ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00844

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 13/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 31/07/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 30/11/2015

SOLLECITO IL 29/01/2016

SOLLECITO IL 29/03/2016

SOLLECITO IL 15/06/2016

SOLLECITO IL 29/07/2016

SOLLECITO IL 28/10/2016

SOLLECITO IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 30/03/2017

SOLLECITO IL 30/05/2017

SOLLECITO IL 28/07/2017

SOLLECITO IL 30/10/2017

SOLLECITO IL 18/12/2017

Atto Camera

Interpellanza 2-00844
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 212 del 1956, nel testo modificato dall'articolo 8 della n. 130 del 1975, prevede che «nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda»;
   l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 807 del 1984, rubricato «Divieto di propaganda elettorale», prevede altresì che «nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale»;
   da alcuni anni è invalsa la prassi – in palese violazione dello spirito della normativa sopra citata di inviare centinaia di migliaia di SMS ai cittadini italiani il giorno precedente o il giorno stesso dell'apertura dei seggi elettorali;
   in occasione delle ultime elezioni europee sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni di SMS inviati dal Partito Democratico;
   alcuni cittadini hanno segnalato all'interrogante un messaggio inviato tra il pomeriggio di sabato 24 e la mattina di domenica 25 maggio 2014 inviato dal mittente «PD Renzi» dal seguente testo «Domenica vota il Partito Democratico. E convinci amici e colleghi unoxuno. Le nostre idee contro i loro insulti perché l'Italia conti in Europa. Matteo Renzi»;
   in particolare all'interrogante si è rivolto un cittadino che ha ricevuto tale SMS, pur non essendo mai stato tesserato del Partito Democratico e il quale dichiara di aver fornito il suo numero telefonico in quanto in occasione delle elezioni primarie nazionali del Partito Democratico del 2012, presso un seggio di Cagliari, si recò a votare, compilando il relativo modulo; tuttavia, ricorda con certezza di aver escluso la casella che richiedeva il consenso per l'invio delle comunicazioni presso le utenze telefoniche ed e-mail;
   tale cittadino ha contattato il contact center dedicato al «silenzio elettorale» dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed ha ricevuto espressa richiesta di effettuare segnalazione per iscritto, come poi il cittadino ha fatto in data 25 maggio 2014;
   il 5 febbraio 2015 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha risposto a tale segnalazione sostenendo che «la questione della competenza dell'Autorità in ordine alla regola generale del cosiddetto silenzio elettorale sancita dall'articolo 9 della legge n. 212/1956 (il cui ambito di applicazione è stato esteso in virtù dell'articolo 9-bis del d.l. n. 807/1984) è stata più volte sollevata ed univocamente risolta nel senso della incompetenza dell'Autorità a verificare l'applicazione dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1986, n. 212 (in tal senso delibere nn. 304/00/CSP, 305/00/CSP, 319/00/CSP, 12/04/CSP, 141/05/CSP). Ne consegue che ogni forma di propaganda elettorale realizzata nei giorni successivi alla chiusura della campagna elettorale esula dall'ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell'Autorità, risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 212/1956, da parte delle autorità prefettizie»;
   tuttavia, tale dichiarazione di incompetenza non appare condivisibile all'interrogante, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: a) in prossimità delle elezioni dirama comunicati stampa circa la vigenza e l'obbligo di osservare il silenzio elettorale; b) nei giorni delle elezioni gestisce un contact center per ricevere le segnalazioni dei cittadini sulle violazioni del silenzio elettorale (per questa attività, sicuramente l'AGCOM riceve e gestisce dei fondi pubblici, coi quali vengono retribuiti dei dipendenti che nelle giornate delle elezioni presidiano il telefono e ricevono le denunce dei cittadini);
   non è ben chiaro pertanto per quale ragione l'Agenzia ritiene di non disporre di tale competenza –:
   se il Presidente del Consiglio, al di là della lettera delle prescrizioni normative, ritenga dignitoso per sé stesso e per la carica che ricopre svolgere o comunque che sia svolta in suo nome attività di propaganda proprio nelle giornate del cosiddetto silenzio elettorale;
   quali iniziative, anche normative, intendano assumere i Ministri interrogati, per quanto di competenza, al fine di arginare definitivamente questa prassi di propaganda elettorale per via telefonica che si pone in aperta violazione dello spirito della normativa citata in premessa;
   quale sia l'autorità alla quale denunziare, a legislazione vigente, tali comportamenti che violano apertamente il principio della eguaglianza delle opportunità fra i concorrenti nella competizione elettorale, con evidenti ricadute sulla stessa genuinità del voto.
(2-00844) «Luigi Di Maio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

propaganda elettorale

applicazione della legge

politica della comunicazione