ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01757

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 891 del 27/11/2017
Abbinamenti
Atto 1/01725 abbinato in data 27/11/2017
Atto 1/01738 abbinato in data 27/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2017
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2017
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2017
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2017


Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 27/11/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/11/2017

DISCUSSIONE IL 27/11/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2017

Atto Camera

Mozione 1-01757
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Lunedì 27 novembre 2017, seduta n. 891

   La Camera,
   premesso che:
    il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (Bce) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati (linee guida sugli non performing loans (Npl)). Le linee guida chiariscono la disciplina attinente l'individuazione, la gestione, la misurazione e la cancellazione degli Npl nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti vigenti. L'obiettivo della Bce è l'immediata predisposizione degli accantonamenti e della cancellazione dei crediti deteriorati in modo da avere i bilanci delle banche conformi alla relativa stabilità finanziaria senza la necessità di apportare le dovute correzioni e di consentire gli organismi di vigilanza di avere un chiaro ed immediato controllo della stabilità del sistema bancario e finanziario;
    il meccanismo di vigilanza unico europeo (Bce-Ssm) il 4 ottobre 2017 ha pubblicato un Addendum, con il quale elabora stime e previsioni sulle aspettative quantitative dell'autorità di vigilanza in merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale che ci si attende per le esposizioni deteriorate (non performing exposures, NPE). L’Addendum ha l'obiettivo di evitare che consistenze eccessive di Npe di elevata anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari;
    la «disciplina» prevista nell’Addendum non intende sostituire né inficiare i requisiti e le linee guida applicabili in ambito normativo o contabile derivanti da regolamenti o direttive vigenti dell'Unione europea e dalle relative trasposizioni a livello nazionale, la normativa nazionale applicabile in materia contabile, le regole e le linee guide vincolanti degli organismi che stabiliscono gli standard contabili o equivalenti, né gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (Abe). Nonostante ciò e nonostante l’Addendum non abbia carattere vincolante, le banche sono tenute a motivare qualsiasi mancata applicazione della disciplina prevista ed a riferire alle preposte autorità il mancato raggiungimento degli obiettivi;
    la disciplina in materia di NPLs così come integrata dalle previsioni dell’Addendum rischia di determinare un aumento del volume di cessione degli NPLs da parte delle banche per evitare un crescente aumento degli accantonamenti nonché di pregiudicare la crescita economica per la restrizione della politica creditizia degli istituti di credito. Una corretta gestione della problematica degli NPLs, invece, non è connessa esclusivamente ad una politica di vigilanza che vede nell'aumento degli accantonamenti la soluzione principe della medesima. Questa soluzione porterebbe de facto ad una asettica dismissione dei crediti deteriorati ai vulture funds che, tra l'altro, avviene mediamente a prezzi inferiori del 15-20 per cento rispetto al valore di recupero iscritto in bilancio comportando ovviamente la contabilizzazione di ulteriori perdite, che le banche fino ad ora hanno dovuto ripianare attraverso « round» di ricapitalizzazioni forzate. Sulla perdita di valore per il sistema produttivo e finanziario nazionale (il cosiddetto «sistema Italia») determinata da questa operatività, di recente, anche il Governatore del Banca d'Italia ha espresso delle perplessità durante la sua relazione al convegno Forex. Ci sono, infatti, delle ricadute negative sul tessuto economico-produttivo derivanti dal cambio della proprietà del credito. Si passa dalla banca, interessata al recupero del credito attraverso un'interazione costruttiva con l'impresa salvaguardando l'attività produttiva, alla «società avvoltoio» motivata a «spremere» valore dal credito in un tempo più breve (che può scendere anche a soli 7 anni), anche attraverso il ricorso accelerato a procedure esecutive di varia natura. Per un'impresa già in difficoltà per via della crisi e della stretta creditizia ma che ha ancora del potenziale produttivo, l'interazione con la nuova controparte (il vulture fund) può solo nuocere alla residua capacità di resistere sul mercato. Se il «fondo avvoltoio» che generalmente ha sede all'estero riesce a recuperare con successo delle risorse, queste andrebbero, tra l'altro, a remunerare investitori che sono al di fuori del circuito economico nazionale trasferendo in tal modo ricchezza nazionale all'estero. Altresì bisogna rilevare che le banche hanno già compensato parte delle perdite attese cumulando rilevanti crediti fiscali nei confronti dello Stato (i cosiddetti Deferred Tax Credits, Dtc) che in parte, tra l'altro, contribuiscono alla loro patrimonializzazione, stante la vigente disciplina prudenziale. Il contributo dei crediti fiscali al rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito dell'Eurozona è tutt'altro che irrilevante, dato che supera il 15 per cento. In particolar modo, in Italia oltre il 10 per cento del patrimonio di vigilanza delle banche è costituito da Dtc;
