ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00804

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 360 del 12/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: GELMINI MARIASTELLA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/01/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/01/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00804
presentato da
GELMINI Mariastella
testo di
Lunedì 12 gennaio 2015, seduta n. 360

   La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   allo scopo di fornire al lavoratore uno strumento per poter consumare il pasto fuori casa nei casi in cui non è previsto un servizio di mensa all'interno dell'azienda/ente, in alternativa all'indennità sostituiva di mensa, viene erogato un «ticket restaurant» di importo prestabilito, cosiddetto «buono pasto»;
   nel nostro Paese, oltre il 40 per cento di coloro che pranzano fuori casa per motivi di lavoro in luoghi diversi dalla mensa aziendale utilizzano come mezzo di pagamento il buono pasto fornito dal datore di lavoro;
   il buono pasto viene utilizzato normalmente (in modalità cartaceo o elettronica), da oltre 2,5 milioni di utenti, di cui 1,6 milioni occupati nel privato e 900.000 nel settore pubblico (Stato, enti locali, Asl, università, e altro);
   il mercato dei buoni pasto in Italia ha un valore aggregato di circa 2,8 miliardi di euro;
   il settore dei buoni pasto prevede un ruolo centrale delle società emettitrici che vendono i buoni pasto ai datori di lavoro, i quali a loro volta li somministrano ai dipendenti;
   attualmente le quote di mercato più rilevanti sono distribuite tra quattro società emettitrici, facenti capo a grandi gruppi industriali italo/francesi;
   le 4 società detengono più dell'85 per cento di quota di mercato nel cartaceo ed oltre il 9 per cento del mercato elettronico;
   il primo gruppo Edenred, gruppo quotato a Parigi, con una quotazione di mercato pari 1,2 miliardi di euro, controlla circa il 44 per cento del mercato;
   ai sensi della normativa vigente, contenuta nell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, i buoni pasto non sono né cumulabili, né convertibili in danaro, né cedibili e commerciabili;
   l'attuale disciplina in materia di tassazione dei buoni pasto, non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 5,29 euro per singolo buono;
   attualmente il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente;
   per gli importi superiori, la somma eccedente i 5,29 euro concorre a formare il reddito da lavoro e quindi è sottoposta a tassazione;
   l'importo del buono pasto non soggetto a tassazione è rimasto fermo a 17 anni fa e, attualmente, 5,29 euro non sono sufficienti per coprire interamente il pagamento di un pasto fuori casa;
   il valore medio del buono pasto erogato delle aziende tende ad avvicinarsi sempre alla soglia defiscalizzata;
   un innalzamento del livello al di sotto del quale il buono pasto non è tassabile, potrebbe comportare un incremento del valore dei ticket che vengono dati ai lavoratori, avvicinandolo maggiormente al valore di mercato di un pasto;
   l'aumento di 1,71 euro al giorno equivale a circa 400 euro all'anno in più di reddito netto disponibile per la spesa alimentare di ogni lavoratore (2,3 milioni i beneficiari);
   secondo le stime condotte dal centro studi OpenEconomics, ogni euro aggiuntivo di deducibilità fiscale del buono pasto genererebbe un aumento dello 0,1 per cento di Pil, un incremento del valore aggiunto fino a 1,35 miliardi di euro e un gettito aggiuntivo netto di entrate fiscali fino a 330 milioni di euro;
   il settore dei buoni pasto elettronici rappresenta solo l'11 per cento del mercato totale;
   la legge di stabilità (articolo 1, comma 16), nel modificare l'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ha previsto la defiscalizzazione fino a 7 euro per i soli buoni pasto elettronici;
   la predetta disposizione fissa come termine per l'entrata in vigore il 1o luglio 2015 (articolo 1, comma 17, legge di stabilità 2015);
   il settore è ancora fortemente incentrato sul cartaceo e le imprese di minori dimensioni rischiano di non avere un congruo lasso di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina, il termine del 1o luglio 2015, infatti, appare troppo ravvicinato per consentire alle società emettitrici di passare all'elettronico;
   il rapporto tra l'impresa e la società di emissione dei ticket è regolato da un accordo con una certa durata e il lavoratore non può scegliere la società emettitrice in base alla natura del buono pasto: elettronico o cartaceo;
   la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni prevede per gli enti locali l'obbligo di avvalersi di convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo, come limiti massimi per le acquisizioni in autonomia;
   la tassazione da applicare al buono pasto del lavoratore dipenderà, a parità di valore (fino a euro 7), dalla modalità con la quale la società emettitrice fornisce il ticket: tassazione nel caso di buono pasto cartaceo, defiscalizzazione per e-ticket;
   la defiscalizzazione per i soli ticket elettronici potrebbe comportare un pregiudizio nei confronti di quei lavoratori cui viene riconosciuto un ticket di importo pari a euro 7 in formato cartaceo, rispetto a un lavoratore che, potendo contare su un e-ticket non è tenuto a pagare le tasse, indipendentemente dalla loro volontà;
   l'utilizzo del buono elettronico, se effettuato in conformità alla risoluzione n. 63/e del 2005 dell'Agenzia delle entrate, ovvero assoggettato a regole e non ad accumulo o a ricarica, potrebbe avere l'effetto desiderato di riduzione dell'elusione ed evasione;
