ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01668

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 835 del 17/07/2017
Abbinamenti
Atto 1/01594 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01653 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01654 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01655 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01659 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01658 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01670 abbinato in data 19/07/2017
Atto 1/01671 abbinato in data 19/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 17/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 17/07/2017
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 17/07/2017
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 17/07/2017


Stato iter:
19/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 19/07/2017
Resoconto MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/07/2017
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto LIBRANDI GIANFRANCO MISTO-CIVICI E INNOVATORI
Resoconto NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Resoconto TANCREDI PAOLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Resoconto MELILLA GIANNI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Resoconto GIORGETTI ALBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GALLI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 19/07/2017
Resoconto MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/07/2017

DISCUSSIONE IL 19/07/2017

NON ACCOLTO IL 19/07/2017

PARERE GOVERNO IL 19/07/2017

RESPINTO IL 19/07/2017

CONCLUSO IL 19/07/2017

Atto Camera

Mozione 1-01668
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo presentato
Lunedì 17 luglio 2017
modificato
Mercoledì 19 luglio 2017, seduta n. 837

   La Camera,
   premesso che:
    a partire dagli inizi degli anni Novanta, il Governo italiano, per garantirsi l'ingresso nell'euro attraverso anticipazioni di cassa che gli avrebbero consentito di rientrare negli obiettivi di deficit fissati dalle autorità europee, ha sottoscritto contratti derivati per un valore di circa 159 miliardi di euro, un centinaio dei quali del tipo interest rate swap, cioè quelli attraverso i quali le due controparti si scambiano, a scadenze prefissate, flussi di interessi rispetto ad un medesimo capitale di riferimento;
    i suddetti contratti, che a loro volta avrebbero dovuto proteggere nel tempo il debito pubblico dalle oscillazioni valutarie e dei tassi di interesse, si sono nella realtà rivelati un salasso per la collettività continuando, a distanza di oltre trentacinque anni, a gravare sul bilancio pubblico. Secondo dati recentemente resi noti dalla Corte dei conti e rilevabili anche dall'ultimo bollettino della Banca d'Italia, la posizione negativa complessiva dello Stato in contratti derivati al 31 dicembre 2016 ammontava a circa 37,8 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi riferibili al solo anno 2016. Tra il 2013 ed il 2016, il mark-to-market (cioè l'attualizzazione dei flussi futuri in funzione di condizioni di mercato attuali), ossia l'impatto negativo dei derivati sul bilancio statale, pari a 24 miliardi di euro, è stato capace di annullare tutto il vantaggio che era derivato dal ribasso dei tassi di interesse correlato al Quantitative Easing della Banca centrale europea;
    al cosiddetto «mark-to-market», valore peraltro non iscritto nel bilancio statale perché da corrispondere solo al momento dell'estinzione dei derivati, occorre aggiungere il valore dei depositi di liquidità, cioè di tutte quelle garanzie che lo Stato italiano deve offrire in sede di sottoscrizione di futuri contratti derivati, come prescritto dalla legge di stabilità 2015. L'articolo 33 di quest'ultima, infatti autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati, costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Si tratta di una clausola capestro nota come «Double way Credit Support Annex (CSA)», che obbliga la parte su cui grava la perdita potenziale a garantire i pagamenti futuri sui contratti derivati attraverso un deposito di garanzia. In una fase come quella attuale, caratterizzata da bassi tassi di interesse e conseguente «mark-to-market» negativo, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a garantire gli impegni assunti, al fine di immunizzare le banche dal rischio di controparte;
    quanto premesso evidenzia come attorno ai derivati di Stato sembra essersi compiuto un paradosso: originariamente stipulati per proteggere il debito pubblico da pericolosi rialzi dei tassi d'interesse, lo hanno avviluppato in una pericolosa e perversa spirale negativa incessantemente alimentata dalle costose rinegoziazioni che la direzione del Tesoro è stata costretta a sottoscrivere con le banche d'affari internazionali per tutelarsi dai rischi di mercato. Ciò, a sua volta, ha innescato un peggioramento della percezione degli operatori finanziari sulla solvibilità dello Stato italiano, che ha continuato a complicare lo stesso collocamento sul mercato dei titoli del suo debito;
    contrariamente a quanto accade oggi, negli anni Novanta, caratterizzati da un più alto grado di volatilità dei mercati, questi contratti erano assolutamente conoscibili tanto da essere pubblicati, periodicamente e con grande ricchezza di dettagli, sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, nello stesso periodo cambiano le regole in materia e l'allora Ministero del tesoro viene investito di una più ampia facoltà di ristrutturare il debito pubblico interno ed estero, in relazione alle condizioni di mercato, avvalendosi di strumenti a disposizione dei mercati (articolo 2, comma 165, della legge n. 662 del 1996);
    i suddetti dati impongono un'esigenza di trasparenza e correttezza di quanto esposto in bilancio, soprattutto quando le risorse in gioco riguardano l'intera collettività. Inoltre l'operatività di quanto disposto dall'articolo 33 della legge di stabilità 2015 dovrebbe essere assicurata in un quadro di assoluta trasparenza di tutte le operazioni in finanza derivata condotte da tutte le articolazioni dello Stato, inclusi gli enti territoriali e locali, a maggior ragione di quelle dal profilo di rischio elevato, in alcuni casi addirittura speculativo, ad oggi note soltanto in termini sintetici e privi delle necessarie specifiche contrattuali che rendano possibile una valutazione piena dell'operato del Governo e facciano chiarezza su una questione avvolta da troppe zone d'ombra;