    per lo Stato – e quindi per l'intera collettività – c’è una doppia incidenza negativa in termini erariali, sia per i crediti fiscali Dtc sia per la riduzione immediata e prospettica del gettito fiscale derivante dalla dismissione totale delle imprese debitrici all'esito delle procedure esecutive poste in essere dai vulture funds. Appare quindi ragionevole prevedere – una tantum – una nuova contabilità che «sincronizzi» i bilanci della banca e dell'impresa al valore del credito svalutato; quindi il valore nominale del rapporto creditizio sia del bilancio della banca che del bilancio dell'impresa dovrebbe riflettere il processo di svalutazione del NPL definito dalla banca. Tale svalutazione del rapporto creditizio non è un «condono», ma semplicemente riflette quanto già erogato dallo Stato per sostenere il «sistema Italia». La svalutazione del rapporto creditizio non è però di per se sufficiente a consentire all'impresa di accedere nuovamente al credito. Quest'ultima, infatti, nonostante l'alleggerimento del debito resterebbe comunque segnalata nella centrale rischi della Banca d'Italia e la banca per motivi di patrimonializzazione avrebbe comunque utilità a cedere il credito ai vulture funds. Diventa quindi necessario che la nuova contabilità trasformi la sofferenza in un credito in bonis nel bilancio della banca con conseguente cancellazione dell'informativa problematica nella centrale rischi della Banca d'Italia e dei sistemi di scoring creditizio delle banche. Infine, per rendere indifferente alle banche – in termini di vigilanza prudenziale – la cessione del credito ai vulture funds rispetto alla proposta di trasformazione del NPL in un credito in bonis, lo Stato dovrebbe concedere (su tale credito) – anche a condizioni di mercato – una garanzia proteggendo le banche da eventuali ulteriori perdite;
    la nuova gestione degli NPLs per le sue peculiarità ed al fine di evitare situazioni di moral hazard potrà riguardare esclusivamente quelle sofferenze conseguenti direttamente dalla crisi economica e per tal motivo sarebbe opportuno limitare l'iniziativa al sussistere di specifiche condizioni esistenti nel periodo pre crisi – 2007 – come ad esempio: a) un quoziente di indebitamento pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile inferiore ad 1; b) non essere iscritte nell'archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia; c) avere un indice sintetico di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
    la cornice normativa europea in materia di Npl non può prescindere dalla suesposta analisi che consentirà una maggiore efficienza nella gestione delle risorse erariali (Dtc) e soprattutto un effetto positivo sul tessuto produttivo «riabilitando» de facto molte imprese con conseguenti effetti positivi in termini sociali per la salvaguardia di molti posti di lavoro,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative, nelle preposte sedi e nei limiti delle proprie competenze, volte a:
   a) consentire di allineare i bilanci delle imprese con i bilanci dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito, in modo tale da notificare alle imprese debitrici il valore netto del debito residuo pari alla differenza tra il valore nominale del credito vantato ed il corrispondente credito fiscale iscritto in bilancio;
   b) concedere alle imprese coinvolte dall'iniziativa una garanzia statale – sottoscrivibile a valori di mercato – per il conseguente debito netto residuo;
   c) consentire la cancellazione delle imprese coinvolte dall'iniziativa dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
   d) consentire alle imprese coinvolte dall'iniziativa di definire con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito un nuovo piano di ammortamento per il debito netto residuo ed eventualmente per il costo da sostenere per la concessione della garanzia statale;
   e) limitare l'iniziativa alle imprese che al 1o gennaio 2007 erano in possesso dei seguenti requisiti:
     avere un quoziente di indebitamento pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile inferiore ad 1;
     non essere iscritte nell'archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia;
     avere un indice sintetico di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

2) individuare le opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte ad estendere le suddette misure alle persone fisiche.
(1-01757) «Ruocco, Alberti, Sibilia, Pesco, Villarosa, Fico, Pisano».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

banca

debito