ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 366 del 20/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 20/01/2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 20/01/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/01/2015
Stato iter:
09/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/10/2015
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2015
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 09/10/2015
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 15/09/2015

ATTO MODIFICATO IL 30/09/2015

DISCUSSIONE IL 09/10/2015

SVOLTO IL 09/10/2015

CONCLUSO IL 09/10/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00820
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 20 gennaio 2015
modificato
Venerdì 9 ottobre 2015, seduta n. 499

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevedendo espressamente che la disposizione si applica non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, tra le quali certamente figura la Rai; la norma impone altresì alle pubbliche amministrazioni e alle società, non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pubblicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e l'importo dei compensi;
   in esecuzione della predetta disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che precisa i contenuti del predetto obbligo di pubblicità, ricomprendendo esplicitamente ogni rapporto di lavoro subordinato o autonomo che implichi la corresponsione di retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, includendo anche i compensi percepiti da società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
   l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ha integralmente sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nella precedente formulazione, prevedeva che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   il decreto-legge n. 101 del 2013 amplia, in primo luogo, l'ambito soggettivo di riferimento del suddetto articolo 60, estendendo la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, e dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
   detto intervento opera, inoltre, sul contenuto informativo dell'obbligo stesso, in particolare per la Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, andando a specificare che il costo annuo del personale comunque utilizzato ed oggetto della comunicazione deve ritenersi riferito ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo; in virtù di tale disposizione, pertanto, anche la Rai è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, in conformità a specifiche procedure definite d'intesa con i predetti dicasteri;
   l'obbligo di pubblicità previsto per la Rai dal richiamato articolo 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, non risulta messo in discussione dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come modificato dal citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non solo non esclude l'obbligo di pubblicità, ma ne conferma la vigenza, non regolando diversamente i relativi obblighi di trasparenza;
   l'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che: «A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 25 gennaio 2015, all'articolo 3, ha stabilito che sono altresì comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   in tema di trasparenza, il contratto di servizio 2010-2013 siglato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico e ancora in vigore, seppur in regime di prorogatio, dispone, all'articolo 27, comma 7, che «la Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
   si ritiene utile ricordare che il 7 maggio 2014 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato il parere di propria competenza previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione. Nel parere approvato dalla Commissione bicamerale, si pone la condizione che il comma 7 dell'articolo 18 dello schema di contratto di servizio preveda che: «La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico». Analoga disposizione è contenuta nel vigente contratto di servizio, ma ad oggi risulta completamente disattesa, come si può evincere anche dalla consultazione del sito internet www.rai.it, nella sezione dedicata al personale, che risulta da tempo in via di aggiornamento;
   nel corso della seduta della Camera dei deputati dell'8 settembre 2014, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze pro tempore, Giovanni Legnini, in risposta ad un'interpellanza urgente presentata dall'interpellante, riferendosi agli obblighi introdotti con la norma di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ha dichiarato che «la Rai, in adempimento dei citati obblighi di legge, ha provveduto a trasmettere nel termine previsto e secondo i criteri delineati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tutti i dati richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica»;
   nella seduta della Camera dei deputati del 31 ottobre 2014, nel rispondere alla precedente interpellanza, la sesta in ordine di tempo, sul tema dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza della Rai presentata dall'interpellante, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, con delega per le telecomunicazioni, Antonello Giacomelli, dichiarava quanto segue: «(...) abbiamo nuovamente sollecitato il MEF, il Ministero dell'economia e delle finanze, per avere una informazione esatta circa le modalità e i tempi con cui si intendeva procedere e il MEF, nuovamente sollecitato, ha comunicato che provvederà a pubblicare, a breve, i dati sui compensi del personale della Rai, in conformità al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nell'ambito delle informazioni relative al costo del lavoro pubblico. Nuovamente sollecitato a dare una definizione temporalmente più precisa del concetto a breve, il MEF ha precisato che questa diffusione avverrà, in modo anticipato, rispetto alla presentazione dei dati del conto annuale 2013, che è prevista entro la fine di quest'anno»;
   sul sito internet www.contoannuale. tesoro.it, riconducibile al Ministero dell'economia e delle finanze, risulta pubblicato il costo annuale del personale Rai per l'anno 2013, limitatamente a dati aggregati e comunque non aggiornati, che ad avviso dell'interpellante non rispettano il dettato normativo;
   l'articolo 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 (cosiddetto decreto Irpef) ha stabilito in 240 mila euro annui il limite massimo ai compensi degli amministratori con deleghe e alle retribuzioni dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 1o maggio 2014; tale previsione non si applica alle società pubbliche autorizzate all'emissione di titoli obbligazionari su mercati regolamentati;
   gli amministratori e i manager della Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sarebbero stati, in base al dettato normativo, soggetti al tetto massimo per i compensi, previsto dal richiamato decreto Irpef;
   in realtà, i precedenti vertici dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo hanno però disposto, alcuni mesi fa, l'emissione di un bond obbligazionario pari a 350 milioni di euro, facendo così rientrare la Rai nell'ipotesi di esclusione dal «tetto massimo dei compensi», richiamata in precedenza;
   a parere dell'interpellante, la tempistica scelta dall'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per l'emissione dei titoli obbligazionari risulta quanto meno sospetta, dal momento che la decisione arriva solo in seguito all'emanazione del suddetto decreto che disciplina il «tetto ai compensi dei manager», avendo come effetto finale quello di escludere la Rai proprio da tali obblighi relativi agli stipendi;
   da fonti giornalistiche si apprende quindi che, come i precedenti vertici Rai hanno goduto di compensi ben superiori alla cifra limite stabilita in 240 mila euro, anche i nuovi vertici, recentemente insediatisi, potranno godere di compensi molto onerosi; il neo direttore generale Antonio Campo Dall'Orto si vedrebbe corrispondere, secondo notizie di stampa, un compenso pari a 650 mila euro annui, mentre la presidente Monica Maggioni avrebbe confermato lo stipendio precedentemente corrisposto in quanto direttrice di Rainews, pari a 300 mila euro –:
   per quale ragione il Governo non abbia sinora provveduto alla pubblicazione dei dati trasmessi dalla Rai e relativi al costo del personale, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, così come letteralmente previsto dal dettato dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   quali misure intendano adottare, secondo le proprie competenze, per garantire, senza ulteriori ritardi, l'attuazione puntuale della normativa richiamata in premessa e rendere così pubblici i dati relativi al costo del personale, per quanto riguarda, in maniera specifica, i singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», in considerazione di quanto previsto dal contratto di servizio vigente, e, anche alla luce di quanto disposto dallo schema di contratto di servizio 2013-2015, che prevede esplicitamente per la Rai l'obbligo di pubblicazione dei curricula e dei compensi lordi dei singoli dirigenti, collaboratori e consulenti;
   per quale ragione il Governo, e segnatamente il Ministero dell'economia e delle finanze in quanto azionista, abbia autorizzato la Rai all'emissione dei titoli obbligazionari, consentendo di fatto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di derogare alle disposizioni in materia di «tetto ai compensi per i manager pubblici» contenute nel cosiddetto decreto Irpef.
(2-00820) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di prestazione di servizi

servizio pubblico

televisione