ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01645

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 814 del 15/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI VITA GIULIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 15/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NUTI RICCARDO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 15/06/2017
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017
MANNINO CLAUDIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 15/06/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2017


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01645
presentato da
DI VITA Giulia
testo di
Giovedì 15 giugno 2017, seduta n. 814

   La Camera,
   premesso che:
    con delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 (atto di segnalazione al Governo e Parlamento – proposta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera d), dell'articolo 41, comma 3, e dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97) l'Anac ha segnalato alcune criticità che la nuova disciplina in tema di trasparenza, introdotta dal decreto legislativo n. 97 del 2016, manifesta, con particolare riguardo alla novella degli articoli 14, 15 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
    la prima criticità riguarda il diverso regime di trasparenza previsto per la dirigenza amministrativa in generale rispetto a quella sanitaria;
    com’è noto, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplina ora gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Al comma 1 del richiamato articolo sono elencati i dati da pubblicare, compresi quelli che si riferiscono alle dichiarazioni patrimoniali da rendere secondo la legge n. 441 del 1982;
    questi obblighi di pubblicazione sono ritenuti particolarmente rilevanti al fine di assicurare la trasparenza del sistema, risultando sanzionato il loro inadempimento ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
    prima della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 97 del 2016, ai dirigenti si applicava un diverso regime di pubblicità, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ora previsto per i soli titolari di incarichi di collaborazione o consulenza delle amministrazioni, regime che non richiede la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali;
    ebbene, a tal proposito l'Anac segnala che, mentre per i dirigenti amministrativi la disciplina di trasparenza è ora prevista dall'articolo 14 del «decreto trasparenza», sussistendo per questi l'obbligo di pubblicare anche le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale nei termini previsti dalla legge n. 441 del 1982, per la dirigenza sanitaria (e cioè per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché per gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse), poiché l'articolo 41 del decreto n. 33 del 2013 (in tema di trasparenza del servizio sanitario nazionale) espressamente richiama, al comma 3, l'articolo 15, è in fatto introdotto (per le due categorie di dirigenti in questione) un differente regime di trasparenza;
    la norma, infatti, non prevede per i dirigenti sanitari l'obbligo di fornire i dati riguardanti la situazione patrimoniale;
    a tal proposito, l'Anac non manca poi di esprimere la necessità che gli obblighi di pubblicazione della dirigenza sanitaria, già previsti per la dirigenza pubblica, dovrebbero includere anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario;
    invero, la questione dell'applicazione o meno delle norme sulla trasparenza anche alla dirigenza sanitaria ha interessato, con diversi pronunciamenti, l'Anac;
    in prima battuta, infatti, con delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 l'Anac aveva emanato delle precipue linee guida sull'attuazione del decreto legislativo del 2013 sulla trasparenza nelle istituzioni pubbliche che, in sintesi, stabilivano l'obbligo per manager delle Asl, capi dipartimento e primari (strutture complesse e semplici) di presentare i dati sui compensi;
    fintanto che, a seguito di un'ordinanza cautelare del Tar Lazio e di altri pronunciamenti, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017 l'Autorità anticorruzione decide di sospendere l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di reddito per tutta la dirigenza pubblica, compresa quella sanitaria, in attesa – come precisa l'Anac – di un intervento legislativo chiarificatore;
    la questione, inoltre, è stata oggetto alla Camera in data 28 aprile 2017 dell'interpellanza urgente 2-01773, alla quale, a parere dei firmatari del presente atto, il rappresentante del Governo, pur riconoscendo la necessità di un correttivo legislativo in merito, ha fornito una risposta sostanzialmente interlocutoria e insoddisfacente, non affrontando precisamente il nodo cruciale delle modalità e delle tempistiche con cui si intenda porre rimedio alla questione, scaricando di fatto ogni responsabilità in capo all'Autorità anticorruzione medesima;
    si aggiunga che, ancora la Camera, con votazione n. 49 della seduta n. 808 del 1o giugno 2017, ha respinto l'ordine del giorno 9/04444-A/175 al disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (4444), con il quale, in sintesi, si impegnava formalmente il Governo a dar seguito alle richieste dell'Anac di intervenire all'uopo con un correttivo legislativo;
    dunque, nonostante le precise segnalazioni dell'Anac, che hanno messo a conoscenza del problema Governo e Parlamento, nonché le citate precipue iniziative parlamentari in tal senso tese a dar seguito alle medesime segnalazioni dell'Autorità, è da constatarsi che, a diversi mesi dalla prima segnalazione dell'Anac, nessun esponente del Governo si è ancora espresso per farsi concretamente carico del problema, omettendo di dare seguito a quanto richiesto dall'Anac in tema di trasparenza per la dirigenza sanitaria;
    la seconda criticità segnalata dall'Anac riguarda, invece, l'articolo 47 del decreto legislativo n. 43 del 2013 (per come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016), in tema di «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici» il cui testo attuale è il seguente:
     «1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
     1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
     2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
     3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni»;
    in merito a tale profilo la prima criticità sarebbe contenuta nel comma 3 nella parte in cui fa riferimento al potere dell'Autorità nazionale anticorruzione di irrogare le sanzioni di cui al solo comma 1, tralasciando di attribuire quindi espressamente la competenza all'Autorità anche per le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 47;
    un secondo aspetto problematico risiederebbe ancora nel citato comma 3, in ordine alla mancata indicazione del soggetto competente ad introitare le somme incassate a titolo di sanzioni;
    con delibera n. 958 del 7 settembre 2016 (atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate) l'Anac ha altresì formulato talune specifiche osservazioni e proposte in ordine all'applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia), ai servizi socio-sanitari erogati da strutture private accreditate;
    in particolare, l'Autorità esprime l'esigenza di un rafforzamento delle misure di controllo della spesa con finalità di ordine pubblico anche nel delicato settore dei servizi socio-sanitari gestiti dai privati, ritenendo opportuno che gli obblighi di tracciabilità siano applicabili anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate, in modo da anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nei flussi finanziari provenienti dagli enti pubblici;
    secondo il parere dell'Autorità, infatti, un'evoluzione in questo senso dello strumento della tracciabilità sarebbe, del resto, pienamente giustificata dalla constatazione che anche in questo settore, come in quello degli appalti pubblici, frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica,

impegna il Governo:

1) in linea con quanto indicato nelle citate delibere dell'Autorità nazione anticorruzione, a porre in essere con urgenza le iniziative normative ritenute più opportune, affinché:
   a) venga estesa l'applicabilità delle norme sulla trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, già previste per la dirigenza pubblica, anche alla dirigenza sanitaria, includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario;
   b) il potere sanzionatorio dell'Anac sia effettivamente applicabile a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti nel decreto n. 33 del 2013, individuando nell'Anac medesima il soggetto deputato ad introitare le somme derivanti dalle sanzioni, comminate, specificando altresì che le suddette somme restino nella disponibilità dell'Autorità in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014, che, con riferimento alle sanzioni comminate dall'Autorità per omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento (di cui al comma 5 dell'articolo 19), stabilisce che le stesse restino nella disponibilità dell'Autorità e siano utilizzabili per le proprie attività istituzionali;
   c) anche al fine di superare i problemi interpretativi sorti in relazione all'esatto inquadramento giuridico dei servizi socio-sanitari erogati in regime di accreditamento, si provveda ad una modifica dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 in modo da ricomprendere, espressamente e in maniera inequivoca, tali servizi nell'ambito di applicazione della norma.
(1-01645) «Di Vita, Nuti, Lupo, Di Benedetto, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Mannino, Mantero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanzione penale

lotta contro la criminalita'

ente pubblico