ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00987

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 434 del 03/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 03/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00987
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Mercoledì 3 giugno 2015, seduta n. 434

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'interrogante ha presentato un'interpellanza n. 2/00642 il 24 luglio 2014 nella seduta n. 271 che ricostruisce l'edilizia residenziale pubblica: sovvenzionata, agevolata e convenzionata relativamente ad i piani di zona;
   a seguito di questa interpellanza l'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiedeva al direttore generale per la condizione abitativa divisione I divisione – V una nota riferita a tale problematica;
   la dirigente dottoressa Costanza Pera dopo aver analizzato i punti contestati aveva concluso che: «... il Comune di Roma, ha avviato l'adozione di procedimenti in autotutela nei confronti degli atti con i quali erano... stati fissati i prezzi di cessione per gli alloggi... detto atto di autotutela è stato impugnato dai soggetti attuatori con ricorso innanzi al TAR del Lazio e questa direzione generale ha richiesto all'avvocatura generale dello Stato di tutelare l'interesse dell'amministrazione che coincide con quello dell'autotutela comunale impugnato... nel frattempo, è stata avviata formale verifica congiunta con il Comune di Roma per tutte le convenzioni in essere presso il Comune stesso e si è richiesto un parere al Consiglio di Stato...»;
   il TAR del Lazio ha respinto con sentenza i ricorsi proposti da alcune Cooperative edilizie avverso il provvedimento con cui Roma Capitale ha comunicato la rettifica e la sostituzione delle tabelle dei prezzi di cessione degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata già approvate, rideterminando il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi realizzati dalle cooperative stesse fruenti di contributo nella costruzione di edilizia agevolata, caso identico giuridicamente a quello degli di Castel Giubileo;
   lo stesso TAR afferma che: «... Del resto parametrando i canoni di locazione al prezzo di cessione degli alloggi definito al lordo del finanziamento regionale si otterrebbe una inammissibile duplicazione del beneficio, il quale in tal modo sarebbe fruito sia all'atto della corresponsione del prezzo della costruzione, sia al momento della riscossione dei canoni... e gli assegnatari (degli alloggi), sarebbero gravati di un corrispettivo per la locazione comprensivo degli oneri di preammortamento e di finanziamento, relativi alla erogazione del contributo corrispondendo un canone di locazione superiore a quello definibile per intervento escluso da finanziamenti esterni»;
   infatti, con l'espressione «edilizia residenziale convenzionata» si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il comune con la quale, a fronte di concessioni da parte dell'Amministrazione pubblica (riguardanti l'assegnazione delle aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l'urbanizzazione del comparto e l'edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre, discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati;
   nel caso di Castel Giubileo (quartiere di Roma) la regione Lazio, con la deliberazione della giunta regionale dell'11 novembre 1980 n. 4159, approvava il primo piano per l'edilizia economica e popolare finanziato dal Consiglio d'Europa in attuazione della legge n. 167 del 1962 con un diritto di superficie da concedere in diritto di superficie ad I.S.V.E.U.R., istituto quest'ultimo che avrebbe designato e individuato le imprese di costruzione per la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare in attuazione della legge n. 167 del 1962;
   con un esposto a Roma Capitale, regione Lazio e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 ottobre 2014, da parte dell'avvocato Vincenzo Perticaro in nome e per conto degli inquilini facenti parte del Piano di Zona n. 1 «Castel Giubileo» del comune di Roma, in cui tra l'altro veniva ribadito che gli alloggi suindicati erano regolati da una convenzione del 20 dicembre 1983 stipulata tra la Società B.I.G. 1981 e il comune di Roma e venivano invitate e diffidate le suddette autorità, ad adottare i dovuti provvedimenti al fine di attivarsi per l'emissione del regolare canone di locazione così come statuito dalla Convenzione del 20 dicembre 1983;
