ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01722

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 865 del 06/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 06/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIRAS MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
SANNICANDRO ARCANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
NICCHI MARISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
MELILLA GIANNI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
MATARRELLI TONI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
FOSSATI FILIPPO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
BOSSA LUISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017
MARTELLI GIOVANNA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/10/2017


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01722
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Venerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   La Camera,

   premesso che:

    come si evince dalla «Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo della esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» relativa al 2016 e trasmessa al Parlamento Italiano il 20 aprile 2017, il valore dell’export armato del nostro Paese è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, arrivando ad una quota dell'85 per cento rispetto al 2015, pari a 14,6 miliardi di euro;

    nella classifica dei Paesi per destinazione di export armato se da un lato è evidente la regressione degli Stati africani, dall'altro guadagno le prime posizioni Paesi come Arabia Saudita (427,5 milioni di euro), Qatar (341 milioni), Turchia (133,4 milioni) e Pakistan (97,2 milioni) che o fanno parte di coalizioni di guerra o sono colpevoli di ripetute e conclamate violazioni dei diritti umani;

    proprio il giorno precedente alla trasmissione della relazione al Parlamento, il 19 aprile 2017 si è assistito a uno scarico di blindati e armi nel porto di Piombino con trasbordo nella nave Excellent, una grande imbarcazione noleggiata dal Ministero della difesa italiano e battente bandiera maltese. Dopo aver imbarcato un gran quantitativo di armamenti e aver effettuato uno scalo tecnico ad Augusta, si è diretta a Gedda, in Arabia Saudita, attraversando il canale di Suez. Secondo l'autorità portuale di Piombino quelle armi e quei blindati erano destinati a un corso di addestramento bellico di militari italiani proprio in quel Paese;

    l'Arabia Saudita è a capo di una coalizione composta, tra gli altri, anche da Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Egitto, Qatar, Marocco e Kuwait, che da anni conduce continui attacchi in Yemen e soltanto nei mesi appena passati sono stati esportati materiali di armamento, fra cui le famigerate bombe RWM MK82, per un valore di oltre 257 milioni di euro;

    secondo la summenzionata relazione trasmessa al Parlamento, la RWM Italia — controllata della tedesca Rheinmetall e con sede a Domusnovas (Sardegna) — è salita al terzo posto per giro di affari nel settore della difesa Italia, con un aumento di commesse pari a 460 milioni di euro nel 2016. Le nuove autorizzazioni richieste al Governo italiano, inoltre, risultano essere 45 e comprendono anche l'esportazione di circa 20.000 bombe verso Paesi «MENA» (Medio-oriente e Nord-Africa);

    l'eticità della produzione di ordigni utilizzati per i bombardamenti dello Yemen, a causa dei quali si riscontra una crisi umanitaria e sanitaria senza precedenti, è da molti mesi al centro del dibattito nazionale e regionale in Sardegna, dato che la chiusura della azienda avrebbe ripercussioni occupazionali su un territorio già duramente colpito dalla crisi;

    nel maggio del 2017 è stato costituito il «Comitato riconversione RWM per la pace, il lavoro sostenibile, la riconversione dell'industria bellica, il disarmo, la partecipazione civica a processi di cambiamento, la valorizzazione del patrimonio ambientale e sociale del Sulcis Iglesiente», composto da 23 persone (a titolo personale o in rappresentanza di associazioni) e nato, tra le altre cose, per esprimere una «diversa posizione rispetto al previsto ampliamento della Rwm ed in generale per scongiurare il pericolo che l'economia del territorio possa andare nella direzione di un rafforzamento della industria bellica»;

    la legge n. 185 del 1990, da cui discende la relazione trasmessa ogni anno al Parlamento, prevede, al comma 5, dell'articolo 1 che: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento»;

    al comma successivo si prevede ulteriormente che: «6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali»;

    all'articolo 1, comma 3, della medesima legge si stabilisce che il Governo debba predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della Difesa. Inoltre è previsto, all'articolo 6, comma 1, che: «È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)»; all'articolo 6 comma 3 che: «Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sovrintende nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa»;

    all'articolo 8 si prevede invece un «Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento» con il compito di fornire al Cisd pareri, informazioni e proposte – nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo – relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali;

    l'Ufficio, inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 «contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile»;

    al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito dalla legge n. 237 del 19 luglio 1993, recante interventi urgenti in favore della economia, si è infine previsto che: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento». Si autorizzava quindi la spesa di 500 miliardi di lire per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate;

    con decreto ministeriale venivano individuate le aree ad elevata incidenza di tali produzioni (l'intero territorio delle regioni: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte, nonché delle Province: Bolzano, Brindisi, Firenze, Gorizia, L'Aquila e Livorno e dei Comuni di S. Marcello Pistoiese e Foligno);

    tuttavia, come viene evidenziato nella reazione sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali allegata alla nota di aggiornamento al Def 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I, Volume I, pag. 240, «non essendo stato disposto alcun rifinanziamento della legge, le cinque istanze pervenute sono prive di copertura finanziaria e non può, quindi, essere fornita una programmazione relativa alla fase di concessione delle agevolazioni. Le attività programmate, pertanto, sono esclusivamente connesse all'utilizzo dei fondi impegnati in precedenti esercizi (cfr. capitolo 7342/MISE piano di gestione 9 e 29) e riguardano la liquidazione delle agevolazioni, il cui ammontare annuo non è quantificabile in via preventiva. Le aziende beneficiarie, infatti, hanno facoltà di presentare le apposite istanze sia per stato di avanzamento lavori, che all'atto della conclusione del programma, peraltro spesso oggetto di proroga del termine di realizzazione»;

    ad ogni modo parrebbe che le risorse stanziate sul capitolo in titolo sarebbero state essenzialmente dirette, tranne in un caso risalente agli anni 1997-2000, alla razionalizzazione dell'industria bellica, anziché alla riconversione;

    da allora — e nonostante le chiare previsioni di norma contenute nella legge n. 185 del 1990 — nessuna misura economica è stata intrapresa dallo Stato per favorire la riconversione della industria bellica,

impegna il Governo:

1) a rifinanziare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2018, il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito dalla legge n. 237 del 19 luglio 1993, prevedendo un adeguato stanziamento pluriennale di almeno 50 milioni l'anno e destinando almeno il 70 per cento di tale importo alle attività di riconversione dell'industria bellica;

2) ad assumere iniziative per inserire la regione Sardegna tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento.
(1-01722) «Duranti, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Nicchi, Melilla, Matarrelli, Fossati, Bossa, Martelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconversione industriale

diritti umani

scambio intracomunitario