ha valore all'interno dell'ambito territoriale provinciale e regionale;
   inoltre, il regime fiscale presente costringe alla chiusura molte partite iva, mentre gli stranieri, non pagando le tasse in Italia, avvantaggiandosi delle leggi, pongono in una posizione sfavorevole il cittadino italiano;
   il 29 gennaio 2015 il Ministro interrogato ha firmato un decreto in cui si stabiliscono i criteri generali di accesso alla professione di guida turistica, delegando in via concorrente alle regioni le verifiche del caso;
   il decreto succitato, per la fase transitoria (articolo 8, comma 1) che potrebbe durare due o tre anni, permette a tutte le guide europee, prive di competenza accertata, di esercitare anche nei siti riservati alle guide specializzate, facendo diventare l'Italia dei beni culturali «terra di nessuno»;
   per le guide già abilitate, con regolari esami pubblici, iscritte in regolari elenchi pubblici regionali o provinciali, si richiede inoltre di sostenere ulteriori esami per poter estendere la validità delle abilitazioni provinciali ad altri siti cosiddetti protetti, in cui solo le guide fornite di questa ulteriore specializzazione potranno esercitare;
   a quanto consta agli interroganti l'Etoa, l'associazione di tour operator europei, ha sempre appoggiato tali, posizioni; interessi analoghi sono sostenuti dalle società di servizi aggiuntivi, alle quali vengono concessi in affido i servizi di biglietteria, pulizia, vendita di libri e che invece vendono anche i servizi di visite guidate, condotte da personale non abilitato, con ciò contravvenendo alle leggi vigenti e spesso sottopagando il personale;
   il mercato dei «servizi aggiuntivi», ovvero la gestione delle biglietterie e dei bookshop dei principali siti archeologici e musei d'Italia, è prerogativa dei seguenti operatori: la Coopculture assieme all'Electa, Civita cultura, Zetema: fondata da Civita insieme ad Acea e Costa edutainment, poi acquisita al 100 per cento dal comune di Roma, attiva nelle gestione indiretta degli istituti culturali di proprietà del Campidoglio;
   le convenzioni dei servizi aggiuntivi sono scadute da diversi anni; ma, invece di fare un concorso pubblico, sono state sempre «prorogate» e continuano ad esserlo –:
   se intenda ritirare il decreto ministeriale del 29 gennaio 2015 fino all'approvazione di una legge di riforma complessiva della professione di guida turistica e se, per quanto di competenza, intenda dare attuazione a quanto promesso, già da molto tempo, e cioè di effettuare gare pubbliche per l'affidamento dei servizi aggiuntivi presso i siti museali;
   se intenda valutare la presenza di guide turistiche qualificate presso i poli museali, le istituzioni culturali e i monumenti più importanti, ricavando in Europa la specificità culturale italiana e l'unicità del suo immenso patrimonio culturale (il più grande dei 28 Paesi dell'Unione europea);
   se intenda valutare la possibilità di contrastare quelle che agli interroganti appaiono indebite pressioni delle grandi multinazionali del turismo che vogliono la de-regolamentazione delle visite guidate, privando l'Italia di uno dei suoi beni più preziosi, dei relativi introiti dei versamenti fiscali e dei contributi previdenziali;
   se ritenga di poter contrastare le pressioni dei tour operator stranieri in materia di «prestazioni temporanee» delle guide europee, effettuate senza verifica delle competenze, affinché non diventino continuative, controllando l'effettiva temporaneità e la corretta applicazione della direttiva europea professioni a questo riguardo ed evitando gli abusi sempre più frequenti;
   se il Governo intenda assumere iniziative per riconsiderare le interpretazioni del diritto europeo (alla base dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) che fanno ricadere le guide turistiche sotto la direttiva «servizi» (ex Bolkenstein) anziché sotto la direttiva «professioni».
(2-01022) «Marti, Altieri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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CEN

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