   nel 90 per cento dei casi, però, l'uso della card, così come avviene nel caso del buono pasto cartaceo, non è sottoposto a regole e si consente la spendibilità indiscriminata e cumulata presso i supermercati e l'acquisto di prodotti con un regime di IVA agevolato;
   la modalità elettronica può, nel lungo periodo, consentire una gestione più trasparente e tracciabile;
   per il sistema degli e-ticket, gli esercenti si dovrebbero dotare degli hardware necessari che ne consentano l'accettazione (POS, linea internet, campo GPRS);
   gli esercenti, se non dotati di linea internet o ubicati in zone con campo gprs, dovranno provvedere in un tempo non sufficientemente adeguato (1o luglio 2015) a realizzare investimenti infrastrutturali alla ricettività dei vari POS degli emettitori, se non vogliono essere totalmente esclusi dal mercato dell'elettronico;
   attualmente, è necessario un apposito POS per ciascuna società emettitrice e, soprattutto gli esercenti di più piccole dimensioni, non sono al momento dotati dei requisiti minimi e degli spazi sufficienti ad avere i diversi POS delle varie società emettitrici nei propri punti vendita;
   gli esercenti si troverebbero nella situazione di non poter accettare i ticket elettronici, con conseguente perdita di clientela e, conseguentemente, di fatturato a vantaggio delle strutture di più grandi dimensioni che, non dovendo far fronte alle predette difficoltà logistiche e infrastrutturali delle strutture più piccole, riceveranno un vantaggio indiretto dal passaggio all'elettronico;
   ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) e f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuale ANAC), segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici e formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
   l'ANAC nella segnalazione a Parlamento e Governo, rilasciata ai sensi della su richiamata normativa, nella segnalazione del 10 novembre 2011 sulla normativa che regola l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, ha individuato, quale condizione preventiva per l'introduzione a regime del sistema elettronico, la definizione di un quadro regolamentare ad hoc;
   così come suggerito anche dall'ANAC, sarebbe opportuno regolamentare l'utilizzo del buono pasto elettronico, prima dell'introduzione di una norma che ne incentivi l'utilizzo;
   il passaggio al sistema elettronico deve essere opportunamente gestito per evitare, da un lato il proliferare di fenomeni elusivi, dall'altro l'ulteriore concentrazione del mercato;
   la previsione della legge di stabilità non sembra rispondere al predetto obiettivo e, anzi, potrebbe avere l'effetto di una norma dei cui effetti possono beneficiare solo alcuni soggetti, già particolarmente forti nel mercato;
   almeno in sede di prima applicazione, sarebbe stato più opportuno innalzare il limite della defiscalizzazione a 7 euro, indistintamente per tutti i buoni pasto e, fissare un congruo lasso di tempo, non certamente 7 mesi, per consentire a tutte le società, anche quelle di più piccole dimensioni, di attrezzarsi per il passaggio all'elettronico –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno attualizzare il valore del buono pasto al valore di mercato e riconoscere ai lavoratori, attraverso l'innalzamento del valore del buono pasto, in un momento di crisi quale quello attuale, una quota annuale pari a circa 400 euro in più di reddito netto disponibile;
   quali siano le ragioni che hanno comportato, anche in sede di prima applicazione, l'esclusione dei buoni pasto cartacei;
   sulla base di quali stime, analisi, dati sia stato calcolato il termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, al fine di evitare pregiudizi per gli operatori del mercato, compresi gli esercenti che dovranno dotarsi di POS, e per i lavoratori;
   quali iniziative intendano intraprendere per assicurare il rispetto della parità di trattamento alle imprese e ai lavoratori;
   quali misure prevedano di adottare per evitare di agevolare le imprese emettitrici di più grandi dimensioni che già hanno provveduto al passaggio alla modalità elettronica, introducendo distorsioni nel mercato, già fortemente concentrato;
   quali iniziative intendano adottare per evitare che una entrata in vigore della previsione tanto ravvicinata nel tempo possa arrecare un pregiudizio per le imprese che non sono ancora passate alla modalità elettronica, e che non riuscirebbero a farlo entro il termine previsto del 1o luglio 2015, favorendo, nel frattempo, le imprese più grandi che sono già attrezzate per l’e-ticket e che già gestiscono la quota maggioritaria del mercato;
   secondo quali modalità verranno evitate possibili distorsioni del mercato che potrebbero prefigurare un abuso di posizione dominante da parte delle imprese che già sono attrezzate per il ticket elettronico;
   quali azioni intendano porre in essere per monitorare accordi di rete che escludano società di piccola e media dimensione, aumentando ulteriormente le barriere all'ingresso del mercato che, allo stato attuale, è a tal punto concentrato da configurare, di fatto, un oligopolio;
   quali misure intendano adottare per conformarsi alla segnalazione dell'ANAC, con particolare riferimento alla parte in cui riteneva auspicabile «un processo di riforma complessiva della regolamentazione in tema di servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, che tenga in particolare conto le possibilità di ottimizzazione del servizio legate alla diffusione di soluzioni innovative da disciplinare nel quadro normativo di riferimento»;
   quali iniziative intendano intraprendere per regolarizzare, in maniera sistematica, il settore dei ticket sostitutivi del servizio di mensa, e per assicurare il rispetto della normativa.
(2-00804) «Gelmini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria elettronica

elettronica

concentrazione economica