ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 444 del 17/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 17/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/09/2015

Atto Camera

Interpellanza 2-01013
presentato da
MARZANA Maria
testo di
Mercoledì 17 giugno 2015, seduta n. 444

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il Consiglio di Stato, sezione seconda, all'adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013 ha riconosciuto il valore abilitante alle migliaia di diplomati magistrali che hanno conseguito detto titolo entro l'anno scolastico 2001-2002, così esprimendosi: «(...) Illegittimo (...)] il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la cosiddetta abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (...). La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002»;
   in data 15 maggio 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il suddetto parere 4929/2012 del Consiglio di Stato relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   per effetto dell'ordinanza n. 1089 dell'11 marzo 2015 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso n. 503/2015 per la riforma dell'ordinanza del TAR Lazio n. 5499/2014 e con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, il Consiglio: «(...) annulla il decreto ministeriale n. 325/2014 nella parte in cui non ha consentito agli ordinari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento»;
   è indubitabile quindi che la sentenza sia tesa all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie istituite dalla legge finanziaria per l'anno 2007, legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 605, lettera c), riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero;
   non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati;
   eppure il Ministero non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad inserimento;
   nello specifico, in relazione a richieste di inserimento in graduatoria ad esaurimento inoltrate da docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, per effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089 dell'11 marzo 2015 e con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, agli uffici scolastici, il dirigente dell'ufficio VII contenzioso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato ai dirigenti degli uffici scolastici regionali una nota precisando che gli uffici periferici scolastici dovranno procedere all'inserimento in graduatoria ad esaurimento (GAE) solo dei docenti in possesso di provvedimento giudiziario: in particolare, gli uffici scolastici regionali dovranno procedere all'inserimento solo dei ricorrenti in possesso di ordinanza cautelare o di sentenza di merito favorevole;
   diversamente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiaramente precisato che non dovranno essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento tutti gli altri docenti che, sebbene abbiano formulato domanda cartacea in quanto in possesso di diploma magistrale abilitante, non hanno proposto azione giudiziaria e non sono in possesso di provvedimento emesso dal giudice;
   pertanto vengono esclusi coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale non invocando alcuna tutela giurisdizionale; pertanto chi non ha fatto ricorso contro l'esclusione non ha diritto all'inserimento nelle graduatorie stesse;
   appare evidente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con tale indicazione discrimina tra chi ha fatto ricorso e chi no, pur avendo essi lo stesso titolo e trovandosi nella stessa posizione giuridica;
   chiaramente la nota dell'ufficio VII contenzioso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provocherà una pioggia di ricorsi e sta incoraggiando, purtroppo, i docenti diplomati magistrale a proseguire ricercando nelle aule dei tribunali la giustizia e il rispetto dei diritti negati a livello politico e amministrativo;
   inoltre, considerato che i primi ricorsi si sono già conclusi con la soccombenza dell'amministrazione scolastica, tale nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a giudizio degli interpellanti realizza, di fatto, l'unico obiettivo di incentivare il ricorso alla tutela giurisdizionale per vedere riconosciuta una posizione giuridica ampiamente confermata con l'unico risultato di ingolfare la giustizia amministrativa e con il conseguente ulteriore esborso di risorse pubbliche –:
   quali iniziative il Ministro interpellato intenda intraprendere per garantire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti quei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che non abbiano fatto ricorso alla tutela giurisdizionale per vedere riconosciuto un sacrosanto diritto già ampiamente confermato.
(2-01013) «Marzana, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

insegnante

istruzione postuniversitaria