ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00856

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
CASO VINCENZO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
06/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/03/2015
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 06/03/2015
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/03/2015
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/03/2015

SVOLTO IL 06/03/2015

CONCLUSO IL 06/03/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00856
presentato da
GALLO Luigi
testo presentato
Martedì 24 febbraio 2015
modificato
Venerdì 6 marzo 2015, seduta n. 386

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   i dati ufficiali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'anagrafe degli studenti per l'anno scolastico 2014/2015 hanno mostrato che, per il secondo anno consecutivo, gli studenti frequentanti i corsi di studi della scuola italiana sono aumentati in modo considerevole: rispetto all'anno precedente si tratta di 25.546 unità in più alle superiori e di 9.216 alla primaria, con un leggero calo (-785) nella scuola secondaria di primo grado. Anche nel 2013 vi fu un incremento di circa 30.000 iscritti;
   dai dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato si scopre che tra il 2007 e il 2012 il personale della scuola ha perso oltre 124 mila posti (-10,9 per cento): da 1.137.619 unità si è passati a poco più di un milione;
   in base al punto 5, «Misure per l'evacuazione in caso di emergenza», e, nello specifico, al punto 5.0, «Affollamento», dell'allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1992, «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», il massimo affollamento ipotizzabile per un'aula scolastica è fissato 26 persone;
   il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 33, dispone:
    a) all'articolo 5, comma 2, che «le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni»;
    b) all'articolo 9, comma 2, che «le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26»;
    c) all'articolo 10 che, «salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti»;
    d) all'articolo 11, comma 1, che «le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità»;
    e) all'articolo 11, comma 2, che «si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità»;
    f) all'articolo, 16 comma 1, che «le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi (...)»;
    g) all'articolo 16, comma 2, che «gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe» e che «si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità»;
    h) all'articolo 17, comma 1, che «le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22»;
   la precedente normativa vigente in materia, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di cui sopra, era rappresentata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, «Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola», specificamente e rispettivamente: articolo 10, commi 1 e 2; articolo 14, commi 1 e 2; articolo 15, comma 1; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 18, comma 1; articolo 19, comma 1; le disposizioni attualmente vigenti hanno modificato radicalmente i criteri di formazione e numerosità delle classi, comprese quelle in cui sono iscritti alunni con disabilità, innalzando sensibilmente il rapporto alunni/classe in base ad una logica finalizzata al risparmio che ha regolato la politica scolastica italiana negli ultimi 20 anni;
   il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione terza), con sentenza n. 02250/2014, in merito al ricorso registro n. 00401/2014 presentato da genitori e studenti, ha sdoppiato, nel corso dell'anno scolastico, una classe quarta di un liceo palermitano formata da 24 alunni, di cui 4 con disabilità, derivante dalla fusione di due classi più piccole entrambe con alunni con disabilità, perché composta da un eccessivo numero di studenti. Secondo il Tar l'eccessivo numero di alunni oltre a compromettere la sicurezza degli stessi, va ad incidere negativamente sulla qualità della didattica e non permette la piena inclusione dei disabili. La sentenza mette in discussione i criteri con cui vengono formate le classi imponendo, per la prima volta con una sentenza al riguardo, il rispetto del tetto massimo di 20 alunni nelle classi successive alla prima, come affermato dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La decisione del Tar Sicilia è stata motivata in questo modo: «(...) la circostanza che il regolamento di che trattasi contempli l'ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità [articolo 24, “Educazione”, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le “classi iniziali” debba considerarsi valido per tutte le classi. (...) È indubbio che (...) l'allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative»;
   in riferimento ai dati e alla normativa descritti in premessa, quella delle cosiddette «classi pollaio» è un'emergenza quanto mai attuale, pronta a minare la qualità della formazione e dell'educazione offerte agli alunni del nostro Paese, specie se affetti da disabilità –:
   se, alla luce delle riflessioni scaturite dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (sezione terza), alcuni estratti della quale sono stati descritti in premessa, si ritenga necessaria un'iniziativa normativa atta a rimodulare oltre che a chiarire le disposizioni in materia di formazione e numerosità delle classi scolastiche relative, in particolare, agli articoli 5, 9, 10, 11, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, descritti in premessa, al fine di garantire a tutti gli alunni degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado standard adeguati di sicurezza, qualità della didattica e del rapporto docente/studente, inclusione e integrazione, specie per gli alunni con difficoltà, anche mediante un ritorno alla precedente legislazione, rappresentata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, in particolare per quanto disposto agli articoli: 10, commi 1 e 2; 14, commi 1 e 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 18, comma 1; 19, comma 1.
(2-00856) «Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Alberti, Di Benedetto, Brescia, Baroni, Basilio, Paolo Bernini, Brugnerotto, Cancelleri, Cariello, Caso, Castelli, Cecconi, Colonnese, Corda, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, Frusone, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Lorefice, Mantero, Pesco, Ruocco, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

alunno

lotta contro gli incendi

istruzione secondaria