ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 61 del 30/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 30/07/2013
MINISTERO DELL'INTERNO 30/07/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00164
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Martedì 30 luglio 2013, seduta n. 61

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   in data 16 giugno 2013 è stato arrestato in attesa di essere estradato dal Centro nazionale anticrimine informatico (Cnaipic) della Polizia delle comunicazioni, NOORI Ahmad, cittadino afgano, ritenuto responsabile dell'omicidio della moglie, Fahezeh Ahmad;
   il signor NOORI Ahmed si è allontanato, dopo la morte della moglie, ed ha portato con sé la figlia di due anni Noora Asma nata il 13 giugno 2011, in Iran, cittadina afghana, residente in Norvegia;
   il giorno 16 giugno 2013 alle ore 20.00, presso l'Istituto «Linda Penotti» Suore Calsanziane Via Casalotti n. 73 Roma, la squadra mobile della questura di Roma, su disposizione orale della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, dottoressa Di Stasio, si è proceduto all'affidamento della minore a Scolastica Rosso nata a Giulianova (Teramo) l'8 gennaio 1943 residente a Roma in via Casalotti 73;
   in data 18 giugno 2013 la procura della Repubblica nella persona del sostituto procuratore della Repubblica dottoressa Anna Di Stasio pregava con puntualità gli uffici della questura di Roma squadra mobile CNAIPIC, e la direzione centrale della polizia criminale SIRENE di acquisire con urgenza informazioni in ordine alla cittadinanza ed alla residenza della minore, all'esistenza di parenti entro il quarto grado con la massima sollecitudine;
   in data 19 giugno 2013 il signor Ahmed NOORI ha negato il consenso all'estradizione, al solo fine espresso di poter attendere il rimpatrio della figlia mediante consegna ad uno dei suoi familiari residenti in Norvegia;
   in data 1o luglio 2013 la dottoressa Capranica, giudice del tribunale per i minorenni, proc. 1203/13 VG, ha depositato ed inviato in data 2 luglio 2013 copia del decreto con il quale il lo stesso tribunale composto dalla dottoressa Angela Rivellese (presidente), dottoressa Cristina Capranica (giudice relatore), dottor Christian Veronesi (giudice onorario), dottoressa Benedetta Biancalana (giudice onorario) ha ritenuto: «che, allo stato, devono essere emessi solamente provvedimenti urgenti di tutela ed assistenza della bambina per disporre contemporaneamente approfondimenti istruttori relativi alla cittadinanza e residenza abituale della minore – che si trova in Roma solo casualmente perché illecitamente condotta dal padre, in fuga dai provvedimenti delle Autorità norvegesi di restrizione della libertà personale per l'omicidio della moglie... – fermo restando che non risultano elementi per opporsi al rimpatrio della minore in Norvegia – territorio dove la minore risiedeva stabilmente da alcuni mesi insieme alla famiglia – dove l'Ufficio preposto potrà individuare l'esistenza di familiari o parenti che potranno prendersi cura della minore ovvero reperire altra sistemazione collocativa idonea alla sua protezione». Per questi motivi a tutela della minore il tribunale richiedeva «alla direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno l'invio di nota di aggiornamento con l'indicazione della cittadinanza della minore e del luogo di residenza abituale prima della breve permanenza in Roma e dell'arresto del padre, Noori Ahmad, con il quale la bambina è stata trovata» e contestualmente dichiarava: «che, allo stato non risultano al tribunale elementi per opporsi alla richiesta di rimpatrio della minore formulata dalle autorità della Norvegia e richiede[va] alla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno di aggiornare con urgenza il tribunale in merito all'esito della procedura di estradizione del padre del padre della minore e rimpatrio della bambina»;
   in data 2 luglio 2013 il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale della polizia criminale inviava comunicazione a mezzo fax alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni alla cortese attenzione del sostituto procuratore della Repubblica dottoressa Di Stasio, il cui contenuto segnalato come urgentissimo è del seguente tenore: «Il S.I.R.E.N.E norvegese ha comunicato di aver ricevuto da parte dell'ambasciata norvegese a Roma la copia del provvedimento emesso da codesta A.G. riguardante il rimpatrio della minore in argomento ed ha richiesto determinazioni circa l'attivazione delle modalità del suddetto rimpatrio. Premesso quanto sopra si rappresenta la dipendente DIVISIONE S.I.R.E.N.E. non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito pertanto si invita codesta A.G. di voler far pervenire copia del provvedimento riguardante la decisione circa il rimpatrio della minore al fine di interessare per le previste procedure il collaterale ufficio norvegese». Si restava anche in quel caso in attesa di un «cortese urgente riscontro»;