    altro aspetto non trascurabile è quello della posizione di potenziale conflitto di interesse ricoperta dal Tesoro, che di fatto si trova, da un lato, a pagare commissioni milionarie alle banche erogatrici di derivati, mentre dall'altro deve proporre alle stesse di acquistare i titoli che emette per garantire il debito pubblico italiano;
    sollecitato su più fronti, sia pubblico che parlamentare, ad un maggiore livello di disclosure e di trasparenza dei contratti derivati, soprattutto di quelli contenenti clausole di chiusura anticipata a beneficio della controparte e la cui applicazione può comportare gravi perdite economiche in pregiudizio dell'erario (come peraltro avvenuto tra il 2011 ed il 2012 allorquando il Tesoro dovette sborsare circa 3,1 miliardi di euro all'istituto americano Morgan Stanley, che troppo esposto nei confronti del debito pubblico italiano, fece appello ad un codicillo che le consentiva di chiudere un contratto sottoscritto nel 1994), il Governo ha alzato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, una cortina di opacità, invocando generiche esigenze di riservatezza e di tutela del proprio potere contrattuale ed appellandosi ai princìpi della legge n. 241 del 1990, che nega qualsiasi forma di accesso agli atti amministrativi che integri un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione;
    ancora più gravi sono le motivazioni addotte dal Governo alla richiesta di ostensione più volte avanzata, nel corso dell'attuale legislatura, da parte di alcuni membri del Parlamento, avendogli contestato: 1) che non erano portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale a conoscere il contenuto dei contratti»; 2) che la loro richiesta era finalizzata ad un «controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione» vietato dall'articolo 24 della richiamata legge n. 241 del 1990; 3) che la divulgazione avrebbe esposto lo Stato a turbolenze di mercato, oltre che ad uno svantaggio competitivo dell'Italia rispetto al sistema bancario ed agli altri Stati che ricorrono ai derivati;
    i suddetti rilievi ostativi, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sono destituiti di qualsiasi fondamento giuridicamente rilevante. La stessa Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, ha sottolineato che nella legislazione vigente non esistono norme che contrastino con la divulgazione di questi contratti. Infatti, il diniego di ostensione e la sottrazione di documenti al diritto di accesso debbono essere considerati come eccezioni nell'attività della pubblica amministrazione che deve, in generale, ispirarsi alla regola della trasparenza come, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato, (con sentenza n. 1370 del 17 marzo 2015), secondo cui «(...) il diritto di accesso (...) è collegato a una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata ai princìpi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa desumibili dall'articolo 97 Cost., che s'inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività (...) amministrativa quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi e illegalità (...)»;
    un'ulteriore conferma in questo senso arriva dalla cosiddetta riforma Madia della pubblica amministrazione che all'articolo 7, lettera h), delega il Governo ad espandere il diritto di accesso a favore della conoscibilità di informazioni rilevanti per la vita dei cittadini;
    di più, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della richiamata legge n. 241 del 1990, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità e sottratti all'accesso. Nella fattispecie il Ministero delle finanze con proprio decreto ministeriale del 29 ottobre 1996, n. 603, recante regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha ritenuto di dover annoverare, all'articolo 5, tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, i contratti che lo Stato italiano possa aver stipulato con banche o istituti finanziari, i quali, pertanto, non possono pertanto essere sottratti al diritto di accesso;
    sulla base di quanto sopra riportato, il Governo avrebbe dovuto porre su questi documenti il segreto di Stato per poterne motivare la segretezza sulla base del diritto;
    l'accesso ai documenti amministrativi, inteso come il diritto degli interessati a prendere visione ed ad estrarre copia di documenti amministrativi, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Inoltre, l'articolo 22, comma 5, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, debba essere informata al principio di leale cooperazione istituzionale. A parere dei firmatari del presente atto, al fine di poter espletare pienamente il loro mandato parlamentare i membri del Parlamento sono titolari di una legittimazione soggettiva all'accesso ai documenti amministrativi per esigenze conoscitive connesse ai compiti istituzionali, che trova però un limite nel tenore dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, in base al quale sostanzialmente il parlamentare, al pari di qualsiasi soggetto, ha l'onere di indicare l'interesse qualificato all'ostensione degli atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nonché di motivare l'istanza in funzione di tale interesse;
    la ridda di notizie giornalistiche e di illazioni che si inseguono negli ultimi tempi sui derivati sottoscritti dal Tesoro, supportate dalla recente indagine della Corte dei conti, sta generando un clima pericoloso che rischia di minare la credibilità della gestione del debito pubblico, posto che la suddetta ed invocata riservatezza, ostativa alla richiesta di trasparenza da parte delle istituzioni parlamentari, convive con una costante fuga di notizie che rendono ingestibile ed opaca la realtà. Occorrerebbe, piuttosto, rassicurare il mercato portandolo a conoscenza di informazioni quali il valore nozionale, il risultato netto, la data di inizio e quella di chiusura, la controparte, di tutte le operazioni in derivati che si sono chiuse, incluse quelle per novazione del contratto,

