ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00861

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/02/2015
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2015
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2015
MATARRELLI TONI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/02/2015
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 24/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
27/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/02/2015
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 27/02/2015
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/02/2015
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/02/2015

SVOLTO IL 27/02/2015

CONCLUSO IL 27/02/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00861
presentato da
NICCHI Marisa
testo presentato
Martedì 24 febbraio 2015
modificato
Venerdì 27 febbraio 2015, seduta n. 383

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nell'aprile 2014, un cartello di organizzazioni composto essenzialmente da genitori di persone con disabilità intellettiva, riunite nell'Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e nell'associazione «Promozione Sociale», hanno presentato, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due ricorsi al Tar del Lazio contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, riguardante il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
   l'11 febbraio 2015, la prima sezione del tribunale amministrativo regionale ha accolto, sia pure parzialmente, i sopraddetti ricorsi con le sentenze n. 2454, n. 2458 e n. 2459, che, di fatto, modificano parzialmente l'impianto di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, cioè di una delle due componenti dell'ISEE, previsto dall'articolo 4 del sopraddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   sostanzialmente i dispositivi delle sentenze del Tar, escludono dal computo dell'indicatore della situazione reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» (articolo 4, comma 2, lettera f), ossia in pratica le pensioni, gli assegni, le indennità per minorazioni civili, gli assegni sociali, le indennità per invalidità sul lavoro, gli assegni di cura e altro;
   non si può che concordare sul principio generale che le provvidenze assistenziali non possono essere considerate alla stregua dei redditi. Fin dall'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione dell'ISEE, presentato per il parere alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013, gli interpellanti avevano evidenziato il forte rischio di iniquità e «ingiustizia» contenuto nelle previsioni che considerano, a tutti gli effetti, come reddito ai fini ISEE, provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi e sordi, compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito, nonché indennità percepite a titolo di risarcimento, come nel caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale;
   tra le motivazioni addotte dal Tar, si legge tra l'altro: «Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di “reddito”, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di “disabilità”, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico»;
   inoltre una delle tre sentenze ha anche ritenuto che fosse illegittima la differenza tra le franchigie previste per i maggiorenni con disabilità/non autosufficienti e quelle, più alte, previste per i minori con disabilità/non autosufficienti (articolo 4, lettera d), nn.1, 2 e 3);
   la sentenza n. 2459 del 2015, peraltro, censura la disposizione che prevede che l'opportunità di ricorrere all'ISEE ridotto (personale o proprio e del coniuge) sia riservata ai soli disabili maggiorenni e non invece anche ai minorenni, creando così una disparità di trattamento –:
   se non si intenda provvedere alle opportune modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al fine di adeguarlo e renderlo coerente con quanto stabilito dal Tar del Lazio.
(2-00861) «Nicchi, Paglia, Albini, Argentin, Matarrelli, Scotto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconoscimento dei diplomi

Capo di governo

assicurazione infortuni sul lavoro