   il comune di Roma stabiliva, pertanto, la durata della concessione in anni 99 ed un corrispettivo di concessione di circa 179.000.000 lire (18 per cento IVA inclusa) (oggi euro 92.450,00) a scomputo di quanto dovuto alla stessa B.I.G. 1981 S.r.l. per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria delle aree del Piano di Zona n. 1 «Castel Giubileo» che, con la Convenzione del 20 dicembre 1983 per atto del Notaio Troili rep. 4544, erano state appaltate dallo stesso Comune di Roma alle imprese assegnatarie individuate e coordinate da ISVEUR per un importo complessivo di circa 12,10 miliardi di lire;
   l'articolo 1 della predetta convenzione statuisce che: «il prezzo massimo unitario di cessione degli alloggi è determinato in 280.000/mq... alla data del 9 febbraio 1976... con applicazione della maggiorazione complessiva, relativamente alla quota non offerente al corrispettivo della concessione conseguente alle variazioni... ISTAT sui costi di costruzione di fabbricati residenziali... sino alla data di inizio lavori»;
   sottoscrivendo con il comune di Roma, la convenzione del 20 dicembre del 1983 rep. 4544 il «concessionario», che risulta essere stato dapprima la B.I.G. 1981 S.R.L., successivamente la Fondiaria SAI S.p.A., con sede in Firenze, succeduta alla SAI Società Assicuratrice Industriale S.p.A., ed in ultimo la Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. «ha accettato» quanto statuito dall'articolo 14 della suddetta convenzione, in particolare i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione e per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ove consentita;
   in particolare relativamente alla determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi, il canone di locazione secondo la Convenzione sopra citata, «... sarà determinato in base agli indici periodicamente fissati dal Comune in percentuale del valore assunto dai prezzi stabiliti per la cessione degli alloggi, in misura adeguata alla remunerazione e ricostruzione degli investimenti... la revisione periodica dei canoni di locazione degli alloggi effettuati in rapporto alle variazioni dell'indice generale del costo della vita (e tenuto conto delle spese di manutenzione straordinaria o di miglioramento delle abitazioni);
   mentre, per la determinazione dei canoni annui di locazione degli alloggi, la sopra menzionata convenzione ha previsto che: «si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392» sull’«equo canone»;
   ma vi è di più, nei contratti di locazione stipulati dal 1990 al 2011 dalla SAI Società Assicuratrice Industriale spa e poi dalla subentrata Fondiaria SAI spa con sede in Firenze e Fondiaria SAI spa con sede in Torino nonché in quelli stipulati dall'anno 2012 dalla Immobiliare Castel Giubileo srl ai sensi dell'articolo 2 comma 1, della legge n. 431 del 1998, dopo aver regolarmente stipulato ed aggiornato, come previsto dall'articolo 1 della convenzione del 20 dicembre del 1983, i contratti ad «equo canone» alla prima scadenza quadriennale dei rinnovi automatici di detti contratti, successiva alla entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, hanno stipulato nuovi contratti secondo l'articolo 2 della suddetta legge con determinazione, nel primo dei suddetti nuovi contratti, del canone annuo di locazione, tramite maggiorazione nell'ordine del 20 per cento dell'ultimo canone annuo dei contratti «equo canone» non più rinnovati;
   ciò posto, occorre, precisare che la modificazione del regime contrattuale da «equo canone» a regime contrattuale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge n. 431 del 1998, in deroga alle prescrizioni dell'articolo 1 della convenzione del 20 dicembre del 1983, richiede di fatto, una specifica approvazione da parte del comune di Roma, al fine di evitare per il concessionario, di incorrere nelle sanzioni di cui al punto n. 3 dell'articolo 14 della convenzione stessa, in particolare: «nel caso di cessione o di locazione dell'alloggio per un corrispettivo superiore» rispetto a quello riportato all'articolo 1 «...sarà applicato al proprietario superficiario inadempiente una penalità contrattuale da tre a cinque volte la differenza tra il corrispettivo da richiedere... e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo, per quanto concerne l'ipotesi di locazione, al canone annuo»;
   successivamente in riscontro alla sopra menzionata diffida, Roma Capitale inviava alla difesa degli inquilini, la Nota del 1o dicembre 2014 prot. 185988, in cui venivano rilevate una serie di imprecisioni sulla questione in esame;
   di conseguenza con diffida del 13 gennaio 2015 nei confronti di Roma Capitale, nonché della regione Lazio quali organi deputati al controllo sul rispetto della normativa di settore, gli inquilini tramite il proprio legale di fiducia l'avvocato Vincenzo Perticaro, non solo evidenziavano la violazione della convenzione del 20 dicembre 1983, ma soprattutto invitavano gli uffici preposti di Roma Capitale a volersi attivare per l'applicazione della stessa, utilizzando di conseguenza le sanzioni previste dall'articolo 14 della convenzione del 20 dicembre 1983, nonché di ottemperare a quanto statuito all'articolo 14 lettera B) della Convenzione medesima con riferimento cioè all'obbligo di procedere alla revisione periodica del canone locatizio;
