ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 102 del 22/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: VITELLI PAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOMBASSEI ALBERTO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
NESI EDOARDO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
CESA LORENZO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
FAUTTILLI FEDERICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
MARAZZITI MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
CERA ANGELO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
PIEPOLI GAETANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
CARUSO MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
ADORNATO FERDINANDO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
DE MITA GIUSEPPE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
CIMMINO LUCIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
ROMANO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
RABINO MARIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
ROSSI DOMENICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
CAUSIN ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013
ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/10/2013
Stato iter:
25/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/10/2013
Resoconto VITELLI PAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/10/2013
Resoconto FASSINA STEFANO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/10/2013
Resoconto VITELLI PAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/10/2013

SVOLTO IL 25/10/2013

CONCLUSO IL 25/10/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00264
presentato da
VITELLI Paolo
testo presentato
Martedì 22 ottobre 2013
modificato
Venerdì 25 ottobre 2013, seduta n. 105

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha introdotto nuove misure dei canoni demaniali marittimi, destinate essenzialmente agli stabilimenti balneari, ma che ne estende l'applicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle strutture portuali della nautica da diporto sin qui normate dal decreto ministeriale n. 343 del 1998;
   il comma 252 dell'articolo 1 della citata legge, infatti, dispone che le misure dei canoni «si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto»;
   l'applicazione delle nuove misure ha comportato un incremento dei canoni di queste strutture compreso fra 2 e 8 volte quello pattuito negli atti formali di concessione a tale data già rilasciati, ed un conseguente oneroso adeguamento delle garanzie fideiussorie previste dagli stessi atti formali;
   la richiesta di corrispondere le nuove misure alle società di gestione di queste strutture, già operanti al gennaio 2007, con atto formale di concessione ha originato tout court una variazione sostanziale alla «concessione/contratto» sottoscritto con il concessionario disapplicando sia norme civilistiche, sia norme del codice della navigazione;
   fra una concessione ad uso turistico ricreativo (stabilimento balneare) ed una per strutture per la nautica da diporto esiste una sostanziale differenza: la prima consente il mero godimento di un bene dello Stato senza o con bassissimi investimenti, paragonabile ad una semplice locazione con rapporto costi benefici molto favorevole; la seconda presuppone ingenti e costose opere da parte del concessionario che si sostituisce allo Stato nella costruzione e lascia allo Stato tutto il complesso a fine concessione;
   si tratta di concessioni che non possono essere trattate allo stesso modo, tanto è vero che nel 1998 furono emanati due distinti decreti ministeriali (il n. 342 e il n. 343) per la determinazione dei canoni delle due differenti tipologie di concessione. Il canone per quelle ad uso diportistico era decrescente al crescere dell'importanza delle opere realizzate, al contrario di quelle ad uso turistico balneare;
   le concessioni ad uso turistico balneare hanno poi una durata generalmente molto breve e i relativi piani finanziari e le relative previsioni economiche possono essere fatte frequentemente e frequentemente corrette, mentre le concessioni ad uso diportistico sono di durata pluridecennale ed il primo piano economico finanziario, costruito con un certo canone demaniale e con determinati investimenti, non è modificabile;
   essendo il piano economico finanziario, presentato dal concessionario, elemento essenziale della concessione/contratto, l'applicazione delle nuove misure, senza una revisione del piano stesso ed una verifica della sua compatibilità con la durata della concessione, rappresenta un'unilaterale sostanziale modifica del contratto, lesiva dei diritti del concessionario;
   poiché la legge n. 296 del 2006 per le concessioni con pertinenze demaniali prevede già un criterio di riduzione dei canoni proporzionale al crescere delle dimensioni delle pertinenze stesse, lo stesso criterio andrebbe applicato alle concessioni per strutture portuali che hanno dimensioni molto più elevate delle concessioni turistico ricreative, con conseguenti canoni elevatissimi anche se con sfruttamento delle aree molto più basso (acqua libera, strade e parcheggi pubblici);
   l'applicazione delle nuove misure ha sostanzialmente inficiato la redditività degli investimenti effettuati, costringendo i concessionari ad una revisione drastica dei costi di gestione, intervenendo con pesanti riduzioni sia di quelli per il personale sia di quelli per i servizi e la manutenzione;
   i commi 251 e 252 della legge n. 296 del 2002 confermano la distinzione fra le due tipologie di concessioni (uso ricreativo e strutture per la nautica): per le prime la normativa stabilisce che le nuove regole tariffarie si applicano a quelle «rilasciate o rinnovate», mentre per le seconde si limita a dire che le nuove tariffe si applicano dal 1o gennaio 2007 (sarebbe stato pleonastico ripetere per quelle «rilasciate o rinnovate» ma è evidentemente sottinteso). Manca, invece, del tutto nel testo della norma che la stessa ha effetto anche sulle concessioni in essere, con una retroattività peraltro non consentita dalle disposizioni preliminari al codice civile;
   in esito a quanto precede, i concessionari in possesso di atto formale al gennaio 2007 hanno avviato un corposo e gravoso contenzioso di legittimità nelle diverse sedi, civili ed amministrative;
   allo stato, una parte dei ricorsi ha avuto esito positivo per il concessionario, con il riconoscimento da parte della magistratura dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione; una parte ha avuto esito negativo ed una parte ha ottenuto la sospensione del pagamento del nuovo canone in attesa di superiori decisioni;
   il Consiglio di Stato, con ordinanza del maggio 2012, ha ravvisato aspetti di incostituzionalità della norma così esprimendosi:
   «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) (...) cautelarmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: a) visti gli articoli 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si applica alle concessioni per la realizzazione e gestione delle infrastrutture per la nautica da diporto già rilasciate alla data della sua entrata in vigore, nei sensi di cui in motivazione; b) accoglie la domanda cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione e compensa le spese della fase cautelare; c) dispone la sospensione del presente giudizio; d) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; e) ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica; f) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese (...)» –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di adottare urgenti iniziative, anche di tipo normativo, volte a risolvere una problematica che: rende oltremodo precario e incerto qualsiasi investimento nello specifico settore della portualità turistica che contribuisce in misura importante al prodotto interno lordo, alle economie locali ed all'occupazione; inficia il principio dell'affidamento e della tutela dell'impresa; modifica gli equilibri economico-finanziari delle iniziative imprenditoriali ed ha contribuito alla crisi delle imprese del settore, testimoniata dai negativi bilanci della maggioranza di esse; per l'evidente diversità dei pronunciamenti giudiziari allo stato emessi, costringe spesso i concessionari ad operare in un regime di evidente disparità di condizioni, anche rispetto a strutture territorialmente vicine, se non contigue, con spiacevoli riflessi sulla corretta concorrenza e sul trattamento degli utenti.
(2-00264) «Vitelli, Bombassei, Oliaro, Nesi, Galgano, Cesa, Fauttilli, Marazziti, Cera, D'Agostino, Matarrese, Vecchio, Monchiero, Vargiu, Gigli, Piepoli, Caruso, Binetti, Antimo Cesaro, Adornato, De Mita, Cimmino, Andrea Romano, Vezzali, Librandi, Rabino, Sottanelli, Molea, Rossi, Causin, Zanetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

terreno demaniale

imbarcazione da diporto

cessazione dei pagamenti

piano di finanziamento

soppressione di posti di lavoro

investimento

infrastruttura turistica

regione costiera