ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00384

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 161 del 28/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: KRONBICHLER FLORIAN
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/01/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/01/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 31/01/2014
Stato iter:
04/02/2014
Fasi iter:

RITIRATO IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interpellanza 2-00384
presentato da
KRONBICHLER Florian
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   l'Italia, da ultima dei Paesi interessati, con la legge 9 novembre 2012, n. 196, ha ratificato il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
   in sede di approvazione del disegno di legge di ratifica del suddetto protocollo, il Governo accogliendo il 17 ottobre 2012 l'ordine del giorno n. 9/05465/001, ha di fatto aperto la strada ad avviso dell'interpellante ad una cosiddetta «dichiarazione interpretativa», il cui obiettivo è sostanzialmente quello di esautorare il suddetto Protocollo del suo contenuto centrale, ossia: di ignorare, per quanto al territorio italiano, il divieto della realizzazione della ormai famigerata Autostrada Alemagna;
   il suddetto ordine del giorno approvato, testualmente chiede di «chiarire, all'atto del deposito dello strumento di ratifica del Protocollo in oggetto, eventualmente anche attraverso la formulazione di una dichiarazione interpretativa, che le disposizioni dell'articolo 11 non pregiudicano la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano, comprese le infrastrutture necessarie per lo sviluppo degli scambi con i Paesi situati a nord dell'arco alpino, e che le disposizioni relative all'internalizzazione dei costi esterni, di cui agli articoli 3, comma 1, 7, comma 1, e 14 sono da riferirsi all’acquis comunitario»;
   è evidente secondo l'interpellante quindi l'obiettivo dell'atto di indirizzo accolto, sostenuto in modo per niente velato dalla rappresentanza di categoria degli autotrasportatori: non ostacolare la realizzazione del progetto di collegare il Veneto con «strada di grande comunicazione» con l'area economica a nord delle Alpi, nota sotto il nome di «Auto – o Superstrada Alemagna»;
   detta autostrada, se anche realizzata solo su territorio italiano, avrebbe come effetto un massiccio indotto di traffico, di merci e di persone, sulle reti stradali all'interno dell'arco alpino e oltre;
   ad avviso dell'interpellante, una simile «dichiarazione interpretativa» è da qualificare una riserva indebita. Non si può voler far parte di un accordo internazionale per sostenere allo stesso momento, di «interpretare» lo stesso nel senso di non applicare un punto centrale dell'accordo medesimo;
   è peraltro noto che il Governo austriaco nel frattempo sta sondando la disponibilità del Governo italiano di far chiarezza su questo specifico punto. A Vienna pare si rafforzi la convinzione che la Repubblica austriaca debba intraprendere un passo ufficiale nei confronti del suo Stato partner Italia per deporre ricorso formale contro tale «interpretazione»;
   in base alla normativa internazionale tale ricorso va deposto entro un anno dal relativo atto che, appunto risale al 7 febbraio dell'anno 2013. Di conseguenza, il termine scadrà il 6 febbraio prossimo –:
   se non ritenga indispensabile fornire le opportune e necessarie assicurazioni circa la volontà di garantire il pieno e completo rispetto della legge n. 196 del 2012, di ratifica del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento al diniego circa la realizzazione del progetto di «Auto – o Superstrada Alemagna».
(2-00384) «Kronbichler».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ALPI

EUROVOC :

regione alpina

costruzione stradale

rete stradale

accordo internazionale

norma internazionale