ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00977

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 428 del 15/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 15/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/05/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/05/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/05/2015
Stato iter:
12/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/06/2015
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/06/2015
Resoconto OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/06/2015

SVOLTO IL 12/06/2015

CONCLUSO IL 12/06/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00977
presentato da
OLIARO Roberta
testo presentato
Venerdì 15 maggio 2015
modificato
Venerdì 12 giugno 2015, seduta n. 441

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   il 3 dicembre 2014 l'Agenzia delle dogane annunciava, a mezzo stampa, di avere stipulato una convenzione con la società Uirnet spa (soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale in forza del decreto ministeriale 20 giugno 2005 n. 18/Y) e con le autorità portuali di La Spezia e Genova, con cui veniva autorizzato l'inoltro diretto via camion dei container sbarcati presso detti porti e destinati alla società Ikea, senza emissione di documenti doganali. La citata procedura, sperimentale, veniva definita con il termine di «corridoi doganali»;
   successivamente, in data 13 aprile 2015 l'Agenzia delle dogane con nota n. 44053 stabiliva le modalità di funzionamento della procedura di tali corridoi doganali, la cui denominazione veniva aggiornata in «fast corridor su strada», con le quali si prevede l'inoltro dei container allo Stato estero, senza assolvimento di iva e dazio, prescindendo dall'emissione dei documenti doganali di transito (denominati T1) previsti dal Codice doganale comunitario;
   l'articolo 91 del Codice doganale comunitario (paragrafo 2) prevede che la circolazione di merci non comunitarie debba avvenire in modo esclusivo in base al regime di transito comunitario esterno con l'emissione del documento doganale denominato T1 e delle relative garanzie; inoltre, all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 si elenca un numero definito e ben specificato di destinazioni doganali dalle quali non si può prescindere; conseguentemente, risulta secondo gli interroganti evidente come la procedura di «corridoio» sia in violazione di tale disposizione;
   le citate disposizioni sono state integralmente riprese e confermate dagli articoli 5, 210 e 226 del nuovo «Codice doganale dell'Unione» (regolamento (UE) n. 952/2013) che entrerà definitivamente in vigore nel giugno del 2016;
   a normativa invariata il documento doganale, che obbligatoriamente deve essere emesso all'atto dell'introduzione di merci sul territorio comunitario, rappresenta sia lo strumento normativo necessario ed imprescindibile alla tutela dei diritti erariali dello Stato italiano e di quelli dell'Unione europea, sia il documento sulla base del quale vengono inviati i dati alla centrale dei rischi dell'Agenzia delle dogane;
   la procedura dei «fast corridor», non prevedendo l'anticipazione di tali dati, esclude le merci così trasferite da ogni forma di controllo con il potenziale rischio di abusi anche da parte di soggetti terzi che, approfittando di tale semplificazione, potrebbero, all'insaputa dell'importatore, utilizzare detti corridoi per traffici illeciti;
   la citata procedura dei corridoi doganali, inoltre, non prevede alcun controllo prodromico, previsto per legge, di natura sanitaria a cui tutti i carichi destinati al consumo o contatto umano sono obbligatoriamente soggetti, inoltre l’iter dei «fast corridor» su strada rappresenta un unicum italiano, che non risulta disciplinato e quindi attivo in alcun altro Paese dell'Unione europea;
   potrebbero essere elevati i rischi di procedure di infrazione dell'Unione europea a carico del nostro Paese per violazione degli obblighi imposti dal Codice doganale comunitario anche in relazione alla circolazione delle merci, per violazione delle norme sanitarie, per violazione delle norme sulla concorrenza tra Paesi membri, assumendo l'Italia un'iniziativa che si pone al di fuori del quadro dispositivo comunitario con lo specifico obiettivo di favorire alcuni operatori a discapito di altri;
   la procedura attivata con i corridoi doganali palesa evidenti rischi e lacune in merito al pronto assolvimento dei diritti erariali di confine non includendo o non prevedendo adeguate garanzie per lo Stato italiano;
   in base alla normativa vigente è fatto obbligo al trasportatore che fisicamente esegue il trasporto delle merci dal porto al magazzino di destino di scortare la merce, oltre che con la lettera di vettura, anche con la bolla doganale, pertanto non si comprende, alla luce del disciplinare diramato, quali strumenti siano dati al trasportatore per poter dimostrare, in sede di controlli stradali, di non essere passibile delle sanzioni e delle procedure legate all'ipotesi di contrabbando –:
   se i Ministri interpellati ritengano che la procedura dei «corridoi doganali», prevedendo l'inoltro di merce estera sul territorio nazionale via strada senza l'emissione della documentazione doganale, sia conforme alla normativa comunitaria di riferimento sopra citata e dunque non esponga lo Stato italiano ad azioni di infrazione da parte dell'Unione europea;
   se risponda al vero che tale procedura sia destinata, su iniziativa dell'Agenzia delle dogane, ad estendersi anche al trasferimento via treno di container allo Stato estero dai porti agli interporti, prescindendo anche in questo caso dall'emissione di documenti doganali in potenziale contrasto con le norme comunitarie;
   se sia stato adeguatamente valutato l'impatto economico tendente a favorire, con oneri a carico dello Stato e dunque della comunità, solo alcune grandi multinazionali, con ciò recando ulteriore danno al tessuto economico nazionale composto da piccole e medie imprese;
   se il sistematico spostamento dei controlli su la merce estera dai porti in luoghi dell'interno, ossia presso aziende e/o interporti, possa costituire, alla luce della delocalizzazione dei controlli da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, un aumento di costi a carico della collettività e dello Stato legato a nuove sedi di controllo, nuove attrezzature, spese di trasferta e di personale specializzato, che dovrà coprire fasce di territorio sensibilmente maggiori delle attuali e garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini, nonché degli interessi erariali dello Stato;
   se e quali strumenti verranno adottati nelle procedure di «fast corridor» per garantire (considerato che il disciplinare non prevede l'emissione di documento doganale da trasmettere al sistema informativo centrale dell'Agenzia delle dogane) la gestione del processo di analisi dei rischi sulle attività di sdoganamento come previsto dalle normative nazionali ed europee, e se non si ritenga che tale inadempimento potrebbe elevare il rischio di reati e limitare quindi la sicurezza della collettività;
   se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire la piena operatività delle procedure di sdoganamento in mare e di sportello unico doganale, che invece consentirebbero, senza necessità di ricorrere alla procedura dei corridoi doganali, di garantire il totale rispetto delle norme comunitarie, sia doganali che sanitarie, il totale rispetto del principio di libera concorrenza e pari dignità tra piccole e medie imprese e grandi imprese, il risparmio di ulteriori ingenti investimenti da parte dello Stato per garantire i controlli a destino, la certezza del massimo controllo sia ai fini di security sia ai fini di safety, con ciò evitando richiami e/o procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.
(2-00977) «Oliaro, Mazziotti Di Celso».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

regolamentazione doganale

frode doganale