impegna il Governo:

1) a migliorare la divulgazione delle informazioni relative ai contratti derivati, dando completa e puntuale informazione all'opinione pubblica in merito all'impiego dei predetti strumenti finanziari ed ai rischi per la finanza pubblica ad essi connessi, con particolare riguardo a quelli contenenti clausole di chiusura anticipata a beneficio dell'istituto, finanziario, la cui applicazione può comportare gravi perdite economiche in pregiudizio dell'erario;

2) ad assumere iniziative per elevare il livello di disclosure attualmente applicabile al Parlamento, anche nella prospettiva di introdurre un'informativa esaustiva e di maggiore trasparenza, trasmettendo anche a quest'ultimo il report semestrale sul dato aggregato che periodicamente il Governo consegna alla Corte dei conti;

3) ad abbattere quel muro di riservatezza che ha opposto fino ad oggi, rendendo pubblici tutti i rapporti economici attualmente in essere con il sistema finanziario, e fornendo, con riferimento ai contratti derivati, informazioni dettagliate relative alla porzione del proprio debito, al profilo temporale del portafoglio, ai relativi valori e commissioni;

4) ad assumere iniziative per apportare le dovute modifiche normative all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di riconoscere ai membri del Parlamento la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fra cui i contratti derivati, per esigenze connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
(1-01668) «Paglia, Marcon, Fassina, Andrea Maestri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese bancarie

zona euro

bilancio dello Stato