ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00222

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 24/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 24/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/09/2013
Stato iter:
04/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/09/2013
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE INTERPELLANTE 27/09/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
ILLUSTRAZIONE 04/10/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/10/2013
Resoconto FASSINA STEFANO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/10/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/09/2013

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/09/2013

DISCUSSIONE IL 04/10/2013

SVOLTO IL 04/10/2013

CONCLUSO IL 04/10/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00222
presentato da
ZANETTI Enrico
testo presentato
Martedì 24 settembre 2013
modificato
Venerdì 4 ottobre 2013, seduta n. 91

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   in attuazione del decreto legislativo n. 39 del 2010, recante la disciplina della revisione legale, sono stati emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti regolamenti: decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144, regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Gazzetta ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012); decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 145, regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (Gazzetta ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012); decreto ministeriale 25 giugno 2012, n. 146, regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Gazzetta ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012); decreto ministeriale 24 settembre 2012, istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della commissione centrale per i revisori contabili (Gazzetta ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012); decreto ministeriale 24 settembre 2012, determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali (Gazzetta ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012); decreto ministeriale 1o ottobre 2012, determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi (Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012); decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261, regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Gazzetta ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013); decreto ministeriale 8 gennaio 2013, n. 16, regolamento concernente la gestione della «sezione dei revisori inattivi», in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Gazzetta ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013);
   risultano, invece, ancora da emanare i regolamenti concernenti i seguenti aspetti della disciplina: esame di idoneità professionale, ex articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010; formazione continua, ex articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010; deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, ex articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2010; indipendenza e obiettività, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010; principi di revisione, ex articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010; elaborazione dei principi, ex articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2010; indipendenza, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010; controllo della qualità, ex articolo 20 del decreto legislativo 39 del 2010;
   in particolare, la mancata emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, recante «Esame di idoneità professionale», determina, di fatto, l'impossibilità di accedere al registro dei revisori legali; infatti, al di là della salvaguardia dei diritti acquisiti alla data del 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 145 del 2012, che, all'articolo 17, disciplina la prima formazione del registro, fino all'emanazione del predetto regolamento non sarà più possibile accedere al registro;
   a tale proposito giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale n. 145 del 2012, «hanno diritto all'iscrizione nel registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì iscritti, su richiesta: 1) coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento (il termine ultimo è previsto per il 12 settembre 2013); 2) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al registro, superato l'esame medesimo (la norma in questo caso non sembra porre termini decadenziali)»;
   il vuoto normativo creatosi per la mancata emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 è, ad avviso degli interpellanti, il frutto dell'errata interpretazione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel quale sono incorsi il Ministero della giustizia e quello dell'economia e delle finanze; si osserva, infatti, che l'articolo 43 del citato decreto legislativo prevede, in base al combinato disposto dei commi 1 e 4, che è abrogata, ma resta in vigore fino all'emanazione dei regolamenti previsti dal predetto decreto legislativo, la previgente normativa e che, fino all'emanazione di tutti i regolamenti per revisore legale, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
   appare dunque lecito domandarsi se dall'emanazione solo di alcuni decreti attuativi possa derivare l'abrogazione di tutta la previgente normativa. Se, cioè, una disciplina parziale ed inorganica possa sostituirsi alla complessa regolamentazione in materia di revisione legale formatasi e consolidatasi in numerosi anni di produzione legislativa e applicazione pratica della stessa; appare evidente, come dimostrano i fatti, che ciò non sia possibile e che assumere, contrariamente a quanto previsto dalla legge, la sostituzione di norme che non possono essere applicate alla compiuta disciplina previgente determina (come ha determinato) un grave vuoto normativo, con incertezze e confusione in una materia tanto delicata quanto sicuramente è quella del controllo legale dei conti;
   per comprendere gli effetti dell'indirizzo interpretativo assunto dalla Ragioneria generale dello Stato, che nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze cura la materia della revisione legale, giova presentare il caso di un giovane commercialista al quale, in data 7 agosto 2013, la Consip spa comunicava il diniego all'iscrizione nel registro dei revisori legali disposto con decreto del 23 luglio 2013 dell'ispettore generale di finanza. La motivazione indicata nel decreto a supporto del diniego di iscrizione al registro è la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, che dispone che: «Possono chiedere l'iscrizione al registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4». Nelle premesse del provvedimento di diniego viene rilevato dal direttore generale di finanza sia il mancato svolgimento da parte della giovane commercialista di un esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sia la mancata acquisizione, alla data del 13 settembre 2012, del diritto di essere iscritto nel registro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale n. 145 del 2012, in quanto la giovane commercialista in questione ha concluso il periodo del tirocinio triennale successivamente al 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 145 del 2012. Non si comprende come si fa a sostenere che la dottoressa in questione non ha superato l'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, se manca il regolamento che deve disciplinare l'esame;
   intanto, mentre la Ragioneria generale dello Stato dispone il rigetto delle domande d'iscrizione nel registro dei revisori legali per il mancato superamento dell'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, esame non ancora disciplinato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Consip spa introita i versamenti, ammontanti ad euro 50, effettuati dai richiedenti l'iscrizione a titolo di copertura delle spese di segreteria, e lo Stato i circa 16 euro della marca da bollo che necessariamente deve essere apposta sulla domanda di iscrizione;
   è di tutta evidenza come il vuoto normativo determinatosi sta producendo effetti paradossali, la cui gravità evidenzia l'insensatezza di un'interpretazione, che oggi appare chiaramente priva di fondamento normativo, fortemente voluta dai Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, che in maniera, a giudizio degli interpellanti, gravemente miope hanno determinato la paralisi di un pubblico registro, al quale non è più consentito accedere, tranne per chi ne aveva già acquisito il diritto –:
   se non si ritenga opportuno rivedere senza indugio l'errata interpretazione che ha prodotto questo vuoto normativo, ripristinando l'applicazione della «vecchia» disciplina fino all'emanazione di tutti i regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39 del 2010, come peraltro risulta chiaramente rinvenibile nel disposto dell'articolo 43 del decreto medesimo;
   in subordine, se non si ritenga opportuno quanto meno procedere senza indugio all'adozione del regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, disciplinando l'esame richiesto per l'accesso al registro e disponendo adeguate e ragionevoli equipollenze con l'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, eliminando in tal modo l'incresciosa situazione generatasi, tale per cui un pubblico registro risulta oggi di fatto trasformato in quella che agli interpellanti appare una casta chiusa, a scandaloso svantaggio, una volta di più in Italia, dei giovani professionisti.
(2-00222) «Zanetti, Dellai».

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