ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00859

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: FAUTTILLI FEDERICO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 24/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
13/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/03/2015
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/03/2015
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/03/2015
Resoconto FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/03/2015

SVOLTO IL 13/03/2015

CONCLUSO IL 13/03/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00859
presentato da
FAUTTILLI Federico
testo presentato
Martedì 24 febbraio 2015
modificato
Venerdì 13 marzo 2015, seduta n. 391

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   l'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti delle società partecipate;
   la norma prevede che nella regolamentazione del rapporto di lavoro di tali dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali – ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate – non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato;
   in particolare, dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia (comma 7-bis);
   come concepita la disposizione citata appare, anche a giudizio dell'Anci, di complessa lettura in quanto non è chiaro il regime transitorio, ossia se ed in che termini la stessa trovi applicazione anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della medesima –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di assumere iniziative per chiarire la portata del dettato normativo in questione che risulta dubbia nella sua interpretazione al fine di evitare inutili e costosi contenziosi per i cittadini per quanto riguarda i loro diritti già acquisiti;
   quante e quali siano le società interessate dalla norma citata.
(2-00859) «Fauttilli, Dellai».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

clausola contrattuale

contratto

contratto collettivo