   infatti nello specifico, secondo quanto prescritto all'articolo 14 dell'allegato B della convenzione, il comune di Roma è chiamato ad applicare le seguenti sanzioni in caso di violazione della convenzione da parte del concessionario: a) in base alla lettera f) «nel caso di cessione o di locazione di alloggio pattuite per un corrispettivo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12 del presente disciplinare allegato alla convenzione, le pattuizioni medesime saranno ritenute nulle per la parte eccedente ai corrispettivi ovvero ai canoni approvati dall'Amministrazione Comunale»; b) «la risoluzione del contratto di concessione, ove previsto nei casi di cui alle precedenti lettere, comporterà oltre alla retrocessione del diritto di superficie al comune di Roma anche il ripristino del pieno possesso dell'area da parte del comune stesso che, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile diverrà automaticamente proprietario anche dell'eventuale costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore del concessionario decaduto dalla minor somma tra lo speso e il migliorato e previa compensazione con gli eventuali danni subiti dal comune»;
   non è noto se gli uffici preposti di Roma Capitale abbiano provveduto, in ossequio ai propri compiti istituzionali, a verificare se le società concessionarie, succedutesi nel tempo nella titolarità del diritto di superficie degli alloggi, hanno rispettato quanto previsto e statuito nella convenzione del 1983 e, nello specifico, se si sia proceduto ad accertare e/o verificare l'avvenuta eventuale attuazione delle opere di urbanizzazione nonché il compiuto rilascio della licenza di abitabilità;
   gli obblighi della convenzione non potevano non essere noti giacché, all'articolo 16 della stessa è espressamente previsto che: «...La presente convenzione sarà registrata come per legge trascritta in tutti i suoi articoli a cura del notaio rogante...»;
   quindi non può assolutamente ritenersi liberalizzata la commercializzazione degli immobili in questione in quanto «decorsi più di cinque anni dal primo trasferimento degli immobili in questione, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 179 del 1992, nonché più di trenta anni dalla stipula della Convenzione precitata»;
   difatti, l'articolo 2, della convenzione stabilisce che «la cessione si intende fatta per la durata di anni 99...»: il che significa che il dettato della Convenzione del 1983 vincola le parti al rispetto di quanto in essa contenuto fino al venir meno della stessa;
   il tutto, in primis, perché la convenzione ha una durata di 99 anni e, in secondo luogo, perché l'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 al comma 49-bis, così come introdotto dall'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 106 del 2011, stabilisce che «i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione...»;
   pertanto, posta l'acclarata attuale vigenza della convenzione del 1983, i vincoli in essa stabiliti potranno essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, solo con la stipula di una nuova Convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione, cosa evidentemente non avvenuta nel caso di specie. Non prima di aver riconosciuto agli inquilini stessi un diritto di prelazione nell'eventuale dismissione;
   nel caso di specie, dunque, non si rinviene alcuna autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti che abbiano legittimato le varie società succedutesi nel tempo al trasferimento della proprietà degli immobili de quibus considerati;
   ma non solo. A causa di tale vendita del patrimonio immobiliare ed a causa del mancato rispetto dei vincoli previsti dalla legge sull'edilizia residenziale nonché di quelli prescritti dalla convenzione originariamente stipulata con il comune di Roma, la immobiliare Castel Giubileo risulta a tutt'oggi proprietaria degli immobili e sta procedendo a sfrattare le persone che abitano da anni gli alloggi loro assegnatigli;
   difatti, la Immobiliare Castel Giubileo, senza minimamente considerare le finalità per cui sono stati realizzati gli immobili del piano di zona, ossia l'emergenza abitativa, sta applicando dei canoni di locazione a prezzi di mercato con la logica conseguenza che gli inquilini, persone che percepiscono redditi molto bassi, non sono in grado di pagare canoni così onerosi e sono quindi oggetto di sfratti da parte della società senza che il comune di Roma o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposto abbiano mai effettuato alcun tipo di intervento in merito;