   in data 9 luglio 2013 il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale della polizia criminale, inviava comunicazione a mezzo fax al tribunale per i minorenni, sezione civile 2o collegio, all'attenzione della dottoressa Capranica il seguente urgentissimo testo: «Si comunica che il collaterale organo norvegese ha ricevuto per il tramite dall'ambasciata di Norvegia a Roma copia del provvedimento n. 1203/2013 relativo alla minore NOORI Asma nata il 13 giugno 2011 ed ha sollecitato determinazioni circa l'eventuale rimpatrio. Si precisa inoltre che le informazioni richieste nel suddetto provvedimento circa la cittadinanza e la sua residenza abituale antecedente la sua permanenza a Roma sono state già trasmesse il 17 giugno 2013 alla dottoressa Di Stasio (Sostituto Procuratore della Repubblica) che in precedenza aveva in carico il caso»;
   prosegue il testo a firma del F.to II direttore del servizio: «Ciò posto si rappresenta che a tutt'oggi non risulta pervenuto alcuna comunicazione da codesta AG circa il rimpatrio della minore e si resta in attesa di conoscere le decisioni adottate in merito al fine di poter informare il collaterale organo norvegese per l'eventuale attivazione previste procedure di rimpatrio». Si precisava di essere «in attesa di cortese urgente riscontro».
   in data 15 luglio 2013 il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale polizia criminale, direzione centrale polizia criminale Prot. MI-123-U-B-5-4-2013-1263 si rivolge nuovamente al tribunale per i minorenni di Roma sezione civile II collegio, alla cortese attenzione della dottoressa Capranica nonché alla questura di Roma squadra mobile IV Sezione trasmettendo nota prevenuta dal collaterale organo norvegese si chiedeva «con preghiera di voler aderire a quanto richiesto»;
   la decisione dell'autorità norvegese è stata, vista la situazione della bambina, attualmente senza genitori, di dare in affidamento la minore Asma NOORI nata il 13 giugno 2011 al Servizio per la Cura e la Tutela dei bambini di Lister in Norvegia;
   la stessa minore, riferiscono le autorità norvegesi, è residente nel Municipio di LYNGDAL in Norvegia. La bimba va rimpatriata in Norvegia ed i responsabili dei servizi sociali di Lister hanno il dovere di affidare la stessa minore ad una struttura temporanea adeguata. Il personale addetto sarebbe stato pronto a mettersi in viaggio immediatamente su un volo diretto a Roma;
   le autorità norvegesi infatti (Norvegia S.I.R.E.N.E.) una volta avuta notizia della «conferma» del rimpatrio, avevano poi inviato una proposta di piano di viaggio del seguente tenore: «I rappresentanti del Lister Child Welfare Service si sarebbero rec[ati] in Italia: 1) signora Linn Gunhad SINOGBAKKEN, data di nascita 27 giugno 1965 telefono +4748511290/+4794532659 e 2) la signora Sedil Waager GLOMSER nata il 25 agosto 1971 avendo programmato di tornare in Norvegia con la minore venerdì 19 luglio 2013 con volo DY3731 (norvegese) da Roma Fiumicino alle ore 11:50 con arrivo a Copenaghen. Alle ore 14:10 da Copenaghen con volo WE207. Arrivo a Ktskareand Kjevik alle ore 17:25;
   in alternativa il giovedì 18 luglio 2013 con gli stessi voli». Quindi si pregava «di comunicare con urgenza se l'autorità competente p[oteva] accettare il questo viaggio.» Si chiedeva che venissero informate le autorità interessate e «Si prega[va] di inviare il nome di una persona di contatto con i recapiti che l'ambasciata/Lister Child Welfare Service era in grado di contattare in Italia. Si ringrazia[va] nuovamente «per la gentile collaborazione»;
   in data 16 luglio 2013 il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale polizia criminale protocollo MI-123-U-B-5-4-2013-1275 (Oggetto: NOORI ASMA nata il 13 giugno 2011 inserita in SIS II dalla Norvegia come Minore scomparsa) scrive – al tribunale per i minorenni sezione civile 2° Collegio in specie alla cortese attenzione della dottoressa CAPRANICA (Rif.to 1203/13VG), alla questura di Roma squadra Mobile IV sezione, alla direzione centrale per la polizia stradale ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato servizio polizia postale e delle comunicazioni, centro nazionale anticrimine informatico per protezione delle infrastrutture critiche – rappresentando con urgenza che «quest'Ufficio è costantemente sollecitato dagli organi di polizia giudiziari norvegesi (compresa anche l'ambasciata di Norvegia a Roma) al fine di comunicargli la soluzione della vicenda. A tutt'oggi non abbiamo ricevuto determinazioni utili per la riconsegna della minore in oggetto indicata.» Conclude la nota con la formula di cortesia di comunicare ogni utile notizia da inoltrare alle autorità della Norvegia;
