ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: LACQUANITI LUIGI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 29/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/04/2013
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/04/2013
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/04/2013
ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2013
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/08/2013
Stato iter:
03/06/2014
Fasi iter:

SOLLECITO IL 27/09/2013

RITIRATO IL 03/06/2014

CONCLUSO IL 03/06/2014

Atto Camera

Interpellanza 2-00029
presentato da
LACQUANITI Luigi
testo di
Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   la nostra Costituzione, nella parte dei princìpi fondamentali, dopo aver sancito all'articolo 8, primo comma, che «tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge», stabilisce che anche quelle «diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano», fissando il principio secondo cui «i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze»;
   l'intervento del legislatore costituente, pur nella sopravvivenza della normativa preesistente basata sul principio dei cosiddetti «culti ammessi», espressione della volontà del legislatore fascista, ne circoscrive l'ambito e le modalità applicative, grazie al novellato strumento delle «intese», chiamato a regolare i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica;
   in ragione di quanto richiamato si sono succedute nel tempo numerose intese che hanno regolato, anche in tempi molto recenti, i rapporti fra molteplici confessioni religiose e lo Stato;
   la legge regionale della Lombardia n. 12 dell'11 marzo del 2005, «legge per il Governo del territorio», che all'articolo 52 si occupa, in particolare, dei «mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie», ha introdotto una disciplina fortemente restrittiva in relazione al mutamento di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto, assoggettandoli a permesso di costruire (articolo 52, comma 3-bis, della legge citata);
   tale legge, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 52 e 53, vincola quindi il cambio di destinazione d'uso di locali ab origine aventi destinazione differente dal culto a condizioni restrittive non previste per altre tipologie di locali, assegnando grande discrezionalità in capo alle amministrazioni locali e associando a tale discrezionalità un meccanismo sanzionatorio particolarmente severo;
   quanto ne emerge è che, ad oggi, nei fatti, è possibile ottenere in via automatica la destinazione d'uso di locali già adibiti a cinema o a teatro, per ristrutturarli e trasformarli in un supermercato, ma non lo è invece aprire un luogo di culto di una confessione religiosa diversa da quella cattolica, pur nel rispetto dei piani di governo del territorio locali e nell'esperimento pieno e completo delle prescrizioni della normativa sulla sicurezza;
   la puntuale applicazione della norma richiamata ha portato alla chiusura di più di venti luoghi di culto, punti di riferimento per comunità evangeliche e protestanti, composte soprattutto da immigrati neri d'Africa e, non ultimo, al caso della chiesa pentecostale «Christ Peace and Love» di Gorle (Bergamo), il cui luogo di culto di proprietà è stato oggetto di confisca, una vicenda solo da poco risolta con l'annullamento del provvedimento da parte del TAR di Brescia e la restituzione dell'immobile alla comunità;
   tale legge della regione Lombardia che, riguardo quanto previsto dalla disposizione citata, non trova precedenti in altre regioni, ha finito di fatto per limitare l'esercizio della libertà sancita dall'articolo 8 della Costituzione, senza che venisse peraltro motivata dal legislatore l'assegnazione di poteri tanto ampi in capo alle amministrazioni locali;
   ad avviso degli interpellanti, forte è il dubbio che, almeno in relazione alla questione sollevata, sia stata di fatto ripristinata la dottrina dei cosiddetti «culti ammessi», così come pensata dal legislatore fascista, in aperto contrasto con quanto previsto dall'articolo 8 della Costituzione –:
   quale sia l'indirizzo politico che governa i rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche, considerato che questo deve in ogni caso essere informato al pieno rispetto dall'articolo 8 della Costituzione, ovvero a uno dei princìpi fondamentali della stessa.
(2-00029) «Lacquaniti, Melilla, Pellegrino, Piras, Zan».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

costituzione

liberta' di religione

Lombardia

cattolicesimo

fascismo