   inoltre il citato articolo 14 lettera B della suddetta convenzione stabilisce espressamente non soltanto i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ma anche i criteri per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi;
   sussistono pertanto gravi violazioni degli oneri posti dalla convenzione stipulata tra la Società B.I.G. 1981 e il comune di Roma, per cui trovano applicazione i disposti dell'articolo 18 del testo unico n. 380 del 2001 secondo cui «ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente»;
   alla luce di quanto accaduto, in data 12 febbraio 2015 Roma Capitale con nota prot. 23499, comunicava che «... considerata la complessità delle questioni si è attivato per la richiesta di parere all'Avvocatura Capitolina ed al Segretariato Generale al fine di una migliore soluzione delle problematiche rappresentate»;
   eppure, la questione di cui si discute riguarda più di 500 nuclei familiari, che abitano quelle case da più di 30 anni, ed oggi sono costretti a pagare per imposizione contrattuale dell'attuale proprietà i canoni di locazione con 3 mesi di anticipo pena risoluzione del contratto;
   ma vi è di più; pochi giorni orsono uno dei tanti inquilini è stato oggetto di sgombero per una presunta morosità in quanto sottoposto ad un'esecuzione per ordine del tribunale civile di Roma;
   dopo aver depositato, attraverso il legale, una serie di documenti e giustificazioni finalizzate a dimostrare l'infondatezza della morosità, lo stesso giudice delle locazioni, con un'ordinanza del 20 aprile 2015, abbia imposto agli uffici preposti di Roma capitale: «... l'acquisizione della documentazione relativa al prospetto di calcolo del canone eventualmente da applicarsi al caso di specie e, ove esistente e sollecitandola, della pronuncia delle autorità interpellate al riguardo...»;
   nonostante nessuno sappia se l'inquilino sia o meno moroso il giorno 19 maggio 2015, così com'era accaduto l'ultima volta, è stato posto in essere un tentativo di sgombero forzoso dell'inquilino da parte dell'ufficiale giudiziario. La cosa che ha destato maggiore scalpore era l'ingente spiegamento di forze dell'ordine per eseguire lo sfratto del povero inquilino che non solo non si comprende se sia o meno moroso, ma è disoccupato e pochi giorni prima era stato persino sottoposto ad intervento chirurgico;
   lo stesso alla luce dell'ingiustizia che si sentiva di subire si era barricato dentro casa cospargendosi di alcol e minacciando alle forze dell'ordine di darsi fuoco se qualcuno avesse forzato la porta;
   nel mentre si stava eseguendo lo sfratto si erano radunati una cinquantina di persone, coinquilini, oltre ad un gruppo di persone del sindacato Asia Usb, giunti sul posto per protestare contro l'illegittimità dell'esecuzione vista l'evidente documentazione a supporto;
   intanto erano presenti per eseguire lo sfratto: sul posto poliziotti in tenuta antisommossa del commissariato Serpentara/Fidene, alcuni agenti della Digos, vigili del fuoco, tecnici dell'Italgas, un medico ed un'ambulanza;
   situazioni che, in casi simili creano evidenti problemi di ordine pubblico vista la percezione della cittadinanza di una simile ingiustizia sociale;
   lo sfratto che è stato rinviato – proprio per il palese problema di ordine pubblico che stava scaturendo o che sarebbe scaturito – con l'obbligo però per l'inquilino di lasciare l'immobile al prossimo accesso fissato per l'11 giugno 2015;
   l'interpellante era presente sul posto ed è rimasta fino a quando si sono tranquillizzati gli animi e l'esecuzione è stata posticipata –:
   se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano necessario e opportuno fornire spiegazioni in merito all'enorme spiegamento di forze dell'ordine, oltre ai costi che ciò comporta per la collettività, per uno sfratto per il quale ad oggi nessuno ancora è certo della morosità dell'inquilino vittima dell'esecuzione per la negligenza degli stessi enti preposti al controllo;
   quali iniziative intenda assumere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anche alla luce dei gravi episodi riportati nelle sentenze del TAR del Lazio, in merito ai gravissimi danni, quali gli sfratti, che giornalmente i cittadini sono costretti a subire a causa dell'omessa vigilanza degli enti preposti in casi simili;
   quali iniziative, alla luce di quanto accaduto, i Ministri interrogati intendano assumere per impedire il protrarsi dei danni cagionati, oltre agli accorgimenti per evitare il ripetersi di tali situazioni.
(2-00987) «Lombardi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

locazione immobiliare

equo canone

prezzo