   in data 17 luglio 2013 il tribunale per i minorenni nella persona del giudice dottoressa Capranica così risponde: «Si comunichi alla Direzione scrivente che questa Autorità Giudiziaria, trattandosi di minore con residenza abituale in altro Stato, non è attribuita la funzione di assumere determinazioni sulle modalità di “riconsegna” della bambina, se non quella di verificare che non vi siano ostacoli giuridici al suo rimpatrio reclamato dal Paese di provenienza. Tale provvedimento è stato da tempo (28 giugno 2013) emesso, sicché si è fatta contestuale richiesta di conoscere quando il rimpatrio sia avvenuto; nessuna altra determinazione è rimessa a questo Tribunale. Alla Cancelleria per l'invio urgente con fax»;
   in data 25 luglio 2013 II Giudice dottoressa Capranica del tribunale per i minori in risposta all'ennesima istanza depositata dal procuratore del padre della bambina nella quale una volta evidenziata l'incompetenza espressa dallo stesso tribunale ad effettuare la «consegna» della minore, si sollecitava l'affidamento presso l'ambasciata norvegese è contestualmente si chiedevano aggiornamenti in merito alle richieste istruttorie a suo tempo formulate dal collegio preso atto dei tempi lunghissimi oramai decorsi. Il giudice ribadiva per iscritto quasi contestualmente al deposito di aver adottato un provvedimento di natura provvisoria «in attesa del rimpatrio della bambina» e contestualmente si chiedeva la trasmissione via fax di quanto scritto al Ministero dell'interno polizia criminale IV sezione al fine di acquisire informazioni sull'avvenuto rimpatrio della bambina;
   in data 24 luglio 2013 l'avvocato del padre della piccola Asma informava la segreteria generale del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, l'ufficio VII D.G.I.T. del Ministero degli affari esteri e l'ambasciata norvegese del quadro venutosi a creare attorno alla piccola Asma Noori: un tribunale per i minorenni incompetente come espressamente dichiarato dalla stessa A.G. a «riconsegnare» la piccola, un Ministero dell'interno che è costantemente e giustamente pressato dalle autorità norvegesi, ma che continua domandare informazioni all'autorità giudiziaria, ora alla procura per i minorenni, ora al II Collegio civile del tribunale per i Minorenni ed infine un Ministero degli esteri all'oscuro di tutta quanta la vicenda;
   il legale ha altresì inviato copie dei documenti degli zii che vivono in Norvegia presso il campo destinato ai rifugiati collocato in prossimità di Oslo. Lì vivono la sorella ed il cugino di Ahmed NOORI, sposato con la sorelle dell'arrestato: il primo si chiama Nazir TAJIK nato il 29 aprile 1989 in Afghanistan, la seconda con Aeida Noori. Si sono allegati i documenti di identità, il certificato di matrimonio rilasciato dall'ambasciata dell'Afghanistan in Teheran trasmessi al difensore dallo zio della piccola, il quale ha manifestato la propria volontà ad accudire la piccola Asma unitamente alla moglie –:
   se alla luce di quanto esposto in premessa i Ministri interpellati non ritengano necessario e opportuno fornire spiegazioni sulla vicenda, chiarendo in primis se alla data odierna si è proceduto al rimpatrio della bambina;
   per quali motivi non si sia proceduto alla consegna della minore i giorni 18 e del 19 luglio 2013 così come richiesto dalle autorità norvegesi, le quali avevano altresì indicato il numero di volo;
   perché una volta intervenuto il decreto del tribunale per i minorenni attestante la mancanza di ragioni ostative, non si sia provveduto immediatamente alla consegna della bambina adducendo la necessità di ulteriori accertamenti in merito alla residenza abituale ed alla nazionalità, informazioni già note al Tribunale a far data dal 20 giugno 2013;
   per quali ragioni il Ministero dell'interno una volta espressa l'incompetenza del tribunale per i minorenni, non abbia proceduto al rimpatrio della bambina, e per quali ragioni non ne fosse a conoscenza antecedentemente;
   per le quali motivi, pertanto, non si sia proceduto alla rimpatrio della bambina per il tramite degli zii;
   per quali ragioni non si sia ritenuto opportuno informare il Ministero degli affari esteri e se, a far data dal 24 luglio 2013, ricevuta l'istanza del difensore lo stesso dicastero abbia posto in essere qualche attività in merito;
   se, il Ministero della giustizia non intenda verificare se sussistano i presupposti per avviare iniziative ispettive presso il Tribunale per i minorenni.
(2-00164) «Lombardi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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minore eta' civile

Norvegia

ambasciata

polizia

tutela

fanciullo

estradizione

omicidio