ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00831

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 03/02/2015
Stato iter:
17/02/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 17/02/2015

CONCLUSO IL 17/02/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00831
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario. In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2015 n. 56 («legge Delrio»), il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge n. 56 del 2014;
   nello specifico la previsione dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2015, n. 56, senza fare alcun tipo di riferimento alle funzioni fondamentali. Si precisa, inoltre, che a decorrere dal 1o gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica è ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31 gennaio 2015), gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore;
   la legge di stabilità, inoltre, prevede che:
    a) entro 60 giorni vanno definite le procedure di mobilità del personale interessato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di conferenza unificata, che dovrà fissare i criteri per realizzare i processi di mobilità, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;
    b) entro 90 giorni, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori regionali, va individuato il personale che rimane assegnato alle province e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
    c) le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1o gennaio 2015 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Le assunzioni effettuate in violazione di tali disposizioni sono nulle;
    d) il Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle province interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni statali comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Le procedure di mobilità si svolgono procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; le assunzioni effettuate in violazione di tali disposizioni sono nulle;
    e) fino alla conclusione delle procedure di mobilità, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
    f) a conclusione del processo di ricollocazione, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle province, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari;
    g) al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva;
    h) nel caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   il 20 gennaio 2015, sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale –  concorsi ed esami n. 5) è stato pubblicato il bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di complessivi 1.031 posti vacanti di personale amministrativo destinato agli uffici giudiziari, a giudizio degli interpellanti non tenendo conto delle previsioni della legge di stabilità che sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione della suddetta procedura;
   inoltre, il bando del Ministero della giustizia ad avviso degli interpellanti ignora e viola il comma 425 della legge di stabilità in quanto non prevede alcuna priorità del personale in sovrannumero delle province e addirittura stabilisce, all'articolo 4 punto 4, che il personale appartenente ad amministrazione diversa dai ministeri dovrà allegare alla domanda una dichiarazione della propria amministrazione, con la quale la stessa si impegna «a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento»;
   è dunque evidente che tale previsione impedisce la partecipazione del personale delle province in quanto queste ultime non posso assicurare l'impegno espresso all'articolo 4, punto 4 del bando sopra indicato, proprio perché l'effetto combinato dei tagli previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e della legge di stabilità 2015 non consentono l'esercizio neanche, delle funzioni fondamentali riconosciute alle province e città metropolitane dalla legge n. 56 del 2014, con conseguente disavanzo di parte corrente, interruzione dei servizi e premessa per il dissesto finanziario;
   in aggiunta il bando risulta secondo gli interpellanti espressamente in contrasto con il comma 425 della legge di stabilità allorché prevede, con riferimento al personale in sovrannumero delle province, che «Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente»;
   è, dunque, evidente che la pubblicazione del bando del Ministero della giustizia rappresenti un comportamento che contraddice in particolare le dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo che più volte hanno affermato che, sebbene la legge di stabilità abbia bloccato qualsiasi processo di assunzione da parte degli altri enti, dalle regioni alle prefetture, agli impiegati delle province spetta, comunque, la priorità insieme ai vincitori di concorso;
   invece di rendere agevole il passaggio in mobilità del personale delle province al Ministero della giustizia, affinché possa trovare collocazione là dove ve ne è necessità ed in particolare nei tribunali che soffrono di cronica carenza di organico, lo rende infatti sostanzialmente inattuabile;
   si tratta dunque di una previsione ad avviso degli interpellanti illogica che non tiene in alcun modo conto dei pesanti tagli di bilancio cui sono state sottoposte le province negli ultimi anni e che quindi rischia di vanificare un percorso virtuoso di valorizzazione del personale oggi non più necessario a seguito del ridimensionamento del ruolo delle amministrazioni provinciali;
   la previsione del bando del Ministero della giustizia ha senz'altro confermato che il risultato finale di tutta questa operazione di riordino regna nell'incertezza sulle funzioni, sui servizi e ancor più sul personale e che, ad oggi, non ha comportato alcun risparmio né alcuna razionalizzazione dei servizi –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare di porre in essere misure incoerenti con gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, e comunque contrarie a quanto prescritto dalla legge di stabilità 2015, ingenerando assoluto discredito nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e per garantire che la norma valga uniformemente per tutti i Ministeri, le amministrazioni periferiche dello Stato, per le regioni e gli enti locali;
   se il Governo intenda ritirare in autotutela il bando, sospenderne i termini o, in alternativa, procedere a rettifica con una nuova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che consenta la mobilità e specifichi che, in ottemperanza al comma 425 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, per il personale delle province si prescinde dall'acquisizione del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente.
(2-00831) «Russo, Palese».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

confederazione sindacale

amministrazione regionale